Decreto rilancio, l’arte di complicare le cose semplici

Decreto rilancio, l’arte di complicare le cose semplici

Finalmente è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 19 maggio il decreto-legge n. 34/2020 (cd. “rilancio”), atteso sin da aprile.

Il nome “rilancio” potrebbe essere casuale, estratto a sorte da un sacchetto contenente termini suggestivi, oppure nascondere un messaggio subliminale, anzi letterale (ri-lancio). Purtroppo è vera la seconda affermazione, con il risultato di reiterare i medesimi vizi inveterati che tuttora ci affliggono: legislazione caotica al limite della incomprensibilità (e della inconoscibilità), sovvenzioni a pioggia a molte categorie in chiave clientelare ed assistenzialista, inefficacia e inefficienza delle pubbliche amministrazioni.

Nulla è gratis: si pagano le tasse proprio per ricevere in cambio dalle PA servizi che devono essere erogati secondo standard di qualità prefissati. In caso di disservizio consegue il diritto al pagamento di un indennizzo automatico e forfettario, sul modello civilistico della responsabilità per inadempimento. Ma questo sistema, nato nel 1994 attraverso l’obbligo di predisporre carte dei servizi, dopo 26 anni non viene di fatto mai applicato, perché gli standard di qualità sono troppo generici o perché manca l’indicazione dell’indennizzo. Così anche la Carta dei servizi dell’INPS del 2007, che al primo rigo beffardamente afferma di essere “oramai da diversi anni lungo la strada della semplificazione e del miglioramento dei servizi ai cittadini e alle aziende”. Il concetto di qualità implica quello di miglioramento continuo, attraverso la fissazione di obiettivi e la verifica del loro raggiungimento (o dell’analisi delle ragioni del loro eventuale non raggiungimento con contestuale predisposizione di misure correttive). Tuttavia gli standard di qualità dell’INPS sono fermi al 2012 e non si parla di indennizzi in caso di disservizio. Cosa ci dovremmo attendere da questa impostazione predisposta al disservizio?

Non c’è dunque da stupirsi che l’INPS si sia rivelata la caporetto dell’amministrazione pubblica italiana nel periodo di emergenza sanitaria ed economica. A distanza di due mesi dall’avvio delle procedure di erogazione dei bonus da 600 euro previsti dai decreti legge emanati dal Governo, ben pochi sono stati quelli effettivamente erogati. Non sorprende che la procedura telematica dell’INPS relativa al bonus baby sitter per ragazzi disabili, per fare un esempio concreto, sia l’opposto della semplificazione e del rispetto della legge (ad esempio, pretende il certificato di frequenza a scuola).

E in questa situazione cosa fa il Governo? Si dimentica per l’ennesima volta di essere titolare del potere esecutivo (con i Ministri istituzionalmente posti al vertice di ciascuna branca di amministrazione) e anziché rimuovere con atti regolamentari o amministrativi le situazioni (e le persone) che non consentono il raggiungimento dei risultati previsti dai decreti legge di marzo, presenta un nuovo decreto legge che ripropone lo stesso approccio.

Bisogna arrivare in fondo alla interminabile congerie di bonus et similia del decreto “rilancio” per trovare (art. 264) l’unica disposizione relativa al “come” assicurare che tutti questi sussidi, finora (spiegabilmente) rimasti sulla carta, stavolta possano superare l’imbuto delle PA. La parola magica invocata come panacea è “semplificazione”, suggestiva per tutti quelli che non ricordano che se ne parla sin dall’Unità d’Italia, e in particolare nell’ultimo trentennio, con risultati esattamente opposti a quelli attesi.

Qui si procede con lo stesso metodo fallimentare già sperimentato con la legge cd. “sblocca cantieri“ n. 55/2019, vale a dire con alcune misure eccezionali (legate all’emergenza da covid-19) che rimarranno in vigore fino al 31 dicembre 2020.

L’art. 264 è la norma con cui il Governo pensa di mettere una toppa ai gravissimi disservizi procurati finora dalle stesse amministrazioni di cui porta la responsabilità politica e giuridica: si estende il regime delle autocertificazioni e si ribadiscono i doveri di conclusione del procedimento nei termini di legge, i poteri di autotutela e le sanzioni. L’istituto della autocertificazione esiste sin dalla legge n. 15 del 1968, ma a fronte della riluttanza della PA ad attuarlo, l’art. 18 della Legge generale sul procedimento amministrativo (n. 241/1990) lo ribadì insieme al divieto per tutte le amministrazioni di richiedere atti o certificati concernenti fatti, stati o qualità personali attestati in documenti già in loro possesso, dovendo provvedere direttamente all’acquisizione degli stessi. E così è poi stato ripetuto negli anni successivi da almeno una decina di leggi, che ne hanno fatto il restyling presentandolo ogni volta come una novità eclatante, ma senza che il Governo si sia mai preoccupato dell’implementazione di queste misure e di sanzionare i dirigenti pubblici che fanno ostruzionismo.

Parimenti si dica del fondamentale obbligo di concludere il procedimento entro il termine dei 30 giorni, sancito perentoriamente dall’art. 2 della citata legge generale sul procedimento amministrativo, che quest’anno compie 30 anni. Con un candore degno di menzione, nella relazione illustrativa del decreto “rilancio” il Governo afferma che “questa misura non fa altro che sottolineare precetti già vigenti, ma si rende necessaria perché, di fatto, nessuna amministrazione fa applicazione della possibilità di procedere data dalle norme, al pari di quanto accade per il silenzio endoprocedimentale”. In tale masochistica notte della ragione si ottiene il risultato di trasformare la legislazione d’urgenza nel manuale delle worst practices amministrative. Di qui il doppio ammiccamento del Governo ai dipendenti pubblici e ai cittadini, entrambi destinatari del “ri-lancio” della semplificazione. Repetita non iuvant (nec simplificant).

Pubblicato su Il Riformista

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