Scuola dei Diritti e delle Libertà. Il prezzo della libertà è l’eterna vigilanza – Lezione 6: La clausola sociale

Scuola dei Diritti e delle Libertà. Il prezzo della libertà è l’eterna vigilanza – Lezione 6: La clausola sociale

Lezione 6: La clausola sociale

 

Sentenza:

Consiglio di Stato sez. VI, 21/07/2020, n.4665

Incidenza della libera organizzazione dei fattori produttivi sulla congruità dell’offerta

Il giudizio di anomalia dell’offerta deve tener conto anche dell’autonoma e libera organizzazione dei fattori produttivi da parte dell’impresa, coerentemente alla logica concorrenziale della gara. Pertanto, la riduzione del costo del personale, mediante scostamento dai valori indicativi contenuti nelle tabelle ministeriali, non esclude la congruità dell’offerta ove l’aggiudicatario, in sede di giustificazioni, ne dimostri in concreto l’affidabilità e la sostenibilità. Del resto, la clausola sociale e il conseguente mantenimento dei livelli occupazionali non possono ritenersi ostativi a scelte imprenditoriali ispirate all’ottimizzazione e all’efficienza dei modelli produttivi.

 

Consiglio di Stato sez. V, 07/02/2020, n.973

Legittima la disposizione della lex specialis con la “clausola sociale”, che obbliga il concorrente ad assumere tutti i dipendenti della precedente gestione

È legittima la disposizione della lex specialis contenente la cosiddetta “clausola sociale”, che obbliga il concorrente ad assumere tutti i dipendenti, con la sola eccezione dei dirigenti, della precedente gestione, a prescindere dunque dalle esigenze organizzative e gestionali dell’impresa aggiudicataria. Ad affermarlo è il Consiglio di Stato respingendo il ricorso di una Srl che aveva impugnato il bando per l’affidamento del “Servizio di trasporto pubblico locale su gomma nel territorio periferico di Roma Capitale”, lamentando l’illegittimità della clausola sociale. I giudici amministrativi ritengono però che l’inserimento di questo tipo di clausola è ragionevole e affermano, in sostanza, la massima garanzia per i lavoratori del trasporto pubblico nell’avvicendarsi delle aziende concessionarie.

 

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 15/03/2019, n.3479

La clausola sociale comportante un dovere di assorbimento del 50% del personale dell’impresa uscente è costituzionalmente e comunitariamente legittima

La clausola sociale è costituzionalmente e comunitariamente legittima solo se non comporta un indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento di tutto il personale utilizzato dall’impresa uscente, in violazione dei principi costituzionali e comunitari di libertà di iniziativa economica e di concorrenza (nella fattispecie, l’obbligo di cui alla contestata clausola riguardava non tutti gli operatori uscenti, ma unicamente il 50% degli stessi).

 

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 04/03/2019, n.2818

La previsione nel bando di gara della clausola sociale è consentita solo se il contratto è qualificabile come ad alta intensità di manodopera

La previsione nel bando di gara della cd. clausola sociale è consentita, ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 50/2016, solo nel caso in cui il contratto sia qualificabile come ad alta intensità di manodopera; tale disposizione, comunque, prevede l’inserimento della clausola sociale quale mera facoltà delle stazioni appaltanti, dovendo escludersi che l’obbligo di inserire nella lex specialis di gara la richiamata clausola derivi direttamente dalla disciplina nazionale in materia di appalti pubblici.

 

T.A.R. Genova, (Liguria) sez. II, 14/01/2019, n.22

La clausola sociale che preveda quale specifica condizione per la realizzazione dell’appalto l’assorbimento nel proprio organico di tutto il personale dipendente delle aziende che gestivano in precedenza il servizio comporta l’illegittimità dell’intera legge di gara.

Pubblica amministrazione (p.a.) – Contratti della p.a. – Procedura di gara – Clausola sociale – Illegittimità – Trasferimento d’azienda – Distinzione – Fattispecie.

Mentre nel caso di trasferimento d’azienda (in cui i contratti di lavoro ceduti facevano già parte del complesso aziendale oggettivamente considerato — cfr. l’art. 2555 c.c.) la continuazione dei rapporti di lavoro con il cessionario si configura come una disposizione imperativa che integra ex art. 1339 c.c. il contenuto del contratto, nel caso di cambio di gestione legato all’aggiudicazione di un nuovo appalto, una clausola sociale che preveda (quale specifica condizione per la realizzazione dell’appalto) l’assorbimento nel proprio organico di tutto il personale dipendente delle aziende che gestivano in precedenza il servizio, vìola l’art. 50 del d.lg. 18.4.2016, n. 50 e comporta l’illegittimità dell’intera legge di gara, giacché, integrando una « condizione » per la realizzazione dell’appalto, non è possibile stralciarne il contenuto dalla lex specialis (argomenta ex art. 1419 c.c.), qualora, per espressa volontà della stazione appaltante, esse simul stabunt, simul cadent.

 

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