Responsabilità penale e il terreno dove il Diritto si fa incerto

Responsabilità penale e il terreno dove il Diritto si fa incerto

Il dibattito che si è aperto sul caso dell’ing. Mauro Moretti suscita osservazioni elementari ma non inutili, se vogliamo riflettere sul modo nel quale persone competenti e capaci possano accollarsi ruoli gestionali senza dover essere esposte a rischi imprevedibili e inaccettabili

Il dibattito che si è aperto sul caso dell’ing. Mauro Moretti suscita osservazioni elementari ma non inutili, se vogliamo riflettere sul modo nel quale persone competenti e capaci possano accollarsi ruoli gestionali senza dover essere esposte a rischi imprevedibili e inaccettabili.

Sul piano del diritto civile non è necessario operare distinzioni con riguardo allo scopo sociale, al tipo e metodo di produzione di beni e servizi, alle modalità di organizzazione dell’impresa per poter affermare la responsabilità oggettiva (cioè senza colpa) dell’impresa che ha cagionato il danno, essendo del tutto indifferenti lo scopo, l’organizzazione, le tipologie di prodotti e servizi, e finanche la colpa dei singoli che operano come amministratori per assicurare il risarcimento del danno risentito dalle vittime.

Nel diritto penale la situazione è assai diversa. La responsabilità oggettiva non è consentita nel diritto penale: la responsabilità penale personale è una conquista della civiltà dei Lumi, è il vanto della cultura italiana che ha rivendicato, con le pagine di Beccaria, le libertà personali soffocate dal dispotismo e dall’oscurantismo. La responsabilità penale personale è un principio sancito dalla nostra Costituzione (art.27).

A parte la responsabilità delle società prevista dalla legge n.231 del 2001 , che si suole denominare responsabilità “amministrativa”, perché per tradizione societas delinquere non potest, e che ancor oggi pone molte incertezze ad operatori, avvocati e giudici, gli amministratori rispondono personalmente per reati collegati alle crisi d’impresa, per reati tributari, per reati ambientali, per reati finanziari, e così via. Ma quando si tratta di prodotti e servizi, fino a che punto rispondono personalmente gli amministratori dell’impresa? Qui il terreno del diritto si fa incerto.

Non vi sono regole specifiche che prefigurino reati precisi: se una bottiglietta di aranciata esce dal processo produttivo con i resti di una chiocciola, se un pacchetto di biscotti risulta avariato perché inscatolato in modo non igienico, se un segnale ferroviario non scatta al momento opportuno, a chi può essere imputato l’errore? Al di là degli aspetti civilistici che non sono collegati con la colpa, e consentono di risarcire le vittime da parte dell’impresa impersonalmente considerata , come si possono affrontare gli aspetti penali? Come risalire dal sinistro direttamente alla colpa degli amministratori?

Vi sono casi in cui il percorso è più lineare: se crolla un ponte è possibile che il cda della società che ne curava l’uso si fosse posto il problema della manutenzione e della conservazione; se non l’avesse fatto, per incuria, ignoranza, indifferenza, o per calcolo economico, è forse meno problematico arrivare alla conclusione.

Ma se la carrozza di un treno deraglia perché vi erano sassi sulle rotaie, o perché la leva del cambio in una stazione non ha funzionato, o perché il controllo della integrità del carrello, ordinato dal cda ad una società specializzata, non è stato accurato, lo si può imputare al cda, o anche solo al suo ad? O si deve arrestare la catena al livello in cui si è accertata la colpa? Tra questo livello e il punto di arrivo non si finisce per imboccare una strada che porta direttamente alla responsabilità oggettiva, non ammessa penalmente? Qui non vengono in gioco il dolore e la tragedia delle vittime e delle loro famiglie, perché è giusto cercare i colpevoli e sanzionarli; ma fino a che punto si deve spingere la ricerca dei colpevoli?

Si può trasformare questa ricerca nella individuazione del capro espiatorio attraverso la costruzione mediatica di una condanna che giunge prima ancora che inizi il processo? Si è oggi teorizzata l’esistenza nel nostro ordinamento di un diritto soggettivo della personalità specifico (Sammarco, La presunzione di innocenza, Giuffré).

Non mi pare di aver trovato nelle sentenze che si sono succedute in questa vicenda argomenti giuridici svolti in modo approfondito. Mi si potrebbe obiettare che chi pratica il diritto civile è più abituato ai richiami normativi e alle sottigliezze della interpretazione dottrinale. E si potrebbe controbattere che la motivazione della sentenza è una garanzia processuale insopprimibile.

A queste esigenze sopperirà la Corte di Cassazione, che deve controllare la correttezza della interpretazione e la uniformità della applicazione della legge. Giustizia significa applicazione della Costituzione e quindi non solo ricerca dei colpevoli e soddisfazione delle vittime e dei loro congiunti, ma accertamento corretto delle responsabilità e ripudio della responsabilità penale oggettiva. Queste considerazioni elementari dovrebbero sorreggere coloro che intendono decifrare in termini giuridici gli accadimenti della vita reale.

Le incertezze della dottrina e i contrasti della giurisprudenza dovrebbero mettere in guardia dal ricorso a generalizzazioni affrettate. Ogni caso fa capo a sé, ogni vicenda ha la sua storia e il suo epilogo. E non dobbiamo dimenticare che la civiltà di un Paese si commisura dalla frequenza degli errori giudiziari che si registrano nel corso del tempo.

Il Sole 24 Ore

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