Parlamentari, tornate subito a bordo…!

Parlamentari, tornate subito a bordo…!

Ogni emergenza mette alla prova la tenuta democratica delle istituzioni e la loro capacità di rispettare le regole ed i principi fondamentali di uno Stato di diritto.

E’ proprio durante i momenti dell’emergenza – nei quali più forti sono le pulsioni e le tentazioni di superare quelli che possono apparire semplici adempimenti procedurali e che rappresentano, invece, garanzie minime dell’azione di uno Stato che voglia continuare a definirsi democratico – che diventa indispensabile, pur garantendo efficienza ed efficacia al sistema, non discostarsi dalle regole irrinunciabili che, per noi, sono costituite prioritariamente dalle norme costituzionali  e da quelle delle principali convenzioni internazionali.

Vengono, quindi, in rilievo, in rapporto alle misure di contrasto alla diffusione del COVID 19 i provvedimenti adottati, a volte disordinatamente, dal Presidente del Consiglio, dal Governo, da singoli Ministri, da Presidenti di Regione e da Sindaci.

Non vi è dubbio che tali provvedimenti incidano profondamente, tra le altre, sulla libertà personale, sulla libertà di  circolazione, sulla libertà di riunione, sulla libera scelta del trattamento sanitario.

Gli obblighi di permanenza domiciliare, il divieto di circolazione nell’ambito di Comuni diversi da quelli in cui ci si trova, il divieto di assembramento, l’obbligo di sottoporsi alla procedura di tampone per individuare eventuale positività al virus sono evidentemente in palese conflitto con tali libertà fondamentali con le quali devono trovare adeguato bilanciamento secondo le regole dettate dalla nostra stessa Costituzione.

La mia riflessione non si soffermerà sulle problematiche, a mio avviso di maggior peso, afferenti il rispetto della libertà personale e di riunione in luoghi privati che andranno attentamente riesaminate al termine dell’emergenza, ma che a breve potrebbero anche essere sottoposte da singoli cittadini all’attenzione dell’Autorità Giudiziaria.

L’analisi delle possibili ingerenze su tali diritti, per i quali non è espressamente prevista una limitazione o è necessario l’intervento dell’Autorità Giudiziaria, presentano, infatti, profili di complessità certamente più elevata rispetto a quanto necessario ai fini delle presenti riflessioni.

Basti pensare che, mentre l’art. 14 Cost. consente di temperare il principio dell’inviolabilità del domicilio nei casi e nei modi stabiliti dalla legge, ivi compresi gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica, regolati da leggi speciali, l’art. 13 Cost. esclude qualsiasi ingerenza sulla libertà personale “se non per atto motivato dell’Autorità Giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge”, tanto che anche i trattamenti sanitari obbligatori, pur disposti d’urgenza ed in prima battuta dalle autorità amministrative devono essere sottoposti immediatamente all’Autorità Giudiziaria per la loro eventuale convalida e che l’art. 17 Cost. della Costituzione prevede sì la possibilità per l’autorità amministrativa di vietare le riunioni per comprovati motivi  di sicurezza o di incolumità pubblica, ed è certamente questo il caso, ma solo se le stesse si svolgono in luoghi pubblici mentre per tutte le altre riunioni, anche in luoghi aperti al pubblico, tale possibilità non è contemplata.

Voglio, invece, fare più diretto riferimento ai casi nei quali la stessa Costituzione già prevede la possibilità di un bilanciamento tra interessi contrapposti, indicando la strada, obbligata, da seguire per incidere su alcuni diritti fondamentali. E’ chiaro che le riflessioni proposte potranno anche, e forse a maggior ragione, essere utilizzate per l’analisi della necessaria tutela della libertà personale e di riunione.

Vengono a tal fine in rilievo l’art. 16 Cost. che testualmente recita “Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza ……… Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge” e l’art. 32 Cost. in base al quale “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”.

Come è evidente, si tratta di diritti che ben possono essere incisi per la tutela di altri interessi, ma solo se le limitazioni sono individuate da un ben preciso ed esclusivo strumento normativo: la legge. E la ragione di tale limite è sin troppo chiara perché il potere di approvare una legge è riservato all’organo democratico per eccellenza, e cioè al Parlamento ove sono rappresentati tutti i cittadini italiani.

Non desidero entrare sulla questione giuridica del se, e sino a che punto, le disposizioni del Decreto Legge approvato dal Governo nel febbraio 2020 e trasmesso poi alle Camere per la definitiva approvazione, costituiscano o meno, data la loro palese indeterminatezza nella delega di azione al Governo, una valida base legale per i provvedimenti governativi ed amministrativi che si sono succeduti nel tentativo di arginare l’epidemia o se, più probabilmente, con le ultime disposizioni del nuovo Decreto Legge approvato dal Governo il 9/3/2020 si stia tentando di dare una copertura costituzionale ad azioni adottate nell’emergenza senza troppa attenzione ai fondamentali profili di attribuzione del potere all’interno di uno Stato di diritto autenticamente democratico.

Voglio solo sottolineare che in tema di limitazioni delle libertà tutelate dalla Costituzione non può e non deve mai essere posto in dubbio che l’unico attore legittimato è sempre e solo il Parlamento.

E non è neanche possibile introdurre banali obiezioni del tipo “siamo in guerra e non esistono regole da osservare”, perché tale affermazione è falsa e superficiale.

Falsa perché siamo di fronte ad un’emergenza sanitaria grave, ma certamente ben lontana dagli orrori della guerra, e superficiale perché persino per il caso di emergenza più estremo, la guerra, l’articolo 78 della nostra Costituzione non consente l’intervento diretto del Governo, ma solo per delega del Parlamento: “Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari”.

Per questo non è comprensibile come non solo il Parlamento sia rimasto inattivo per tutto questo lungo periodo nel quale altre autorità adottavano provvedimenti di sua esclusiva competenza perché profondamente incidenti su libertà costituzionalmente tutelate, ma come addirittura, per semplici paure personali, sia stata inventata una modalità di conduzione dei lavori d’aula che prevede la riduzione concordata del numero dei parlamentari presenti, laddove ognuno di essi per il ruolo centrale assegnatogli dalla Costituzione nella gestione dell’emergenza e dei conflitti tra interventi di contrasto all’epidemia e tutela delle libertà avrebbe dovuto svolgere un ruolo attivo, primario e fondamentale al quale ha, invece, abdicato per paura; al contrario di tanti cittadini, basti pensare agli esercenti le professioni sanitarie, che continuano ad espletare ciascuno il proprio ruolo, spesso molto più umile, esponendosi in prima persona al possibile contagio.

Se preservare la propria salute è scelta, legittima, ritenuta prevalente sulla tutela del bene pubblico, le dimissioni dalla carica di parlamentare dovrebbero essere l’ovvia e necessitata conseguenza che come cittadini abbiamo tutto il diritto, e forse anche il dovere, di richiedere a chi oggi ha deciso di non esporsi e restare a casa, incurante dei propri doveri.

E’ proprio in questo momento delicato e fondamentale, infatti, che i parlamentari devono essere al proprio posto, ad adempiere il ruolo che la Costituzione ha loro assegnato, e non ben riparati a casa per paura di subire conseguenze personali, tanto più che all’orizzonte si profila per loro un ulteriore e più gravoso impegno inderogabile.

Oggi, infatti, tutti parliamo con convinzione della necessità di immettere sul mercato enormi risorse economiche che possano alleviare il disagio e consentire in un futuro che speriamo quanto più prossimo possibile di far ripartire un’economia che uscirà certamente profondamente danneggiata dalle necessarie misure di contrasto al diffondersi dell’epidemia.

Tutti siamo oggi convinti che bisogna creare debito pubblico, che tutti gli Enti pubblici, soprattutto quelli territoriali, debbano dare fondo alle loro risorse, possano e debbano indebitarsi; debba, insomma, moltiplicarsi senza vincoli la spesa pubblica e, su questo, si sta combattendo una difficile battaglia sul fronte europeo, forse dimenticando un piccolo, ma certamente non trascurabile, particolare, che attiene, invece, al fronte interno.

Nel 2012, tra squilli di tromba e rulli di tamburo, quasi all’unanimità, venne, infatti, approvata una riforma della Costituzione che oggi obbliga lo Stato e gli enti pubblici al pareggio di bilancio ed una legge di attuazione, approvata con la necessaria maggioranza qualificata, che impone a Regioni e Comuni, tra l’altro, norme particolarmente severe in termini di contenimento della spesa pubblica.

E trattandosi di norme di rango costituzionale o da approvare con maggioranze qualificate, le stesse non possono essere abrogate, modificate o derogate da norme di legge ordinaria.

In base alle modifiche apportate alla Carta Costituzionale dalla legge costituzionale 1/2012 (“Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale”) oggi:

  • “Lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico. Il ricorso all’indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali ……. Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale” (Art. 81 Cost.).
  • “Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico” (art. 97 Cost.).
  • “I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione Europea ….. Possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l’equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti”(art. 119 Cost.).

La stessa legge costituzionale 1/2012 al suo articolo 5 prevede, poi, che la legge di cui all’articolo 81, sesto comma, della Costituzione, disciplini, per il complesso delle pubbliche amministrazioni, la definizione delle gravi recessioni economiche, delle crisi finanziarie e delle gravi calamità naturali quali eventi eccezionali al verificarsi dei quali sono consentiti il ricorso all’indebitamento non limitato; le modalità attraverso le quali lo Stato, al verificarsi di tali eventi eccezionali, anche in deroga all’articolo 119 della Costituzione, concorre ad assicurare il finanziamento, da parte degli altri livelli di governo, dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali e la facoltà dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano di ricorrere all’indebitamento, ai sensi dell’articolo 119, sesto comma, secondo periodo, della Costituzione.

Tale norma programmatica della legge costituzionale 1/2012 ha avuto, dopo alcuni mesi, attuazione con l’approvazione, con la richiesta maggioranza qualificata (in realtà quasi all’unanimità), della legge n. 243/2012 (“Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione”) che, tra l’altro, al suo articolo 9, ha obbligato Regioni e enti locali al pareggio gestionale, in fase di previsione e in fase di rendiconto, sia per competenza che per cassa, fra entrate e spese correnti, e fra entrate e spese totali.

E’ quindi palese che, se effettivamente si intendono utilizzare a debito ingenti risorse, devono essere immediatamente approvate, a maggioranza assoluta dei componenti di ogni ramo del Parlamento, sia la deroga al pareggio di bilancio consentita in casi eccezionali dalla Costituzione, sia, sempre con la stessa maggioranza qualificata, le norme necessarie a consentire allo Stato di assicurare i livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali degli enti territoriali, sia a questi ultimi di indebitarsi a loro volta, senza il rispetto del pareggio gestionale fra entrate e spese , sia correnti che totali, sia per competenza che per cassa.

Ed oltre al fatto che ci troviamo di fronte ad uno snodo essenziale per il futuro del nostro paese e che quindi da cittadini possiamo legittimamente pretendere che vi partecipino tutti i rappresentanti che abbiamo eletto, la necessità di assicurare a tali norme il voto della maggioranza assoluta dei componenti di ogni ramo del Parlamento non consente, oggi, ai nostri rappresentanti di perseverare nella loro scelta di protezione della propria salute personale a discapito dell’adempimento dei propri obblighi istituzionali.

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