Il falso referendario

Il falso referendario

C’è un equivoco, relativo ai referendum, che poi genera confusione ed interpretazioni sbagliate. Il referendum è previsto dell’articolo 75 della Costituzione – che è sempre bene rileggere – il quale recita:

«È indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali».

Dunque, il referendum nel nostro sistema è abrogativo: ossia, serve a cancellare e non sa scrivere; serve a togliere e non a mettere.

Pertanto, se si va dicendo che si sta convocando un referendum per qualcosa, in realtà, si sta imbrogliando, perché il referendum serve contro qualche cosa.

Questa confusione, in qualche modo, nuoce anche alla memoria: il primo referendum della storia della Repubblica Italiana è stato quello relativo alla legge sul divorzio, ma non era un referendum “per il divorzio”, ma, al contrario, “contro il divorzio”.

La legge sul divorzio porta il nome di Baslini, liberale e socialista: il Parlamento approvò questa legge, poi un comitato referendario – guidato all’epoca da Gabrio Lombardia e da un gruppo di cattolici, che ritenevano che il divorzio fosse un’offesa alla nostra convivenza civile – chiesero agli italiani di cancellare quella legge.

Vinse il «no», appunto perché, per essere favorevole al divorzio, bisognava rispondere «no». Infatti, la domanda era «vuoi tu cancellare la legge sul divorzio?». Lo stesso è valso, poi, per l’aborto e tante altre battaglie.

Ad un certo punto, sono arrivati i cosiddetti “referendum manipolativi”: si prende il testo di una norma, si propone di cancellarne alcune parti e il risultato finale crea una nuova condizione.

Però non funziona granché: ad esempio, nel 1987, ci fu un referendum che, si disse, “per la responsabilità civile dei magistrati”. In realtà, però, era un referendum contro alcune norme, che regolavano quella responsabilità.

Quelle norme furono abrogate, però la responsabilità civile dei magistrati non c’era e non c’è. Successivamente, infatti, il Parlamento intervenne per rimediare al vuoto che si era creato ed approvò una legge che andava in direzione opposta.

A quel punto si ottengono due risultati negativi: il primo è quello di creare illusione; il secondo è quello di dire che la legge contraddice il referendum. Questo vale ancora oggi.

Quindi, non è responsabilità dei comitati che convocano il referendum, perché quei comitati si appellano sempre all’articolo 75.

Inoltre i quesiti dovrebbero essere chiari. Si fa una domanda all’elettore, che deve capirla per poter rispondere «sì», per abrogare o «no», per non abrogare.

I quesiti che spesso vengono sottoposti alla Corte Costituzionale sono tutti incomprensibili: nessuno è in grado di capire cosa c’è scritto, anche perché bisognerebbe portarsi dietro un po’ di leggi. Ma come fa un essere umano a capire qual è la domanda?

Allora, per rendere chiara la domanda, si semplifica, si mette il titolo: «tu sei favorevole a cambiare il sistema elettorale del Consiglio Superiore della Magistratura?». Con la risposta positiva non si sta creando un nuovo sistema elettorale, si sta solamente tagliando un pezzo di quello vecchio.

Tutto questo crea un’enorme confusione: al punto che, per esempio, per l’eutanasia molti giornali hanno titolato: “La Corte Costituzionale contro l’eutanasia”.

Ma se sono tre anni che la Corte Costituzionale chiede al Parlamento di intervenire e di fare una legge sull’eutanasia! Due anni fa, è stata una sentenza della Corte Costituzionale ad aprire la strada al fine vita per persone in condizioni invivibili, insopportabili ed immodificabili, ma sempre richiedendo una legge al Parlamento.

Morale della favola? Le riforme le fa il Parlamento. Lo strumento referendario è un eccellente strumento di democrazia diretta, ma non istituisce nulla. Quindi, se non altro, evitiamo di prenderci e di prendere in giro, facendo credere che il popolo votando fa le leggi. Questo è falso.

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