Premio Luigi Einaudi 2026 – Augusto Barbera

Premio Luigi Einaudi 2026 – Augusto Barbera

18 giugno 2026, ore 18:00, Fondazione Luigi Einaudi, Via della Conciliazione 10 – Roma

La Fondazione Luigi Einaudi è lieta di annunciare la consegna del PREMIO LUIGI EINAUDI 2026 ad Augusto Barbera, Presidente emerito della Corte costituzionale.

Rassegna Stampa

Momento della Premiazione

Premio Einaudi 2026 al Prof. Augusto Barbera, le Motivazioni

Uno dei suoi primi saggi accademici più significativi è stato, nel 1967, “I principi costituzionali della libertà personale”. Una riflessione sul rapporto tra potere pubblico e libertà individuali.

Sin da allora Augusto Barbera si è collocato nella tradizione del costituzionalismo che vede lo Stato come necessario alla tutela delle libertà, ma sottoposto a limiti rigorosi. Un approccio coerente con la nota considerazione di Luigi Einaudi, secondo cui il liberalismo è una “dottrina dei limiti”.

In armonia con quel filone di ricerca, nel 2013 il professor Barbera ha pubblicato “Un moderno Habeas Corpus? I valori della persona nella Costituzione”. Ne emerge la tesi che il costituzionalismo contemporaneo non si fondi più soltanto sul binomio ottocentesco “proprietà-libertà”, ma sul binomio “dignità-libertà” della persona.

Barbera scrive che i diritti fondamentali trovano il loro fondamento nella dignità umana e che lo Stato deve proteggere la persona sia dagli eccessi del potere pubblico sia dalle possibili oppressioni provenienti dalle formazioni sociali.

La centralità della persona umana, con i suoi diritti e le sue libertà, è dunque il tema costante della dottrina costituzionale del professor Barbera.

Da presidente della Corte Costituzionale, carica che ha ricoperto dal dicembre 2023 al dicembre 2024, Augusto Barbera ha tutelato il potere e l’autonomia del Parlamento sia dal Governo sia dalla stessa Consulta, ci ha ricordato che “la Costituzione non appartiene ai suoi custodi” e che, come diceva Piero Calamandrei, “la Giustizia non si esercita in nome dei giudici”, ha difeso la separazione dei poteri pubblici, ha sollecitato le Camere a legiferare sul fine vita, ha rimarcato la necessaria laicità dello Stato.

In un saggio pubblicato nel 2023 per il Mulino, Augusto Barbera ha definito  la laicità non un’ideologia, ma un metodo, così come da Benedetto Croce a Nicola Matteucci le migliori teste liberali italiane definirono il liberalismo, e ha messo in guardia dai nuovi fondamentalismi che scaturiscono da società sempre più sradicate e disorientate. Ha scritto Augusto Barbera: «La politicizzazione della “religione dei diritti umani” tende a riempire il vuoto della “teologia politica” quasi trasformando i diritti civili in ultimi “resti di trascendenza”… La massima espressione dei diritti civili sembra ormai una nuova verità di fede, un dogma indiscutibile». Un meccanismo in virtù del quale «l’Occidente va sempre più sostituendo il fattore religioso, come tessuto aggregante e quindi “legittimante”, con una nuova religione civile costruita sui diritti individuali, “inviolabili” e quindi “sacri”».

In nome della governabilità e della rappresentanza, il professor Augusto Barbera è stato protagonista dei movimenti referendari nel 1991, nel 1993, nel 1999 e nel 2016.

Nel 2026, ha coraggiosamente avversato la politicizzazione del referendum costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati mantenendosi, con ammirevole realismo, pervicacemente aderente alla lettera e agli intenti della legge Nordio. “Una riforma liberale divenuta inevitabile dopo la cosiddetta riforma Vassalli del 1987”, ha scritto Barbera. E l’ha scritto in strenua difesa dei principi su cui si fonda lo Stato di diritto: la presunzione di innocenza, la parità tra accusa e difesa, la terzietà del giudice. Principi eminentemente liberali.

Nel solco di Benedetto Croce, Giovanni Malagodi osservò che “è liberale chi si comporta da liberale”: nel corso della sua brillante carriera accademica, politica e istituzionale, il professor Augusto Barbera si è comportato da liberale più e meglio di tanti sedicenti tali.

Per questa ragione il Consiglio di amministrazione della Fondazione Luigi Einaudi ha deliberato, all’unanimità, di conferire al presidente emerito della Corte Costituzionale, il professor Augusto Barbera, il Premio Einaudi edizione 2026.

 

Dal potere dello Stato al potere sullo Stato

Intervento di Augusto Barbera in occasione del conferimento del Premio Einaudi , Roma 18 giugno 2026

Ricevo con profonda gratitudine il premio che la Fondazione Luigi Einaudi ha voluto conferirmi. Un riconoscimento che mi onora non soltanto per il suo prestigio ma anche per il nome e la tradizione culturale cui è legato. Un ringraziamento particolarmente sentito al Consiglio di amministrazione, e in particolare al Presidente avvocato Giuseppe Benedetto e al Segretario Generale dott. Andrea Cangini.

Con entrambi, e con tanti altri generosi soci della Fondazione, abbiamo condotto una limpida ma sfortunata battaglia nella recente consultazione referendaria.

Una comune battaglia liberale! Sottolineo l’espressione “liberale”, perché condotta soprattutto a difesa dei diritti del cittadino; il diritto ad avere un giudice “terzo ed imparziale”!

Pur provenendo da altra tradizione politico-culturale, alla quale continuo ad appartenere, considero il premio particolarmente significativo proprio perché legato alla figura di Luigi Einaudi, grande statista, grande italiano e assai autorevole espressione della cultura liberale.

Nel periodo più buio del secondo conflitto mondiale (era il novembre 1942) Benedetto Croce dava alle stampe il celebre saggio “Perché non possiamo non dirci cristiani! “sapendo – diceva – di dovere affrontare “incomprensioni “ e un certo sospetto di pia unzione e d’ipocrisia “.

L’accostamento potrà apparire ardito, e tuttavia credo che le ragioni delle posizioni da me sostenute – insieme con quanti nella Sinistra hanno condiviso quella battaglia referendaria – possano riassumersi nella formula “perché non possiamo non dirci liberali”!

Del resto, negli stessi anni bui (era il 1944) un grande liberale Sir William Beveridge elaborava il primo organico piano di sicurezza sociale dell’Occidente, affiancando ai diritti della tradizione liberale i diritti sociali portati avanti dai movimenti socialisti. Significativo il titolo del saggio che illustrava il piano: “Why I am a Liberal” (tradotto e pubblicato da Rizzoli editore nel 1947) !.

Non occorrono molte parole per mostrare la contraddizione racchiusa nella assurda espressione resa celebre da Viktor Orban “democrazia illiberale”.

Accade però sempre più anche nell’Occidente che alcuni sistemi politici, certamente a legittimazione democratica,  si muovAno contro i principi liberali visti come insopportabili limitazioni al potere conferito dal popolo.

Come diceva Luigi Einaudi, fin dagli anni Trenta (1931), una democrazia, anche se segnata da tratti radicali, non può essere illiberale e il liberalismo può definirsi tale solo se accompagnato dal rispetto delle minoranze e dalla pratica delle libertà politiche.

Le posizioni di Einaudi sul punto in “La riforma sociale 1931 , ora in Il buongoverno, Laterza, Bari 1973, p.218 e più ancora in Discorso elementare sulle somiglianze e le dissomiglianze fra liberalismo e socialismo, ora in Prediche inutili; Giulio Einaudi editore, Torino 1959 ,202 ss. Aggiungo l’ancora utile volume Liberismo e liberalismo, curato da Paolo Solari, Riccardo Ricciardi editore, Milano -Napoli 1957.

Sappiamo benissimo che i sistemi democratici vivono oggi tempi assai difficili, stretti fra autarchie e sovranismi vari ma quanti si richiamano ai valori della Costituzione italiana non possono non essere intensamente legati ai principi liberal-democratici (liberali e democratici).

Non è facile distinguere le differenze programmatiche sussistenti all’interno del campo liberal-democratico. Ma è bene che siano distinte.

È ancora decisiva la contrapposizione fra riformisti e conservatori? Fra socialisti e liberali? Fra il liberalismo moderato di Luigi Einaudi e quello radicale di Piero Gobetti?

E’ questo un punto su cui il giovane professore Luigi Einaudi aveva cominciato a ragionare con il suo giovanissimo editore ed allievo Piero Gobbetti (in “Rivoluzione liberale” del 1922).

Non pretendo di dare una risposta; mi vorrei piuttosto soffermarmi su una domanda di più stringente attualità: le  differenze possono essere ancora ricondotte  al  dilemma “più stato, o più mercato”?.

Come è noto, questo antico dilemma è riesploso negli anni Ottanta del secolo scorso all’apice della globalizzazione liberista e sulla scorta degli interventi di  deregulation, sia di Reagan, sia della Thatcher; ha poi subito una prima battuta d’arresto dopo la crisi dei mutui subprime nel 2007-2008; ma diviene sempre meno attuale.

Da allora  sempre più diffusa è la convinzione che il mercato non sia una realtà naturale, né solo una opzione ideologica, ma un’istituzione sociale modellata da regole giuridiche, frutto di scelte politiche. Fra queste regole -la più antica – lo Scherman Act è del 1890 – determina l’introduzione di poteri antitrust, a tutela della concorrenza, tradizionale punto di forza del liberalismo concorrenziale.

Mi chiedo, fino a che punto queste ed altre regole riusciranno a sopravvivere di fronte all’impetuosa crescita, in questi ultimi anni, del complesso tecno-finanziario delle Big Tech?

L’unica autorità accettata dalla  c.d. GAFAM (sigla che ,  come è noto,  ricomprende Google, Apple, Facebook, Amazon , Microsoft cui  andrebbero aggiunte Tesla di Elon Musk ed altre big companies) è , di fatto, la ICANN (la Internet corporation for asigned Names and Numbers), in pratica un istituto di auto-regolazione, una sorta di anagrafe degli spazi digitali.

Molte di esse generano un fatturato (e soprattutto un valore di borsa) tale da superare il Prodotto Interno Lordo (PIL) di alcune tra le maggiori economie statali, comunque largamente superiore alla media dei bilanci della maggior parte degli stati presenti nell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Tali imprese hanno acquisito un crescente potere non solo economico ma politico: influiscono su campagne elettorali, condizionano strategie industriali o militari ed anzi incidono sulle forme stesse della comunicazione, fino a lambire lo stesso accesso alle fonti della conoscenza.

Gli stati controllano i propri confini fisici ma non controllano le reti di comunicazione che li avvolgono; controllano i cittadini attraverso polverosi uffici dell’anagrafe mentre le imprese digitali controllano dati, esperienze, preferenze degli stessi cittadini. E sono sempre più in grado di sottrarsi alle regole fiscali  e financo controllare… gli istituti preposti al loro controllo.

Leggo in questi giorni sulle agenzie: La senatrice democratica Elizabeth Warren ha accusato la  SEC (Securities Exchange Commission)  di non aver fatto abbastanza due diligence per tutelare i piccoli risparmiatori, i fondi pensione americani e l’integrità del mercato di fronte alla governance opaca di Musk e ai rischi di investimenti legati alla Cina.

In breve: l’impetuoso sviluppo dell’economia digitale impone -a mio avviso –  un radicale mutamento di prospettiva; e apre un nuovo terreno al costituzionalismo liberal-democratico.

Esso non può continuare a adagiarsi su categorie ormai decisamente invecchiate; sarà – io credo-   sempre più costretto a spostarsi dalla tradizionale limitazione dei poteridello” Stato alla limitazione dei   poterisullo” Stato (sugli Stati). In altre parole, il costituzionalismo non può limitarsi a contenere i poteri dello Stato , deve ormai misurarsi anche con i poteri privati che agiscono sullo stato, ne condizionano le decisioni e talvolta ne riducono l’effettiva sovranità. Mi riferisco, cioè, ad una  difesa dei poteri di regolazione dello Stato (del potere pubblico), non alla sola difesa delle autonomie private dagli Stati!

Il tema è complesso ma torno a riassumerlo con una domanda: all’antico obbiettivo di liberare l’economia da impropri condizionamenti del potere pubblico non occorre affiancare quello di liberare lo Stato stesso (gli Stati) dai pesanti condizionamenti delle grandi imprese?

Avrebbe oggi il manifesto di Albert Jay Nock “Il nostro nemico stato” (“Our enemy the State”) lo stesso successo che ebbe a metà degli anni Ottanta? Secondo Nock. l’economia vive su liberi individui che creano e scambiano la ricchezza; il potere statale, per converso, non è altro che il titolare di un processo di confisca di quella ricchezza.

So bene che è in crisi la nozione stessa di sovranità degli Stati ma non posso non richiamare quanto lo stato moderno – lo stato di diritto – almeno da un paio di secoli, abbia contribuito ad assicurare il progressivo sviluppo delle liberal-democrazie e la difesa di quelle sfere di libertà messe oggi in discussione dalle società digitali. I processi democratici hanno avuto , finora , modo e spazio per esprimersi attraverso lo Stato nazionale – l’unico finora in grado di esprimere una “volontà generale” . È un punto su cui concordano Benedetto Croce e Luigi Einaudi – pur divisi su altre differenze fra “liberalismo” e “liberismo” -nella lettura che ne fa il citato volume di Paolo Solari (op.cit. 120 ss.).

Può al riguardo essere ricordato un insieme di passaggi che hanno caratterizzato le vicende delle Compagnie delle Indie, per molti versi assimilabili a talune big tech , con gli occhi oggi rivolti allo spazio e non più alla circumnavigazione dell’Africa. Sia quella olandese (la prima ad emettere azioni) sia quella britannica, frutto di iniziali concessioni ad associazioni di mercanti, avevano progressivamente conquistato poteri sovrani sui territori a loro affidati (stipulare accordi con stati finitimi, organizzare la giustizia, condurre spedizioni militari, battere monete parallele …). Solo nel 1799 l’Olanda e nel 1874 il Regno Unito riuscirono finalmente ad imporre ed estendere  il regime giuridico e le garanzie della madre patria. Quest’ultimo dopo tormentate sedute della Camera dei Comuni che hanno contrassegnato la vita di quella istituzione e lo sviluppo della forma parlamentare di governo.

Mi chiedo: essendo gli stati nazionali in profonda crisi, è possibile la ricostruzione di una rinnovata “statualità”?  Una statualità dai confini necessariamente più ampi, quelli europei nel caso nostro?

Ma esiste oggi un’Europa che possa recuperare la migliore tradizione culturale della statualità e supplire, allo stesso tempo, la debolezza degli stati nazionali?  Sappiamo la reazione di dette società e dello stesso governo degli Usa ai tentativi di imposizione fiscale e di regolamentazione europea attraverso il  pur timido Digital services act.  Sappiamo soprattutto le tante difficoltà dell’oggi per una maggiore integrazione europea: non ultima la resistenza a superare il diritto di veto dei singoli Stati o il difficile avvio di una difesa comune.

Altro non so ; possiamo solo rispondere con Eugenio Montale (in Ossi di seppia, edito anch’essi da Piero Gobbetti , Torino 1925): “codesto solo oggi possiamo dirti, ciò che non siamo, ciò che non vogliamo “.

Chiusa questa parentesi, torno brevemente alla battaglia combattuta insieme nelle settimane scorse. Massimo il rispetto dovuto al voto degli elettori che hanno sentito il bisogno di recarsi ai seggi elettorali in misura superiore alla media degli ultimi anni.

Non mi sento invece di condividere l’opinione di quanti hanno visto nella vittoria del “no” “la vittoria della Costituzione” e dello stato di diritto.

Per tre motivi.

Il primo: come ritenere che si tratti di una vittoria della Costituzione il “no “alla attuazione di una norma costituzionale (la Settima disposizione finale) che voleva il superamento del vecchio ordinamento della Magistratura; come inoltre ritenere una vittoria della Costituzione il “no” all’attuazione dell’art. 111 della Costituzione, che disegna un “giudice terzo ed imparziale”?

Quel “no” ha, invece, un significato preciso: è un “si “al mantenimento in vita del Regio Decreto mussoliniano del 1941 (la Riforma Grandi) e un “no” alla riforma votata da un Parlamento repubblicano.

Il secondo: la Costituzione repubblicana ha voluto le consultazioni referendarie come strumento di democrazia diretta; ed invece i difensori del “no “hanno esplicitamente voluto o favorito un (come dire) “deragliamento” istituzionale, trasformando il referendum in uno strumento di anticipazione di un voto politico (le elezioni previste per il 2027), anzi di un voto di protesta politica; trasformando così  il voto su una proposta di riforma in un voto sui proponenti. E di protesta non solo nei confronti del governo italiano ma perfino di Israele e del Presidente Trump.

Lo sappiamo (e lo immaginavamo): non è la prima volta che accade; nel 2006 (riforma Berlusconi) e nel 2016 (Riforma Renzi) i cittadini sono stati portati a giudicare non la bontà delle proposte di riforma costituzionale ma ad esprimere un giudizio politico sui proponenti.

Terzo motivo: andando al merito trovo non coerenti con i principi dello stato di diritto anche quanti hanno voluto o accettato che si mantenesse la coesistenza nel medesimo CSM di PM e Giudici, rafforzando così in modo diretto o indiretto l’ampio potere sia procedurale sia (soprattutto) mediatico della magistratura inquirente.

Un potere, peraltro, non accompagnato da alcuna forma di responsabilità, in netto contrasto con i principi del costituzionalismo liberal-democratico.

Sono stati a più riprese richiamati nel dibattito pubblico Calamandrei e Montesquieu.

Il primo a sproposito atteso che Piero Calamandrei, come è noto, proponeva con forza nell’Assemblea costituente che i Pm fossero alle dipendenze del Governo (dal Commissario della giustizia, componente del Consiglio dei ministri).

Il secondo altrettanto a sproposito, atteso che per Montesquieu la separazione dei poteri riguarda in particolare la distinzione fra chi giudica e chi accusa attribuendo questa confusione alle “Repubbliche italiane” che, “al pari dei Turchi”, avrebbero dato preminente rilievo alla figura degli “inquisitori “rispetto a quella dei Giudici (v. Montesquieu, Lo spirito delle leggi , Utet 1952, vol.I , pp.276-278).

Orwell avrebbe definito il richiamo alla Costituzione espressione di una neolingua. Ed infatti ancora una volta si è stimolato una sorta di latente conservatorismo costituzionale mascherato da patriottismo costituzionale.

Facendomi largo fra i tanti titoli usciti in queste settimane per festeggiare l’Ottantesimo della Costituzione torno a ripetere quanto mi è capitato di dire in altre sedi :la prima parte della Costituzione, relativa ai principi, è di altissimo profilo (indugio anche io nella retorica,  è forse  “una delle migliori del mondo”) ma la seconda parte (relativa alla organizzazione dello Stato)  è causa  non ultima, da tanti anni ,  di innumerevoli  difficoltà della Repubblica (in tal senso è  forse una delle peggiori del mondo).

Ma soprattutto – chiedo- come molti di quei principi possono essere attuati da istituzioni fragili e mal funzionanti .

Il rischio che le istituzioni politiche siano condizionate, o addirittura paralizzate, da interessi particolari aleggia in ogni democrazia, anche le più forti; siano essi i micro-interessi di tassisti e balneari (o di medici di famiglia) o, torno sul tema, le pressioni delle grandi big tech; ma questo rischio diviene certezza se ci si trova dinanzi a istituzioni politiche deboli, incapaci di decidere, che, anzi, costituiscano essi stessi uno degli “ostacoli” che il secondo comma dell’art. 3 della costituzione impegna la Repubblica a superare.

Sul tema mi limito ad alcune rapide annotazioni. Le elezioni del 2 giugno del 1946 avevano dato vita ad un’Assemblea con due schieramenti in equilibrio fra di loro, nessuno in grado di prevalere sull’altro.

Sui 556 seggi la Dc era presente con 207 seggi, il Psiup con 115 seggi, il Pci con 104 seggi, il resto distribuito fra forze minori, cui tuttavia aderivano personalità come Luigi Einaudi, Vittorio Emanuele Orlando, Benedetto Croce, Francesco Saverio Nitti, Meuccio Ruini ed altri.

Alla base del lavoro della Costituente stava un importante riconoscimento politico tra le forze che avevano in comune le battaglie antifasciste, anche se distanti negli obiettivi e nella base sociale e sempre più distanti nella collocazione internazionale. Gli uni su posizioni filoccidentali, gli altri su posizioni filosovietiche, gli uni legati alle battaglie della classe operaia e mantenendo come orizzonte la costruzione di una società socialista, gli altri su posizioni più conservatrici o moderatamente riformiste.

Alla fine dei lavori fu scritta dai Costituenti una importante pagina che segna la nascita (e lo sviluppo) della nostra Repubblica; con uno sforzo straordinario, seppero conciliare posizioni estreme, dando vita (nella prima parte !) ad un testo costituzionale di altissimo profilo, politico e culturale.

Non a caso la Costituzione fu votata (a scrutinio segreto con 453 voti favorevoli e 62 contrari) sia da un socialista radicale come Lelio Basso, sia da un liberale come Luigi Einaudi; sia dal comunista Concetto Marchesi, sia dal liberista Epicarmo Corbino, sia dalbolscevico biancoGiorgio La Pira.

Si tratta di valori che hanno consentito di sostenere la ricostruzione del Paese, superare le tensioni della guerra fredda e difendere la Repubblica negli anni bui del terrorismo, ed anche, contenendo tentazioni di reciproca delegittimazione, sostenere i sia pur limitati processi di alternanza politica dagli anni Novanta in poi.

Ma perché accanto a principi di così alto spessore furono disegnate, come dicevo, istituzioni deboli e malfunzionanti?

Ho tentato in più occasioni una risposta (mi sia consentito rinviare, da ultimo, ad un mio saggio su “Rassegna parlamentare”, fascicolo n.2 del 2025 ). Basti fare riferimento ad alcune deviazioni dal modello parlamentare inizialmente assunto con l’o.d.g. Perassi nell’autunno 1946. Le richiamo rapidamente : due Camere con identici poteri ma con diversa durata, cinque la Camera e sei  il Senato; e diversa composizione del rispettivo elettorato; voto di fiducia espresso inizialmente volto ad accrescere i poteri di contrattazione dei partiti ; scarsi poteri al Presidente del Consiglio cui non è consentito neanche sostituire  un Ministro o chiedere un ricorso ad elezioni politiche anticipate; la sovrapposizione di più Magistrature; il referendum legislativo di tipo solo abrogativo  ed altro ancora.

Fu escluso il passaggio sia ad una Repubblica, sia ad un regime assembleare .Del resto un regime parlamentare ben costruito assicura maggiore efficienza e stabilità rispetto al regime presidenziale nordamericano: regime debole che non riesce a tradurre in decisione programmi voluti dal corpo elettorale (così fu per i programmi di riforma sanitaria di Clinton ed Obama) oppure regime con tratti autoritari se la maggioranza che elegge il Presidente  coincide con quella presente nelle due Camere (e nella Corte Suprema).

La ragione va rinvenuta nelle sofferte pagine di storia vissute insieme, anche durante i lavori della Costituente; esse non potevano non suscitare il timore che il compromesso sui principi e i valori faticosamente raggiunto potesse essere rimesso in discussione.

Ciascuno dei due schieramenti, in breve, avrà il timore del “18 aprile dell’altro”; avrà il timore del riemergere – avvicinandosi le prime e decisive elezioni politiche che si sarebbero tenute il 18 aprile del 1948 – dell’”ombra del tiranno”. Non un “tiranno senza volto” (per richiamare il noto volume di Maranini), ma il “tiranno socialcomunista” per gli uni, quello “clerico-fascista” per gli altri.  

Lo ha ammesso con molta onestà intellettuale Giuseppe Dossetti in una intervista a Leopoldo Elia e a

Pietro Scoppola: “si era sotto l’ossessione del passaggio alla maggioranza del Partito comunista (v. A colloquio con Dossetti e Lazzati. Intervista di Leopoldo Elia e Pietro Scoppola, il Mulino, Bologna 2003, p. 63).

Per un’autorevole conferma si prenda quanto scriveva Luigi Sturzo (fondatore del Partito popolare, esule antifascista, poi senatore a vita) in un articolo del 2 gennaio 1947: “la posta delle prossime elezioni è chiara per molti di loro: prendere la maggioranza dei seggi del futuro Parlamento … per realizzare il governo di sinistra, il governo del popolo, il governo filorusso”. E in un successivo articolo, Sturzo avvertiva con malcelato allarme: “Ci sono quelli che pensano ad interventi esteri, naturalmente americani ed inglesi a favore della Destra, russi e iugoslavi a favore della Sinistra. Costoro nulla ricordano della Spagna?” Questi i due scritti di Sturzo: La proporzionale e i blocchi, articolo raccolto in Situazione politica all’inizio del ‘47, Società editrice libraria italiana, Milano 1947, p. 57; nonché Guerra civile e dittatura, eodem loco, p. 66. 

Un’altra autorevole conferma, dal lato opposto, è quella offerta da Palmiro Togliatti, che riportando un’opinione anche di Pietro Nenni (Seduta dell’11 marzo 1947) affermava: “tutte queste norme sono ispirate dal timore …che domani vi possa essere una maggioranza …espressione libera e diretta …di quelle classi lavoratrici le quali vogliono profondamente innovare la struttura …del Paese e per questa eventualità si vogliono prendere garanzie” (che più avanti definirà “un sistema di inciampi” fra i quali collocherà espressamente Corte costituzionale , Consiglio di Stato e Corte dei Conti ).

È opinione diffusa (non solo tra i costituzionalisti ma anche tra non pochi storici) che dopo la rottura nel maggio 1947 del governo di unità antifascista la Costituente abbia continuato a lavorare senza subire gli effetti del conflitto politico. Venne mantenuto – è vero – lo sforzo comune nella formulazione dei principi fondamentali, ma cambiarono, invece, i punti di riferimento nella delineazione della forma di governo. I primi bagliori della guerra fredda, il viaggio di De Gasperi a Washington, la scissione saragattiana nel partito socialista, la Dottrina Truman e soprattutto la rottura dell’unità antifascista e l’estromissione dei socialcomunisti dal Governo nel maggio 1947 porteranno ad un netto cambiamento di clima politico.

Entrambi gli schieramenti, quello centrista e quello socialcomunista – lo dico in breve –  si comporteranno immaginando per sé stessi un futuro più all’opposizione che al governo. Diventò preminente la costruzione di paralizzanti istituzioni di garanzia reciproca, più consone sia ad aspre contrapposizioni frontali, sia a pratiche consociative.  

Caduto il muro di Berlino, entrato in crisi il vecchio sistema dei partiti, l’Italia ha tentato di superare quell’assetto istituzionale. Uno spiraglio si era aperto con i referendum elettorali del 9 giugno 1991 e del 18 aprile 1993 ma vicende varie , compresi due referendum costituzionali -nel 2006 (Berlusconi), 2016 (Renzi) – hanno bloccato il processo di riforma.

Concludo sottolineando che non si rende un buon servizio alla Costituzione repubblicana rendendo intoccabile una forma di governo che fu il frutto dei riflessi interni della guerra fredda, superati nella seconda parte degli Anni Ottanta dalla caduta del muro di Berlino.

Purtroppo, l’esito del referendum sulla separazione delle carriere ha dimostrato ancora una volta quanto sia difficile in Italia riprendere la strada delle riforme. Ma proprio questa difficoltà rende più necessario coltivare una cultura liberal democratica capace di coniugare, garanzie e decisioni, diritti individuali e giustizia sociale libertà e responsabilità.

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