Statuto e Atto Costitutivo

STATUTO della “Fondazione Luigi Einaudi per studi di politica, economia e storia ETS”

Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede

1.1 La “Fondazione Luigi Einaudi per studi di politica, economia e storia”, istituita con atto in data I O dicembre 1962 ed eretta in ente morale con D.P.R. 29 ottobre 1963, in continuità storica e giuridica con la “Fondazione Luigi Einaudi per studi di politica, economia e storia Onlus” assume, ai sensi del D.Lgs. 117/2017 la denominazione di “Fondazione Luigi Einaudi per studi di politica, economia e storia ETS” o per brevità “Fondazione Luigi Einaudi ETS” o “FLE ETS”(di seguito la “Fondazione”). Di tale denominazione farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.2 La Fondazione ha sede legale in Roma.

La variazione di indirizzo all’interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione. Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso l’Autorità competente ai sensi dell’art. 48, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 2 – Scopi e attività

2.1 La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via principale di attività di interesse generale.

In particolare la Fondazione si propone di promuovere la conoscenza e la diffusione del pensiero culturale liberale per elaborare risposte originali alla complessità dei problemi contemporanei legati alla globalizzazione e alla rapida evoluzione tecnologica, al fine di favorire le libertà individuali e la prosperità economica, anche mediante l’adesione e la collaborazione con gli organismi europei e internazionali rappresentativi dell’area liberale.

2.2 Per il perseguimento di tale scopo, la Fondazione opera nei settori di cui all’art. 5, comma I, lettere d), f), g), i) e w) del D.Lgs. 117/2017, svolgendo le seguenti attività:

  • promozione e realizzazione di iniziative scientifiche e divulgative quali studi, ricerche, osservatori, convegni, seminari, mostre e pubblicazioni su temi di politica, di economia e di storia, sempre ispirandosi al pensiero politico ed economico e alla cultura liberali;
  • promozione e realizzazione di iniziative ed eventi formativi rivolti ai giovani, in particolare attraverso la “Scuola di Liberalismo” e le sue articolazioni;
  • erogazione di borse di studio negli ambiti di operatività della Fondazione;
  • raccolta, gestione e valorizzazione del patrimonio storico-archivistico liberale attraverso la gestione di un archivio storico e di una biblioteca messa a disposizione di studiosi e ricercatori;
  • attività formative volte a particolari categorie professionali su tematiche collegate allo scopo della Fondazione anche attraverso appositi protocolli con gli Organi professionali, le Università e altri Istituti;
  • diffusione dei risultati della ricerca fondamentale, mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze;
  • promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici attraverso iniziative di formazione, convegni, forum, dibattiti pubblici ecc. anche in collaborazione con organismi europei e internazionali.

2.3 La Fondazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

2.4 La Fondazione può, altresì, compiere ogni atto funzionale al perseguimento dei propri scopi.

In particolare, la Fondazione può, in via esemplificativa e non esaustiva:

  1. acquistare realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, di beni immobili, beni mobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l’espletamento delle proprie attività;
  2. compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;
  3. richiedere i finanziamenti per le operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l’assunzione di mutui, a breve oa lungo termine, con prestazione di garanzie;
  4. svolgere tutte le attività utili a raccogliere fondi e donazioni, in denaro o in natura anche con modalità innovative attraverso l’utilizzo di piattaforme web;
  5. partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, nazionali, europee o internazionali nonché società di capitali, comunque strumentali al perseguimento degli scopi della Fondazione;
  6. stipulare convenzioni con enti pubblici e privati finalizzati all’attivazione di percorsi di stage;
  7. realizzare – anche a fini di divulgazione o di autofinanziamento – materiali e pubblicazioni editoriali, multimediali, elettroniche o di qualsiasi altra natura afferenti agli scopi della Fondazione.

2.5 La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 117/2017. I volontari che svolgono l’attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 3 – Il Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

  • dall’archivio storico, inalienabile, come valutato agli atti della Fondazione;
  • dai contributi pubblici e privati, dalle donazioni, dai lasciti testamentari e da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo;
  • dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione;
  • dalle rendite e dai proventi derivanti dalla gestione del patrimonio;
  • dalle somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del patrimonio alienabile;
  • dai proventi derivanti dalle attività di interesse generale e dalle diverse di cui all’art. 6 del D. Lgs 117/2017;
  • dalle raccolte di fondi ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs 117/2017 tra cui le raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Art. 4 – Gli Organi

Sono Organi della Fondazione:

  1. l’Assemblea dei Conferenti;
  2. il Consiglio di Amministrazione;
  3. il Presidente;
  4. il Comitato Scientifico;
  5. l’Organo di Controllo.

Art. 5 – I Conferenti e l’Assemblea dei Conferenti

5.1 Possono essere Conferenti le persone fisiche, gli enti o le persone giuridiche, pubbliche o private, che erogano un contributo in denaro in misura non inferiore a euro 25.000,00 euro e si impegnano a versare una quota annuale in misura non inferiore a euro 1.000,00, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

La qualifica di Conferente è attribuita, su domanda dell’interessato, solo su proposta del Presidente, dal Consiglio di Amministrazione a coloro che effettuano le suddette contribuzioni.

5.2 Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l’esclusione dei Conferenti per:

  • grave e reiterato inadempimento degli obblighi e dei doveri derivanti dal presente Statuto;
  • comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali; estinzione, determinata a qualsiasi titolo;
  • apertura di procedure di liquidazione, fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

5.3 I Conferenti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempiere alle obbligazioni già assunte. Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto né in caso di estinzione della Fondazione. La qualità di Conferente non è trasmissibile.

5.4 L’Assemblea dei Conferenti è formata dai Conferenti in regola con il pagamento di tutte le quote annuali dovute. Ciascuno ha diritto ad un voto e potrà farsi rappresentare da altro Conferente mediante delega scritta. Ogni Conferente non può essere portatore di più di tre deleghe.

5.5 Le adunanze dell’Assemblea sono convocate dal Presidente presso la sede della Fondazione o anche altrove in Italia, mediante raccomandata, posta elettronica ordinaria o certificata (PEC), con un preavviso di almeno 15 giorni, contenetene l’indicazione del luogo, della data e dell’ora di prima e di seconda convocazione, e l’ordine del giorno.

In prima convocazione, tali adunanze sono valide se vi partecipa la maggioranza degli aventi diritto e, in seconda convocazione, indipendentemente dal numero dei partecipanti.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. I componenti del Consiglio di Amministrazione, qualora non vi facciano già parte in qualità di Conferenti, e dell’Organo di Controllo hanno facoltà di intervenire alle adunanze assembleari, senza diritto di voto.

5.6 È compito dell’Assemblea dei Conferenti:

  • nominare il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché ratificarne le eventuali sostituzioni e revoche, ai sensi del successivo art. 6 del presente statuto;
  • nominare i componenti dell’Organo di Controllo;
  • deliberare sugli altri oggetti attribuiti dallo statuto.

L’Assemblea dei Conferenti viene convocata dal Presidente quando Io reputi opportuno o ne facciano richiesta almeno i 2/5 dei suoi componenti.

5.7 Non si applicano gli articoli 23, 24 e 25 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 6 – Consiglio di Amministrazione

6.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque a quindici membri oltre al Presidente, nominati come segue:

  1. da cinque a quindici membri nominati dall’Assemblea dei Conferenti, scelti in maggioranza tra i Conferenti stessi o tra le persone indicate dai Conferenti soggetti giuridici;
  2. dal Presidente nominato dall’Assemblea dei Conferenti tra i propri componenti o tra le persone indicate dai Conferenti soggetti giuridici.

Il numero complessivo dei componenti del Consiglio è determinato dall’Assemblea dei Conferenti, salvo quanto previsto dal successivo articolo 6.4.

6.2 Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.

6.3 In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso di un consigliere il Consiglio di Amministrazione provvede a nominare il sostituto sottoponendo la nomina a ratifica da parte dell’Assemblea dei Conferenti alla prima assemblea utile. In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso di del Presidente, il Vice Presidente ovvero in sua mancanza il consigliere più anziano convoca l’assemblea dei Conferenti che provvede alla nomina del Presidente sostituto. I consiglieri e il Presidente così nominati resteranno in carica fino alla scadenza del mandato prevista i componenti sostituiti.

6.4 Il Consiglio di Amministrazione, qualora ne ravvisi l’opportunità, potrà cooptare ulteriori membri nel corso del proprio mandato, che resteranno in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio che li ha nominati, sottoponendo la nomina a ratifica da parte dell’assemblea dei Conferenti alla prima riunione utile.

6.5 Il Consiglio di Amministrazione può nominare una Presidenza onoraria, monocratica o collegiale, composta massimo di tre componenti, scelti a vita tra coloro che maggiormente si sono dedicati alla realizzazione dello scopo istituzionale della Fondazione, la quale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

6.6 I Componenti del Consiglio restano in carica 3 esercizi fino all’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio del mandato e sono rieleggibili.

6.7 Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, può eleggere, fra i suoi componenti, un Vice Presidente, con il compito di sostituire il Presidente stesso in caso di assenza o impedimento; nell’eventualità di assenza anche del Vice Presidente, svolge i compiti del Presidente il membro più anziano di età anagrafica.

6.8 Il Consiglio di Amministrazione può revocare i propri componenti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e dei doveri derivanti dal presente Statuto, sottoponendo la revoca a ratifica da parte dell’Assemblea dei Conferenti.

6.9 Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, il Consiglio, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente statuto:

  1. individua l’azione, le strutture organizzative e le modalità operative idonee al conseguimento degli scopi statutari;
  2. vigila sul buon andamento delle attività della Fondazione e sulla amministrazione del suo patrimonio;
  3. redige e approva il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e il bilancio sociale se necessario e le linee guida delle attività della Fondazione;
  4. nomina il Comitato Scientifico e il suo Direttore e ne decide l’articolazione;
  5. accetta i nuovi Conferenti su proposta del Presidente;
  6. delibera lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale di cui all’art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
  7. autorizza l’apertura di sedi secondarie della Fondazione;
  8. stabilisce se l’Organo di Controllo sia monocratico o collegiale;
  9. delibera sull’accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;
  10. amministra il patrimonio della Fondazione, che dovrà essere investito con l’obiettivo di conseguire il massimo rendimento possibile compatibilmente con la conservazione del valore reale dello stesso nel lungo periodo;
  11. delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento della Fondazione;
  12. delibera la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi, società, e, in generale, enti privati o pubblici nazionali, europei o internazionali;
  13. delibera su ogni altro tema che gli sia sottoposto dal Presidente;
  14. cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni.

6.10 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove in Italia ogni qualvolta il Presidente lo reputi opportuno, o ne facciano richiesta almeno un terzo dei Consiglieri. Le sue riunioni sono convocate dal Presidente, che ne stabilisce l’ordine del giorno, con posta elettronica ed un preavviso di almeno 7 giorni, ridotti a 3 in caso di urgenza.

6.11 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, eventualmente anche in video o audio conferenza, tutti i consiglieri in carica ed i membri dell’Organo di Controllo.

6.12 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi partecipino, eventualmente anche in video o audio conferenza, almeno la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni siano prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Qualora la votazione si concluda con la parità di voti favorevoli e contrari alla proposta esaminata, prevale il voto espresso dal Presidente.

6.13 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente se nominato, o, in caso di assenza anche di quest’ultimo, dalla persona designata dai consiglieri presenti.

6.14 Possono partecipare alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto il Direttore del Comitato Scientifico e, su invito del Presidente, il Segretario Generale se nominato.

6.15 Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione trascritto nel relativo libro.

Le funzioni di segretario delle riunioni sono svolte dal segretario della Fondazione, se nominato, o, in caso di sua assenza, e comunque nei casi nei quali il Presidente lo ritenga opportuno, da persona designata dal Consiglio stesso.

Le limitazioni al potere di rappresentanza degli amministratori devono essere iscritte nel Registro Unico degli enti di terzo settore.

Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto ne, limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

Art. 7 – Il Presidente

7.1 Il Presidente è eletto dal!’ Assemblea dei Conferenti tra i propri membri e resta in carica tre esercizi fino all’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio e può essere rinominato.

Il Presidente presiede l’Assemblea dei Conferenti ed il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, della quale è legale rappresentante e garante dell’ispirazione ai principi e alla cultura liberali.

7.2 Il Presidente può conferire incarichi professionali, provvedere alle assunzioni ed ai licenziamenti del personale dipendente e dei collaboratori, sottoscrivere contratti relativi all’ordinaria amministrazione; ha autonomia in merito alle spese di rappresentanza; può nominare, sentito il Consiglio di Amministrazione, un Segretario Generale con funzioni di coordinamento delle attività della Fondazione e di sviluppo delle stesse e, indicati da quest’ultimo, un Direttore che lo coadiuvi nello svolgimento delle sue funzioni e il Responsabile del Servizio Biblioteca e Archivio Storico.

Il Segretario Generale, il Direttore e il Responsabile del Servizio Biblioteca e Archivio Storico, non sono organi della Fondazione.

Art. 8 – Il Comitato Scientifico

8.1 Comitato Scientifico è composto da esponenti del mondo universitario e della cultura nominati dal Consiglio di Amministrazione, con mandato triennale, suscettibile di rinnovo, che ne stabilisce il numero per ciascun triennio, con facoltà di incrementarlo e modificarlo nel corso del mandato stesso e ne determina l’articolazione.

8.2 Esso ha compiti di orientamento e supervisione delle attività scientifiche e formative della Fondazione, in merito alle quali fa pervenire al Consiglio di Amministrazione le indicazioni programmatiche e raccomandazioni che riterrà opportune.

8.3 Le riunioni del Comitato Scientifico sono convocate dal Direttore Scientifico o dal Presidente della Fondazione. Alle riunioni del Comitato si applicano per quanto compatibili le norme sul funzionamento del Consiglio.

Art. 9 – Esercizio sociale e bilanci

9.1 L’esercizio sociale della Fondazione coincide con l’anno solare.

9.2 Entro il mese il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di previsione dell’esercizio in corso e il bilancio consuntivo dell’esercizio relativo all’esercizio fmanziario precedente, redatto e depositato ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 117/2017.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in calce al rendiconto o nella nota integrativa.

9.3 Al superamento delle soglie di cui all’art. 14 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio dovrà, altresì, predisporre, unitamente al bilancio consuntivo, il bilancio sociale. II bilancio sociale sarà redatto e pubblicato ai sensi dell’art. 14, comma 1 del D.Lgs. 117/2017.

9.4 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E’ in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall’art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 10 – 0rgano di Controllo

10.1 L’Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

10.2 I membri dell’Organo di Controllo sono nominati dall’Assemblea dei Conferenti e restano in carica per tre esercizi fino all’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. I suoi componenti possono essere riconfermati.

10.3 I componenti dell’Organo di Controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

10.4 L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L’Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. li bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

10.5 Le riunioni dell’Organo di controllo, se collegiale, sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

10.6 I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

10.7 Al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti è attribuita all’Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro, salvo il caso in cui il Consiglio di Amministrazione decida di affidare la revisione ad un Revisore legale dei conti o ad una società di revisione iscritti nell’apposito registro.

10.8 L’Organo di Controllo può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

10.9 L’Organo di Controllo cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

Art. 11 – Estinzione della Fondazione

11.1 La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli articoli 27 e 28 del Codice Civile. In caso di estinzione della Fondazione, l’Assemblea dei Conferenti nomina uno o più liquidatori.

11.2 Tutti i beni della Fondazione che residuano esaurita la liquidazione, devono essere devoluti, previo parere dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all’art. 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017, ad altro Ente del Terzo settore scelto dal Consiglio di Amministrazione, ovvero, in mancanca di indicazioni alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 12 Norme applicabili

12. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile in tema di Fondazioni, il D.Lgs. 117/2017 e le altre norme di legge in materia.

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