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	<title>Scuola dei Diritti e delle Libertà Archivi - Fondazione Luigi Einaudi</title>
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	<description>Per Studi di Politica, Economia e Storia</description>
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	<title>Scuola dei Diritti e delle Libertà Archivi - Fondazione Luigi Einaudi</title>
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		<title>Scuola dei Diritti e delle Libertà &#8211; Lezione 24: Il Senato si rivolge alla Corte costituzionale in difesa della separazione dei poteri</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Fondazione Luigi Einaudi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2022 09:00:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attività 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Scuola dei Diritti e delle Libertà]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Martedì 22 febbraio, il Senato della Repubblica ha sollevato un conflitto di attribuzione davanti alla Corte Costituzionale contro la Procura della Repubblica di Firenze. Il Senatore Matteo Renzi ha sollecitato l’Assemblea a rivolgersi alla Corte Costituzionale per sancire la violazione dell&#8217;articolo 68 della Costituzione. La Procura della Repubblica di Firenze avrebbe proceduto a sequestrare della [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><iframe title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/bF-olnp5hMU" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<p>Martedì 22 febbraio, il Senato della Repubblica ha sollevato un conflitto di attribuzione davanti alla Corte Costituzionale contro la Procura della Repubblica di Firenze.</p>
<p>Il Senatore Matteo Renzi ha sollecitato l’Assemblea a rivolgersi alla Corte Costituzionale per sancire la violazione dell&#8217;articolo 68 della Costituzione.</p>
<p>La Procura della Repubblica di Firenze avrebbe proceduto a sequestrare della corrispondenza – nel caso particolare dei messaggi Whatsapp – del Senatore, senza la previa autorizzazione del Senato stesso.</p>
<p>Come sapete, l&#8217;articolo 68 della Costituzione disciplina proprio le prerogative dei Deputati e dei Senatori e prevede che la magistratura non possa procedere al sequestro della corrispondenza, se non previa autorizzazione della Camera di appartenenza del soggetto che subisce quel sequestro.</p>
<p>Per Renzi e per l&#8217;Assemblea i messaggi Whatsapp rientrano nella categoria di corrispondenza. Per alcuni altri Senatori, come il Senatore Grasso, invece, non si tratterebbe di corrispondenza, quindi avrebbe fatto bene la Procura della Repubblica.</p>
<p>In ogni caso, la questione ormai è andata alla Corte Costituzionale.</p>
<p>Ciò che ci interessa sottolineare, invece, è che bene ha fatto il Senato a rivendicare la propria indipendenza, la propria autonomia e la tutela delle attribuzioni costituzionali davanti a quello che sembra essere uno sconfinamento dell&#8217;ordine giudiziario e, nel caso specifico, della Procura della Repubblica di Firenze.</p>
<p>La questione della difesa e della tutela dell&#8217;autonomia della politica, negli ultimi decenni, ha subito uno screditamento. La politica deve poter esercitare la sua funzione a livello costituzionale, senza subire le ingerenze e gli sconfinamenti della magistratura.</p>
<p>Si tratta di un tema che la Fondazione Einaudi ha affrontato nel libro <em>“L’eutanasia della democrazia”</em> (Rubbettino), scritto dal suo Presidente, l&#8217;avvocato Giuseppe Benedetto: qui si spiegano le vicende della disastrosa modifica dell&#8217;articolo 68 della Costituzione, che ha comportato la riduzione dell&#8217;autonomia e dell&#8217;indipendenza della politica nei confronti di una magistratura troppo esorbitante.</p>
<p><a href="file:///C:/Users/fleinaudi/Downloads/provvedimento-senato-corte-costituzionale-22022022.pdf">Clicca QUI per leggere il PROVVEDIMENTO</a></p>
<p><a href="https://www.fondazioneluigieinaudi.it/cat/scuola-dei-diritti-e-delle-liberta/">Clicca QUI per tutte le LEZIONI</a></p>
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		<title>Scuola dei Diritti e delle Libertà. Il prezzo della libertà è l’eterna vigilanza – Lezione 23: La Corte Costituzionale frena gli eccessi del legislatore nel contrasto alla pandemia</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Fondazione Luigi Einaudi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2022 13:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attività 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Scuola dei Diritti e delle Libertà]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La pandemia ha costretto il legislatore ad adottare una serie di decisioni particolarmente limitative delle nostre libertà personali, ma, spesso, il Parlamento ha adottato anche delle decisioni particolarmente rigide anche per ciò che riguarda i diritti di credito: infatti, a partire dal marzo 2020, è stata sospesa per legge la possibilità di dare esecuzione a [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><iframe title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/KKbXFYwwb6A" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<p>La pandemia ha costretto il legislatore ad adottare una serie di decisioni particolarmente limitative delle nostre libertà personali, ma, spesso, il Parlamento ha adottato anche delle decisioni particolarmente rigide anche per ciò che riguarda i diritti di credito: infatti, a partire dal marzo 2020, è stata sospesa per legge la possibilità di dare esecuzione a tutti i provvedimenti giurisdizionali che riconoscevano dei crediti privati – o cittadini o imprese – nei confronti delle aziende sanitarie.</p>
<p>Si è detto che l&#8217;esplosione improvvisa ed imprevedibile della pandemia ha costretto le aziende sanitarie a dirottare i fondi verso delle esigenze più impellenti e, di conseguenza, i crediti dei cittadini e delle aziende potevano aspettare, quanto meno, fino a tutto il 2020.</p>
<p>Se non che il legislatore ha prorogato questa sospensione delle procedure esecutive e dei pignoramenti anche per tutto il 2021: alcuni tribunali hanno avuto il dubbio che questa proroga anche per tutto il 2021 fosse incompatibile con la Costituzione, perché sproporzionata, rispetto all&#8217;andamento e al miglioramento delle condizioni pandemiche.</p>
<p>Dunque, hanno sottoposto la questione alla Corte Costituzionale, la quale ha detto che la sospensione delle procedure per tutto il 2020 è ritenuta legittima, perché è stata una manovra volta a far fronte allo scoppio imprevedibile ed improvviso dell’emergenza sanitaria.</p>
<p>Da un punto di vista costituzionale, dunque, è compatibile il sacrificio che è stato chiesto ai privati cittadini e alle imprese di attendere, quantomeno, la conclusione del 2020, e consentire alle aziende centinaia di destinare i soldi ad altre esigenze più impellenti.</p>
<p>Mentre, per ciò che la sospensione delle procedure esecutive e dei pignoramenti per tutto il 2021 la norma dal Parlamento è stata ritenuta dalla Consulta costituzionalmente illegittima, perché sproporzionata: infatti, il sacrificio delle cittadino e delle imprese, che pretendono dei soldi addirittura attraverso l&#8217;esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, è stata ritenuta eccessiva, sia perché troppo lunga – sarebbe durata dal mese di maggio 2020, fino al 31 dicembre 2022 – sia perché immotivata rispetto all’andamento della pandemia, la quale non presentava più i caratteri di eccezionalità, straordinarietà e imprevedibilità.</p>
<p>La Corte Costituzionale, dichiarando illegittima questa norma, pertanto, sostiene che è possibile riprendere le procedure esecutive e i pignoramenti nei confronti delle aziende sanitarie e delle amministrazioni sanitarie, anche statali: secondo la corte costituzionale, dunque, le imprese possono sopportare un piccolo sacrificio, ma non possono rischiare di essere espulse dal mercato, proprio quando sono creditrici di somme che, spesso, sono anche ingenti, nei confronti della pubblica amministrazione, la quale, peraltro, aveva stanziato questi fondi per far fronte alle esigenze dei suoi rapporti commerciali.</p>
<p>C’è stato anche il caso di un cittadino aveva richiesto un risarcimento del danno dovuto ad un errore di esecuzione di un&#8217;operazione chirurgica: anche questo caso, il risarcimento riconosciuto con sentenza definitiva era stato sospeso.</p>
<p>Tuttavia, non può essere sospeso per un periodo eccessivo, perché, dice la Corte Costituzionale – ed è questo il punto più importante – vanno bene le misure eccezionali in caso di emergenza o di fatti particolarmente straordinari, imprevisti e imprevedibili, ma, poi, la pubblica amministrazione e lo Stato devono adeguarsi ad una condizione che non è più straordinaria ed eccezionale.</p>
<p>Si tratta di un buon risultato che, in parte, ricalca anche ciò che era stato deciso dalla Corte Costituzionale riguardo alla sospensione degli sfratti.</p>
<p>Si dimostra, però, ancora una volta che la politica ed il Parlamento, troppo spesso, si lasciano prendere dal panico ed adottano decisioni troppo radicali, che sacrificano libertà e diritti.</p>
<p style="text-align: left;"><a href="https://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do">CLICCA QUI per leggere la SENTENZA</a></p>
<p><a href="https://www.fondazioneluigieinaudi.it/cat/scuola-dei-diritti-e-delle-liberta/">Clicca QUI per tutte le LEZIONI</a></p>
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		<title>Scuola dei Diritti e delle Libertà. Il prezzo della libertà è l’eterna vigilanza – Lezione 22: Per tutelare la buona fede del cittadino la Costituzione non basta, serve la CEDU</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Fondazione Luigi Einaudi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2022 13:00:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attività 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Scuola dei Diritti e delle Libertà]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Immaginate di essere stati dei dipendenti della pubblica amministrazione, per esempio di un Comune, e di avere ricevuto per ben tre anni ogni mese un emolumento aggiuntivo allo stipendio ordinario, il cosiddetto trattamento accessorio. In virtù di un accordo collettivo con i sindacati, per ragioni di particolare produttività, la vostra pubblica amministrazione vi ha riconosciuto, [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><iframe title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/FJxXsqysfKU" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<p>Immaginate di essere stati dei dipendenti della pubblica amministrazione, per esempio di un Comune, e di avere ricevuto per ben tre anni ogni mese un emolumento aggiuntivo allo stipendio ordinario, il cosiddetto trattamento accessorio.</p>
<p>In virtù di un accordo collettivo con i sindacati, per ragioni di particolare produttività, la vostra pubblica amministrazione vi ha riconosciuto, ogni mese, per tre anni consecutivi, questa maggiorazione.</p>
<p>Se non che, dopo che andate in pensione e dopo che sono trascorsi più di cinque anni da quando avete ricevuto questi emolumenti, il datore di lavoro – quindi la pubblica amministrazione – si rende conto di avere commesso un errore.</p>
<p>Questi soldi, in realtà, non ti aspettavamo, perché la legge non lo prevedeva e, quindi, li dovete restituire.</p>
<p>A nulla vale il fatto che facciano valere la vostra buona fede e che facciate valere anche l&#8217;affidamento, cioè il fatto vi siete affinati a questa erogazione, che era spontanea, che voi avete dato dei numeri e dei dati che sono assolutamente corretti, che non si è stati voi a indurre in errore la pubblica amministrazione.</p>
<p>Si inizia un contenzioso giudiziario: il primo grado ed il secondo grado vi danno torto. Arrivate in Corte di Cassazione e questa prende atto di un’unica norma del nostro ordinamento che disciplina questa fattispecie: l&#8217;articolo 2033 del codice civile, che, occupandosi dell&#8217;indebito aggettivo, dice che in questi casi, la buona fede del lavoratore – di colui che ha ricevuto queste somme, che non gli spettavano – non è rilevante per l’irripetibilità di queste somme.</p>
<p>Dunque, anche se si buona fede, le somme vanno restituite e la pubblica amministrazione ha ragione nel richiederle.</p>
<p>La Cassazione, però, si rende conto che c&#8217;è qualcosa che non va: tutto questo ragionamento cozza con un elementare senso di giustizia, ma non trova all&#8217;interno della nostra Costituzione un principio che, in maniera diretta, consenta di risolvere il caso a favore del lavoratore e a favore della tutela della buona fede dell&#8217;affidamento e ricorre, quindi, ai principi espressi dalla Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo, che i più occasioni si è pronunciata su fattispecie come questa che stiamo esaminando.</p>
<p>La CEDU ha detto che se la pubblica amministrazione, di sua spontanea volontà, ha erogato una determinata somma di denaro, che poi si scopre non dover essere dovuta; se il lavoratore, però, si è comportato in assoluta buona fede e ha fornito tutti i dati in maniera veritiera; se non ha indotto in errore la pubblica amministrazione; se si è fatto affidamento su questa parte dello stipendio e, soprattutto, se la pubblica amministrazione non ha mai detto di riservarsi di rifare i calcoli o di verificare la legittimità della erogazione, in questi casi non è possibile che richiedere indietro le somme.</p>
<p>Tuttavia, nel nostro ordinamento la CEDU non ha una validità diretta: dunque, per poter far valere questo principio, la Corte di Cassazione è costretta a rivolgersi alla Corte Costituzionale e a chiedere se, nell&#8217;articolo 2033 c.c., nella parte in cui non attribuisce alcuna rilevanza alla buona fede di chi ha ricevuto questi emolumenti, sia costituzionalmente legittima.</p>
<p>Non c’è la violazione di un principio di una norma diretta interna, che potremmo rinvenire all&#8217;interno della Costituzione più bella del mondo, ma per la violazione dei principi sanciti nella CEDU.</p>
<p>Ancora una volta, forse, a salvarci è il cosiddetto vincolo esterno, il cosiddetto ordinamento internazionale, perché, da noi, da molti decenni, invece, vige questo principio di supremazia della pubblica amministrazione, che può chiedervi di restituire tutte le somme erogate, anche qualora siate stati in buona fede.</p>
<p>Questo è un problema che si è posto in modo particolare anche per le pensioni dei militari: la Corte dei Conti, spesso, ha detto che la pubblica amministrazione ha anche la facoltà di rivedere i provvedimenti, con i quali ha quantificato la tua pensione in via provvisoria o in via definitiva.</p>
<p>C&#8217;è stato un grosso dibattito, ma, spesso, la Corte dei Conti ha anche convalidato e dichiarato legittima la richiesta di restituzione di somme, anche dopo molti anni, sulla base delle quali tu hai fatto dei programmi o che hai addirittura speso.</p>
<p>Forse un po’ di rispetto dei diritti degli individui ci arriverà dalla Corte Costituzionale e dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.</p>
<p><a href="https://www.fondazioneluigieinaudi.it/wp-content/uploads/2022/02/CORTE-DI-CASSAZIONE-SEZ.-LAVORO-ordinanza-14-dicembre-2021-n.-40004.pdf">CLICCA QUI per leggere la SENTENZA</a></p>
<p><a href="https://www.fondazioneluigieinaudi.it/cat/scuola-dei-diritti-e-delle-liberta/">Clicca QUI per tutte le LEZIONI</a></p>
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		<title>Scuola dei Diritti e delle Libertà. Il prezzo della libertà è l’eterna vigilanza – Lezione 21: Il Presidente della Repubblica rappresenta l’unità nazionale e può agire anche a tutela dei diritti e delle libertà dei cittadini</title>
		<link>https://www.fondazioneluigieinaudi.it/scuola-dei-diritti-e-delle-liberta-il-prezzo-della-liberta-e-leterna-vigilanza-lezione-21-il-presidente-della-repubblica-rappresenta-lunita-nazionale-e-puo-agire-anche-a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fondazione Luigi Einaudi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2022 10:50:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attività 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Scuola dei Diritti e delle Libertà]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>In queste ore, il Parlamento della Repubblica è riunito per scegliere il successore di Sergio Mattarella al Quirinale. L&#8217;occasione, quindi, è particolarmente propizia per spendere due parole sull&#8217;inquadramento costituzionale della figura del Capo dello Stato, sotto il profilo del ruolo che il Presidente della Repubblica gioca nella tutela dei diritti e delle libertà degli individui. [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.fondazioneluigieinaudi.it/scuola-dei-diritti-e-delle-liberta-il-prezzo-della-liberta-e-leterna-vigilanza-lezione-21-il-presidente-della-repubblica-rappresenta-lunita-nazionale-e-puo-agire-anche-a/">Scuola dei Diritti e delle Libertà. Il prezzo della libertà è l’eterna vigilanza – Lezione 21: Il Presidente della Repubblica rappresenta l’unità nazionale e può agire anche a tutela dei diritti e delle libertà dei cittadini</a> proviene da <a href="https://www.fondazioneluigieinaudi.it">Fondazione Luigi Einaudi</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><iframe loading="lazy" title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/NoqK0mZZTIA" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<p>In queste ore, il Parlamento della Repubblica è riunito per scegliere il successore di Sergio Mattarella al Quirinale.</p>
<p>L&#8217;occasione, quindi, è particolarmente propizia per spendere due parole sull&#8217;inquadramento costituzionale della figura del Capo dello Stato, sotto il profilo del ruolo che il Presidente della Repubblica gioca nella tutela dei diritti e delle libertà degli individui.</p>
<p>Questo ruolo è sancito dalla Costituzione, anche se, non sempre, emerge in via diretta ed immediata.</p>
<p>Per svelarlo, occorre seguire l&#8217;insegnamento della Corte Costituzionale: in particolare, nella sentenza numero 1/2013 il Presidente della Repubblica è indicato come un organo di moderazione e di stimolo<em> “nei confronti di altri poteri, in ipotesi tendenti ad esorbitanza o ad inerzia”</em>.</p>
<p>Il Presidente della Repubblica, cioè, è garante nei confronti dei cittadini del funzionamento del sistema costituzionale funzioni: dunque, tutte le volte in cui gli organi dello Stato tendono ad incepparlo, il Presidente è in grado di riavviarlo nell&#8217;interesse delle libertà e dei diritti dei cittadini.</p>
<p>Possiamo fare alcuni esempi: il Presidente della Repubblica può inviare dei messaggi alle Camere: nella storia della Repubblica è accaduto quando i Presidenti hanno ritenuto di dover rappresentare al Parlamento il loro punto di vista e la loro sensibilità rispetto a delle problematiche particolarmente urgenti di natura politico-costituzionale.</p>
<p>Questo è accaduto quando sia il Parlamento, sia i partiti hanno fatto fatica a recepirle da soli, in maniera spontanea.</p>
<p>Per esempio, per quanto concerne le riforme costituzionali, il Presidente della Repubblica si può fare interprete delle esigenze del corpo elettorale, tutte le volte che i partiti si chiudono <em>“a riccio”</em>, possiamo dire, e diventano poco sensibili e poco recettivi delle esigenze degli elettori.</p>
<p>Inoltre, lo stesso il Presidente della Repubblica – come sapete – può sciogliere le Camere prima della fine della legislatura, al fine di garantire il buon funzionamento del meccanismo costituzionale e l’effettività dell&#8217;esercizio dei nostri diritti politici.</p>
<p>Infatti, se il Parlamento si blocca, si impantana e non va più avanti, non è più in grado di esprimere un Governo che eserciti adeguatamente le sue funzioni. Dunque, il Presidente della Repubblica dando nuovamente la parola al corpo elettorale, fa sì che quest&#8217;ultimo faccia sentire ancora una volta la sua voce, per rimettere in moto tutto il meccanismo.</p>
<p>Inoltre, il Presidente della Repubblica presiede il CSM, con un doppio ruolo: in primo luogo, egli è del buon funzionamento degli organi costituzionali. In questo senso, lo scopo è quello di evitare che l&#8217;ordine giudiziario possa trascendere in alcuni eccessi e invadere le sfere di competenza di altri poteri dello Stato o, addirittura, trascurare l&#8217;esercizio di tutela dei diritti e delle libertà dei cittadini.</p>
<p>In secondo luogo, nel presiedere il CSM, il Presidente della Repubblica ha il compito tutelare l&#8217;autonomia e l&#8217;indipendenza dell&#8217;ordine giudiziario stesso.</p>
<p>Infine, il Capo dello Stato ha un ruolo fondamentale nel procedimento di formazione del Governo: in questo caso, il Presidente cerca di facilitare la costituzione di una maggioranza politica.</p>
<p>Ecco, quelli che ho citato sono alcuni dei poteri che mettono bene in evidenza come il ruolo del Presidente della Repubblica non sia quello di un semplice notaio.</p>
<p>Basti pensare, per esempio, all&#8217;altro potere, ossia quello di rimandare le leggi alle Camere tutte le volte in cui ritiene che ci siano profili di incostituzionalità, cioè profili che possono riguardare proprio la violazione dei diritti e delle libertà costituzionali dei cittadini.</p>
<p>Per queste ragioni è importante la figura del Presidente della Repubblica. Pertanto, è importante scegliere un Presidente della Repubblica che possa esercitare le sue attribuzioni, cioè quelle previste dalla Costituzione a garanzia dell&#8217;unità nazionale, ma anche dei singoli cittadini.</p>
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		<title>Scuola dei Diritti e delle Libertà. Il prezzo della libertà è l’eterna vigilanza – Lezione 20: Il Massimo Organo della Giustizia Amministrativa chiede chiarimenti al Ministero della Salute per valutare la legittimità dell’obbligo vaccinale</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Fondazione Luigi Einaudi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2022 13:00:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attività 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Scuola dei Diritti e delle Libertà]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Lunedì 17 gennaio, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, che è una sezione del Consiglio di Stato, ha depositato un’ordinanza molto importante in materia di Covid. Si tratta di un’ordinanza che sta facendo discutere e farà discutere tantissimo, ma che va letta con attenzione e che non deve suscitare né facili entusiasmi, [&#8230;]</p>
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<p>Lunedì 17 gennaio, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, che è una sezione del Consiglio di Stato, ha depositato un’ordinanza molto importante in materia di Covid.</p>
<p>Si tratta di un’ordinanza che sta facendo discutere e farà discutere tantissimo, ma che va letta con attenzione e che non deve suscitare né facili entusiasmi, né reazioni spropositate. Infatti, non dirime ancora alcune questioni fondamentali in materia di obbligo vaccinale, ma pone dei quesiti e richiede delle indagini che sono veramente necessarie.</p>
<p>In particolare, l’ordinanza adombra la possibilità di mandare alla Corte Costituzionale la legge che ha imposto l’obbligo vaccinale per il personale sanitario e per gli studenti della facoltà di medicina, che devono svolgere il tirocinio nelle strutture sanitarie.</p>
<p>Il caso origina proprio da una tirocinante che si è visto respinta la richiesta di svolgere il tirocinio in una struttura sanitaria, perché non era vaccinato. Il ricorrente ha perso il primo grado al TAR e si è rivolto, appunto, al Consiglio di Giustizia Amministrativa.</p>
<p>Nel dettaglio, il ricorrente porta tutta una serie di dati e una consulenza tecnica secondo la quale ci sarebbero dei dubbi sia sull&#8217;efficacia dei vaccini, adesso, con le nuove varianti, sia sull’effettivo stato delle conseguenze negative che la vaccinazione porterebbe.</p>
<p>Secondo il ricorrente, ci sarebbero dei dati scientifici che darebbero evidenza di conseguenze particolarmente negative sui soggetti che si vaccinano. Si citano, in particolare, i casi del Regno Unito, dove ci sarebbe un incremento delle morti tra i giovani per miocardite.</p>
<p>Si sostiene, poi, che la proteina Spike, che sarebbe il cuore pulsante dei vaccini somministrati, non ne sarebbe più efficace nei confronti delle nuove varianti. Pertanto, l’aumento esponenziale del contagio, proprio nel periodo in cui si sono raggiunti i picchi massimi di vaccinazione, dimostrerebbe l’inefficacia di questi vaccini, sotto il profilo della diffusione del contagio.</p>
<p>Il Consiglio di Giustizia Amministrativa, dopo aver letto tutte queste argomentazioni, ripercorre gli insegnamenti della Corte Costituzionale, secondo la quale il legislatore può imporre l’obbligo vaccinale solo alla presenza di tre condizioni:</p>
<p>1.     Il vaccino non deve servire solo a curare lo stato di salute dell’individuo, ma anche a proteggere la salute pubblica e, quindi, soggetti terzi;</p>
<p>2.     L&#8217;inoculazione del vaccino non deve arrecare pregiudizio alla salute del soggetto al quale viene somministrato;</p>
<p>3.     La legge deve prevedere degli indennizzi, nei casi in cui il vaccino provochi effetti collaterali che vanno oltre la soglia della normale tollerabilità.</p>
<p>Il Consiglio di Giustizia Amministrativa dice: “posto che l’insegnamento della Corte Costituzionale è questo, noi crediamo che oggi, alla luce del mutato quadro epidemiologico, siano necessari dei chiarimenti e dei dati”.</p>
<p>Questi chiarimenti e questi dati li chiede il Tribunale al Ministero della Salute, al fine di valutare la legittimità dell’obbligo vaccinale e, qualora lo ritenesse necessario, manderebbe gli atti alla Corte Costituzionale.</p>
<p>Tra tutto ciò che il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha chiesto al Ministero della Sanità saltano agli occhi alcuni punti:</p>
<p>1.     innanzitutto, il Tribunale vuole sapere qual è la percentuale dei soggetti vaccinati con una, con due o con tre dosi, che, nonostante ciò, si è contagiata;</p>
<p>2.     Qual è la percentuale dei soggetti che, sebbene vaccinati, sono finiti in terapia intensiva o addirittura sono deceduti;</p>
<p>3.     Come si sta procedendo con la farmacosorveglianza;</p>
<p>4.     Il numero effettivo dei morti che sono attribuibili ai vaccini e i casi sospetti;</p>
<p>5.     Vuole sapere se le informazioni che si danno al soggetto in procinto di vaccinarsi sono realmente complete e se rappresentano un quadro chiaro di tutto quello che sappiamo sia sull’efficacia dei vaccini, sia sulle conseguenze negative che questi potrebbero procurare.</p>
<p>Il Consiglio di Giustizia Amministrativa insiste su un punto in modo particolare, che riprende dai precedenti insegnamenti della Corte Costituzionale: il punto è che le condizioni epidemiologiche possono variare; ciò che è valido da un punto di vista giuridico e costituzionale in un dato periodo potrebbe non esserlo in un altro periodo, quando le condizioni sono mutate.</p>
<p>Quindi è necessario guardare all’attualità delle valutazioni che sono state compiuti nei mesi precedenti. Per questo il Ministero deve dare tutta una serie di chiarimenti e tutta una serie di informazioni.</p>
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		<title>Scuola dei Diritti e delle Libertà. Il prezzo della libertà è l’eterna vigilanza – Lezione 19: Porcheria parlamentare</title>
		<link>https://www.fondazioneluigieinaudi.it/scuola-dei-diritti-e-delle-liberta-il-prezzo-della-liberta-e-leterna-vigilanza-lezione-19-porcheria-parlamentare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fondazione Luigi Einaudi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2022 17:00:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attività 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Scuola dei Diritti e delle Libertà]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Qualche settimana fa, il Parlamento italiano ha introdotto un&#8217;importante novità nei procedimenti per la raccolta delle firme del referendum abrogativo, del referendum costituzionale e delle proposte di legge di iniziativa popolare. Come molti di voi sapranno, fino a questo momento, i comitati promotori di questi istituti di democrazia diretta sono stati costretti a raccogliere un [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Qualche settimana fa, il Parlamento italiano ha introdotto un&#8217;importante novità nei procedimenti per la raccolta delle firme del referendum abrogativo, del referendum costituzionale e delle proposte di legge di iniziativa popolare.</p>
<p>Come molti di voi sapranno, fino a questo momento, i comitati promotori di questi istituti di democrazia diretta sono stati costretti a raccogliere un numero di firme previsto dalla legge e, soprattutto, ad autenticarle attraverso l&#8217;opera di un pubblico ufficiale.</p>
<p>Questa prescrizione, prevista dalla l&#8217;ordinamento, è stata molto importante perché ha dato credibilità all’iniziativa popolare.</p>
<p>Tuttavia, in alcune occasioni, ha rappresentato una forte limitazione, perché non sempre i comitati promotori e le iniziative che partono dal basso sono stati in grado di raccogliere le 500 mila firme e, soprattutto, di avere a disposizione ufficiali in grado di autenticare le sottoscrizioni.</p>
<p>Pertanto, molte volte, l&#8217;iniziativa popolare è dipesa dalla macchina organizzativa dei partiti politici e anche dalla loro volontà, la quale, in alcuni casi, è stata proprio contraria al desiderio espresso da una parte del corpo elettorale.</p>
<p>Il deputato Riccardo Magi ha convinto il Parlamento ad introdurre l’utilizzo della firma digitale per la raccolta delle firme in occasione della presentazione dei referendum e dei disegni di legge di iniziativa popolare.</p>
<p>Si tratta di un’iniziativa meritoria, che non rappresenta un cedimento alle tesi radicali della democrazia diretta. Rimaniamo comunque una democrazia parlamentare e rappresentativa.</p>
<p>Però è anche giusto che, nel 2021, si possano utilizzare degli strumenti tecnologici innovativi per agevolare proprio l’iniziativa popolare. Dunque, non per allargare istituti di democrazia diretta, ma per rafforzare quelli che ci sono e che nessuno contesta.</p>
<p>Sono istituti assolutamente legittimi e necessari, che devono concorrere insieme alla democrazia rappresentativa.</p>
<p>Qualche settimana dopo, lo stesso Parlamento si è rifiutato di introdurre l&#8217;utilizzo delle firme digitali per la raccolta delle firme in occasione della presentazione delle liste elettorali per le competizioni politiche.</p>
<p>Questo è un grave errore di cui parleremo ne <a href="https://www.fondazioneluigieinaudi.it/cat/ilcaffledelmercoledi/">#ilc<em>afFLEdelmercoledì</em></a> proprio con Riccardo Magi, sotto l’onorevole direzione di Emanuele Raco.</p>
<p><iframe loading="lazy" title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/6hy-UVdQrRU" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
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		<title>Scuola dei Diritti e delle Libertà. Il prezzo della libertà è l’eterna vigilanza – Lezione 18: La necessità di utilizzare le fonti rinnovabili per tutelare il paesaggio e i beni culturali</title>
		<link>https://www.fondazioneluigieinaudi.it/scuola-dei-diritti-e-delle-liberta-il-prezzo-della-liberta-e-leterna-vigilanza-lezione-18-la-necessita-di-utilizzare-le-fonti-rinnovabili-per-tutelare-il-paesaggio-e-i-beni-cultur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fondazione Luigi Einaudi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2022 13:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attività 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Scuola dei Diritti e delle Libertà]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Negli ultimi decenni le legislazioni nazionale ed europea hanno promosso la realizzazione di impianti di energia che utilizzino fonti rinnovabili. Di recente si sono fatti più stringenti gli obblighi che l’Italia ha assunto in ambito europeo; il nostro Paese si è impegnato a raggiungere entro pochi anni il 30% di produzione di energia da fonti [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Negli ultimi decenni le legislazioni nazionale ed europea hanno promosso la realizzazione di impianti di energia che utilizzino fonti rinnovabili.</p>
<p>Di recente si sono fatti più stringenti gli obblighi che l’Italia ha assunto in ambito europeo; il nostro Paese si è impegnato a raggiungere entro pochi anni il 30% di produzione di energia da fonti rinnovabili.</p>
<p>Persistono, tuttavia, le resistenze alla installazione di impianti fotovoltaici ed eolici e ciò nonostante l’ordinamento giuridico consideri oramai questi impianti alla stregua di infrastrutture di interesse pubblico indifferibili e urgenti.</p>
<p>La Corte costituzionale ha ribadito più volte che gli impianti che producono energia da fonti rinnovabili hanno la funzione di tutelare l’ambiente e la salute pubblica in ragione del fatto che sostituiscono la produzione di energia da fonti massimamente inquinanti e pericolose per la salute umana.</p>
<p>Cosicché gli impianti fotovoltaici ed eolici sono compatibili con qualsiasi tipo di destinazione urbanistica, anche agricola, eccezion fatta per alcune aree ritenute inidonee individuati con atti di programmazione generale dalle Regioni.</p>
<p>Il <em>favor</em> del legislatore per la realizzazione degli impianti che producono energia da fonti rinnovabili ha trovato, come detto, forti resistenze in larghi strati dell’opinione pubblica che hanno rivendicato la tutela del paesaggio, delle attività rurali e dei beni archeologici che sarebbe messa in pericolo dalla realizzazione indiscriminata di impianti di grosse dimensioni.</p>
<p>Anche numerose Soprintendenze hanno spalleggiato questo atteggiamento di contrasto alla realizzazione di impianti fotovoltaici ed eolici lamentando il pregiudizio al paesaggio o addirittura alcuni vincoli archeologici, i quali, però sono stati reclamati anche su aree al di sotto delle quali non è sicuro e non v&#8217;è certezza che vi siano veramente dei beni archeologici.</p>
<p>Il vincolo riguarda non solo l&#8217;area sulla quale si ritiene che vi siano dei beni archeologici, ma anche le aree cosiddette limitrofe. Per queste due tipologie di aree il parere della Soprintendenza, fino a questo momento, è stato ritenuto obbligatorio: dunque, se il parere era negativo l&#8217;impianto non si poteva realizzare.</p>
<p>A questo punto, vi è stata la risposta dell&#8217;ordinamento per cercare di superare queste resistenze: gli impianti sono stati classificati come di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.</p>
<p>Dunque, al fine di  sottrarre la realizzazione degli impianti più grandi alle influenze localiste della Regione e degli enti locali, la competenza è stata spostata dalla Regione allo Stato, affinché il decisore fosse più lontano possibile dalle pressioni locali e i pareri della Soprintendenza quantomeno con riguardo alle aree limitrofe a quelle vincolate è stato ritenuto non obbligatorio.</p>
<p>Tuttavia, i contenziosi continuano perché non si è ancora soddisfatti, nonostante la Corte Costituzionale continua sgolarsi &#8211; insieme alla giurisprudenza amministrativa &#8211; nell&#8217;affermare che questi impianti non tutelano e non perseguono solo l&#8217;interesse economico privato, ma anche l&#8217;interesse pubblico alla tutela dell&#8217;ambiente e alla salute: infatti, sostituiscono il consumo di petrolio, il consumo di carbone, il consumo di altre​ energie, con energie che derivano da fonti rinnovabili.</p>
<p>Persistono, però, le resistenze e per accorgersene basta sfogliare la giurisprudenza amministrativa e quella costituzionale. Molti italiani sono convinti che devono vivere in lande deserte, sulle quali non deve esserci nessun impianto né fotovoltaico, né eolico.</p>
<p>Secondo la giurisprudenza amministrativa bisogna cambiare modo di pensare il paesaggio, il quale, in questa ottica, non può essere un qualcosa di assolutamente immutabile. Gli impianti fotovoltaici e gli impianti eolici devono far parte adesso del paesaggio naturale, se veramente vogliamo vivere in un mondo moderno e non vogliamo tornare a vivere nelle caverne.</p>
<p><a href="https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&amp;schema=cds&amp;nrg=202005706&amp;nomeFile=202102983_11.html&amp;subDir=Provvedimenti">CLICCA QUI per leggere la SENTENZA</a></p>
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<p><iframe loading="lazy" title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/QAHoq7GsQHM" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
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		<item>
		<title>Scuola dei Diritti e delle Libertà. Il prezzo della libertà è l’eterna vigilanza – Lezione 17: Spetta ai sindaci il compito di tutelare il diritto alla quiete e al riposo dei cittadini dagli eccessi della movida</title>
		<link>https://www.fondazioneluigieinaudi.it/scuola-dei-diritti-e-delle-liberta-il-prezzo-della-liberta-e-leterna-vigilanza-lezione-17-spetta-ai-sindaci-il-compito-di-tutelare-il-diritto-alla-quiete-e-al-riposo-dei-cittadini/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fondazione Luigi Einaudi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2021 13:00:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attività 2021]]></category>
		<category><![CDATA[Scuola dei Diritti e delle Libertà]]></category>
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<p><a href="https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&amp;schema=consul&amp;nrg=202000792&amp;nomeFile=202101245_27.html&amp;subDir=Provvedimenti">Clicca QUI per leggere la SENTENZA</a></p>
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		<item>
		<title>Scuola dei Diritti e delle Libertà. Il prezzo della libertà è l’eterna vigilanza – Lezione 16: A Milano, la lotta all’inquinamento mette sotto torchio i fumatori</title>
		<link>https://www.fondazioneluigieinaudi.it/scuola-dei-diritti-e-delle-liberta-il-prezzo-della-liberta-e-leterna-vigilanza-lezione-16-a-milano-la-lotta-allinquinamento-mette-sotto-torchio-i-fumatori/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fondazione Luigi Einaudi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2021 17:00:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attività 2021]]></category>
		<category><![CDATA[Scuola dei Diritti e delle Libertà]]></category>
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<p><a href="https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&amp;schema=tar_mi&amp;nrg=202100197&amp;nomeFile=202102631_01.html&amp;subDir=Provvedimenti">Clicca QUI per leggere la SENTENZA </a></p>
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		<item>
		<title>Scuola dei Diritti e delle Libertà. Il prezzo della libertà è l’eterna vigilanza – Lezione 15: La libertà d’impresa e la libera concorrenza sotto assedio di Regioni ed Enti Locali</title>
		<link>https://www.fondazioneluigieinaudi.it/scuola-dei-diritti-e-delle-liberta-il-prezzo-della-liberta-e-leterna-vigilanza-lezione-15-la-liberta-dimpresa-e-la-libera-concorrenza-sotto-assedio-di-regioni-ed-enti-loc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fondazione Luigi Einaudi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2021 18:50:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attività 2021]]></category>
		<category><![CDATA[Scuola dei Diritti e delle Libertà]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fondazioneluigieinaudi.it/?p=53762</guid>

					<description><![CDATA[<p>Clicca QUI per leggere la SENTENZA n. 134/2021 Clicca QUI per leggere la SENTENZA n. 89/2020 Clicca QUI per tutte le LEZIONI</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><iframe loading="lazy" title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/Y61eeR8qX-4" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<p><a href="https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2021&amp;numero=134">Clicca QUI per leggere la SENTENZA n. 134/2021</a></p>
<p><a href="https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2020&amp;numero=98">Clicca QUI per leggere la SENTENZA n. 89/2020</a></p>
<p><a href="https://www.fondazioneluigieinaudi.it/cat/scuola-dei-diritti-e-delle-liberta/">Clicca QUI per tutte le LEZIONI</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.fondazioneluigieinaudi.it/scuola-dei-diritti-e-delle-liberta-il-prezzo-della-liberta-e-leterna-vigilanza-lezione-15-la-liberta-dimpresa-e-la-libera-concorrenza-sotto-assedio-di-regioni-ed-enti-loc/">Scuola dei Diritti e delle Libertà. Il prezzo della libertà è l’eterna vigilanza – Lezione 15: La libertà d’impresa e la libera concorrenza sotto assedio di Regioni ed Enti Locali</a> proviene da <a href="https://www.fondazioneluigieinaudi.it">Fondazione Luigi Einaudi</a>.</p>
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