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	<title>Ezechia Paolo Reale, Autore presso Fondazione Luigi Einaudi</title>
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	<description>Per Studi di Politica, Economia e Storia</description>
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	<title>Ezechia Paolo Reale, Autore presso Fondazione Luigi Einaudi</title>
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		<title>Serve un’Autorità nazionale per i diritti umani: l’Onu ce la chiede da trent’anni.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Ezechia Paolo Reale]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2022 11:44:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[riFLEssioni]]></category>
		<category><![CDATA[associazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Autorità Nazionale per i Diritti Umani]]></category>
		<category><![CDATA[diritti umani]]></category>
		<category><![CDATA[elena cattaneo]]></category>
		<category><![CDATA[ong]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il recente scandalo che scuote il Parlamento Europeo ha coinvolto anche alcuni enti senza scopo di lucro, con sede in Italia o comunque riferibili a soggetti di nazionalità italiana, che operano nel campo della tutela dei diritti umani, compresi enti che godono dello status di ONG, Organizzazioni Non Governative, presso prestigiose istituzioni internazionali. Prescindendo dalla [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.fondazioneluigieinaudi.it/serve-unautorita-nazionale-per-i-diritti-umani-lonu-ce-la-chiede-da-trentanni/">Serve un’Autorità nazionale per i diritti umani: l’Onu ce la chiede da trent’anni.</a> proviene da <a href="https://www.fondazioneluigieinaudi.it">Fondazione Luigi Einaudi</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Il recente scandalo che scuote il Parlamento Europeo ha coinvolto anche alcuni enti senza scopo di lucro, con sede in Italia o comunque riferibili a soggetti di nazionalità italiana, che operano nel campo della tutela dei diritti umani, compresi enti che godono dello status di ONG, Organizzazioni Non Governative, presso prestigiose istituzioni internazionali.</p>
<p>Prescindendo dalla singola vicenda, i cui contorni dovranno essere chiariti nelle sedi opportune, e dagli enti e dalle persone coinvolti, che devono godere dei modi e dei tempi per dimostrare la propria estraneità che, per alcuni di essi sinceramente spero possa essere accertata al più presto, c’è una riflessione di carattere generale che deve essere immediatamente fatta, anche per porre rimedio ad una delle più vistose incongruenze della politica nazionale sui diritti umani.</p>
<p>Il 20/12/1993 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite adottava una risoluzione con la quale faceva obbligo agli Stati membri di istituire un’Autorità Nazionale per i Diritti Umani che rispondesse ai requisiti di quelli che sono conosciuti come i Paris Principles, linee guida sulle competenze, la composizione, le garanzie e i metodi di lavoro delle autorità indipendenti per i diritti umani.</p>
<p>L’Italia, dopo quasi 30 anni, non ha ancora adempiuto il suo obbligo internazionale, non si è dotata di tale Autorità e non partecipa, quindi, alle attività della Alleanza Globale delle Autorità Nazionali per i Diritti Umani.</p>
<p>L’Italia, dopo quasi 30 anni, è priva di un’istituzione che abbia competenza sulla protezione e promozione dei diritti umani con poteri di formulare proposte per migliorare la normativa e per sollecitare la ratifica delle convenzioni internazionali in materia, di diffondere la corretta cultura della tutela dei diritti umani nelle scuole, nelle università e nella società, di offrire il proprio parere alle istituzioni internazionali che controllano l’adempimento dell’Italia ai propri obblighi internazionali nella materia, di sviluppare relazioni con le organizzazioni della società civile che operano seriamente e correttamente nel campo dei diritti umani e sostenerle nella loro azione.</p>
<p>Perché questo può accadere, nel silenzio generale, per un’iniziativa che, idealmente, non avrebbe dovuto trovare alcun ostacolo e avrebbe dovuto, anzi, ottenere una condivisione unanime delle forze politiche ?</p>
<p>I diritti umani nascono come limite alle intromissioni indebite dello Stato nei diritti individuali del cittadino e, quindi, che i Governi vedano un’autorità indipendente come un limite, piuttosto che come un’opportunità, è comprensibile, ma non è spiegazione da sola sufficiente.</p>
<p>Il vero interesse che frena qualsiasi iniziativa che tenda all’istituzione di tale autorità indipendente in Italia va, piuttosto, ricercato nell’acquisito monopolio culturale di una parte politica sulle associazioni che operano nel campo della tutela dei diritti umani le quali, in assenza dell’autorità pubblica indipendente, agiscono sulla scena nazionale ed internazionale come titolari esclusive e qualificate della promozione e dell’implementazione dei diritti umani in Italia.</p>
<p>Ciò ha come conseguenza, da una parte, che sulla scena nazionale ed internazionale vengano tematizzati solo aspetti specifici e settoriali della materia, coerenti con gli ideali, le scelte e le esigenze della parte politica di riferimento e, dall’altra, che i flussi finanziari pubblici vengano indirizzati con una certa naturalezza in larga parte verso associazioni dalle quali è anche possibile ottenere sostegno politico ed elettorale, senza il filtro di un istituzione indipendente che, in quanto tale, non garantirebbe scelte utili a procurare dal finanziamento delle ricerche e delle attività di tali associazioni ritorni politici o elettorali.</p>
<p>Attorno a questo sistema vive, infatti, tutto un mondo che, contrariamente a quanto può pensarsi, non è affatto costituto solo da idealisti volontari, ma anche da donne e uomini ben retribuiti per le loro attività all’interno delle organizzazioni di tutela dei diritti umani.</p>
<p>Non c’è molto da stupirsi, quindi, se un sistema che si piega ad esigenze e funzioni improprie trovi, nel tempo, le ragioni e le occasioni per tradire le ragioni per le quali dovrebbe esistere, con la creazione da parte di chi è interno a quel sistema di enti ad hoc, utili ad intercettare i flussi di finanziamento pubblici nazionali e internazionali, o, addirittura, con la vendita al miglior offerente della propria capacità, non frutto di merito ma di rendita di posizione, di influenzare le scelte politiche nazionali e internazionali.</p>
<p>Né c’è da stupirsi se le organizzazioni di tutela dei diritti umani serie e scientificamente più accreditate, composte in gran parte da volontari non retribuiti e quindi non condizionabili, stentino a sopravvivere e debbano limitare la propria attività di ricerca, assistenza tecnica e formazione culturale e professionale, pagando un alto prezzo al mantenimento della propria indipendenza.</p>
<p>E non sembra certo impossibile che tale preoccupante scenario si riproponga anche in settori diversi da quello della tutela dei diritti umani, ad iniziare dal settore culturale.</p>
<p>Lo status quo, quindi, conviene a qualcuno, ma certamente non conviene all’Italia.</p>
<p>Ancora di recente l’Italia, tra l’altro, ha ricevuto l’ennesimo sollecito dalle istituzioni internazionali a creare la propria Autorità Nazionale per i Diritti Umani, ma ancora una volta nessuna evidenza è stata data, e nessun seguito, a tali raccomandazioni che pur prevenivano da fonti autorevolissime come la Commissione Europea, nel suo 2022 Rule of Law Report, e il Comitato sui Diritti Economici, Sociali e Culturali delle Nazioni Unite, nel suo sesto report periodico, pubblicato nel 2022, sul rispetto delle regole dello Stato di Diritto in Italia, nell’ambito del quale ben 45 Stati, da tutti i continenti, hanno indirizzato una specifica e diretta raccomandazione all’Italia per l’istituzione di tale Autorità Nazionale.</p>
<p>Se una lezione, molto facile, dobbiamo imparare dalla triste vicenda caratterizzata dalle valigie piene di contanti all’interno del Parlamento Europeo, è certamente quella che il tema dei diritti umani in Italia va restituito al più presto al dibattito pubblico, senza restare confinato nelle soffocanti anticamere delle segreterie politiche, nell’unico modo possibile: istituendo finalmente l’Autorità Nazionale per i Diritti Umani.</p>
<p>E scopriremo un mondo nuovo e affascinante, un mondo nel quale i diritti umani hanno una dimensione universale e non limitata ad aspetti particolari identitari, un mondo nel quale non si rischia di trasformare il tema dei diritti fondamentali della persona in quello dei “capricci fondamentali” di alcune persone.</p>
<p>Basta poco, sarebbe sufficiente un’iniziativa parlamentare per riprendere e correggere il disegno di legge che giace nella morta gora della precedente legislatura e riproporlo in quella presente.</p>
<p>In Senato si sta per costituire, per lodevole iniziativa del senatore a vita Elena Cattaneo, la Commissione Straordinaria sui Diritti Umani: non c’è argomento più serio, importante e urgente di quello di dare adempimento a un obbligo internazionale di grande importanza politica, culturale e sociale, rimasto inevaso per trenta anni, che una Commissione tematica possa affrontare con la passione e l’urgenza che i recenti fatti di cronaca hanno svelato, offrendo a tutti una chiave di lettura posseduta sino a pochi giorni addietro solo dagli addetti ai lavori ma che oggi è patrimonio di conoscenza comune che non consente a nessuno di fingere che le cose accadano a propria insaputa.</p>
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		<title>La sottile linea rossa tra propaganda e crimine internazionale</title>
		<link>https://www.fondazioneluigieinaudi.it/la-sottile-linea-rossa-tra-propaganda-e-crimine-internazionale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ezechia Paolo Reale]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 May 2022 09:42:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[riFLEssioni]]></category>
		<category><![CDATA[libertà stampa]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il 3 maggio è la giornata internazionale della libertà di stampa. L’informazione indipendente e libera è una risorsa irrinunciabile per ogni democrazia e ai giornalisti, soprattutto a quelli impegnati sui fronti delle guerre, della lotta alle criminalità organizzate e dell’opposizione alle dittature va tributato da chiunque un omaggio e un ringraziamento sincero, mentre il rispetto [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.fondazioneluigieinaudi.it/la-sottile-linea-rossa-tra-propaganda-e-crimine-internazionale/">La sottile linea rossa tra propaganda e crimine internazionale</a> proviene da <a href="https://www.fondazioneluigieinaudi.it">Fondazione Luigi Einaudi</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Il 3 maggio è la giornata internazionale della libertà di stampa.</p>
<p>L’informazione indipendente e libera è una risorsa irrinunciabile per ogni democrazia e ai giornalisti, soprattutto a quelli impegnati sui fronti delle guerre, della lotta alle criminalità organizzate e dell’opposizione alle dittature va tributato da chiunque un omaggio e un ringraziamento sincero, mentre il rispetto e il ricordo vanno ai giornalisti che sui quei fronti hanno perso la vita.</p>
<p>Agli amici giornalisti, un tempo solo cani da guardia della democrazia ma oggi più che mai cani da guardia della verità e della libertà in tutti gli scenari più controversi, voglio fare un piccolo regalo per la giornata loro dedicata.</p>
<p>In tanti, giustamente, ricorderanno oggi esempi fulgidi e luminosi di giornalisti caduti nell’adempimento del proprio dovere, a volte per il concretizzarsi del rischio insito negli scenari nei quali operano ma più spesso uccisi da mani potenti per la loro capacità di cercare caparbiamente e far conoscere verità scomode.</p>
<p>Io, invece, voglio attingere alle mie conoscenze scientifiche per ricordare alcuni esempi negativi.</p>
<p>Ricordarli non solo per fare in modo che possano risaltare ancor di più le gesta positive delle donne e degli uomini che sono simbolo della libertà di stampa ma soprattutto perché non si perda la memoria di errori che, se dimenticati, saremo costretti a ripetere.</p>
<p>Il mio regalo è una brevissima sintesi, priva di commenti, dei processi internazionali svolti, o in corso di svolgimento, a carico di giornalisti, o meglio di propagandisti, che hanno supportato dittature, incitato e giustificato guerre, violenze e genocidi senza che la tessera “press” abbia garantito loro alcuna immunità perché, per usare le parole del Pubblico Ministero di uno di tali processi “ <em>la responsabilità del genocidio non è limitata a coloro che materialmente commettono gli omicidi. Coloro che diffondono il messaggio d’odio attraverso i mezzi di comunicazione e convincono le persone normali ad uccidere sono molto peggio di coloro che mettono in esecuzione le loro parole</em>”.</p>
<p>La promozione e l’esecuzione di vaste e ripetute campagne di odio e disinformazione, indirizzate contro uno specifico gruppo nazionale, religioso, etnico, politico o sessuale, infatti, non è solamente moralmente o deontologicamente censurabile ma può, a determinate condizioni, costituire un potente incentivo o una consistente agevolazione alla realizzazione di crimini internazionali e, quindi, integrare un’ipotesi di concorso dei responsabili dell’informazione distorta e violenta nella realizzazione di tali crimini.</p>
<p>E’ una scelta che ha radici lontane, tanto che già il 3/11/1947 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nella sua risoluzione A/428, condannò “ogni forma di <strong>propaganda</strong>, <strong>in  qualsiasi paese condotta</strong>, indirizzata o comunque <strong>idonea a provocare  o incoraggiare</strong> ogni minaccia alla pace, ogni violazione della pace <strong>o qualsiasi atto di aggressione</strong>”.</p>
<p>Il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici del 1966 sottolinea, poi, al suo articolo 20 che “qualsiasi propaganda a favore della guerra deve essere vietata dalla legge – e – qualsiasi appello all’odio <strong>nazionale</strong>, razziale o religioso che costituisce <strong>incitamento </strong>alla discriminazione, <strong>all’ostilità o alla violenza </strong>deve essere vietato dalla legge”.</p>
<p>La giurisprudenza internazionale conosce rilevanti esempi, di giornalisti, editori e conduttori di trasmissione radiofoniche riconosciuti colpevoli di crimini internazionali per le parole di odio e di disinformazione veicolate al pubblico attraverso i mezzi di comunicazione.</p>
<p>Il giornalista <strong>Julius Strejcher</strong>, fondatore ed editore della rivista settimanale “Der Sturmer”, fu condannato a morte, eseguita mediante impiccagione, dal Tribunale di Norimberga per crimini contro l’umanità perché le falsità con le quali aveva descritto gli ebrei e le loro azioni si erano rivelate un formidabile incentivo per attivare la persecuzione contro gli ebrei e giustificare omicidi e stermini.</p>
<p><strong>Hans Fritzsche</strong> era conduttore di un programma radiofonico di successo e poi sottosegretario, con delega al settore radiofonico, del Ministero della Propaganda del regime nazista, diretto da Paul Joseph Goebbels, il quale non poté, invece, essere processato per essersi suicidato dopo aver ucciso i sei figli e la moglie.</p>
<p>Il conduttore fu giudicato da un tribunale tedesco, nell’ambito dei processi ai criminali di guerra dei quali il Tribunale di Norimberga non si era occupato per la minor importanza dei soggetti che se ne erano resi responsabili, e condannato a nove anni di lavori forzati per aver agevolato, attraverso i suoi discorsi di odio e disinformazione trasmessi via radio, la creazione nel popolo tedesco di un diffuso sentimento favorevole alla persecuzione e allo sterminio degli ebrei che rese successivamente possibile, o comunque agevolò, la realizzazione dei crimini perpetrati dai nazisti e dalle truppe tedesche.</p>
<p><strong>Otto Dietrich</strong>, capo ufficio stampa del Reich e sottosegretario allo stesso Ministero della Propaganda, subì analogo processo con analoghe imputazioni e una condanna a sette anni di reclusione.</p>
<p>Ma il caso più recente e più significativo, conosciuto come “media case” o “hate media trial”, è quello esaminato dal Tribunale Internazionale per il Ruanda che portò già nel 2003 alla condanna all’ergastolo di <strong>Ferdinand Nahjmana</strong> e a 35 anni di reclusione a <strong>Jean-Bosco Barayagwiza</strong>, fondatori della “Radio Televisione Libera delle Mille Colline”, conosciuta come Radio Machete” e “Radio Odio”, e alla condanna all’ergastolo per  <strong>Hassan Ngeze</strong>, giornalista fondatore ed editore del settimanale Kangura, per la campagna di odio e di disinformazione diretta verso l’opinione pubblica che portò al genocidio dei Tutsi, una delle etnie presenti nel paese, mentre un altro giornalista di nazionalità belga, attivo in “Radio Machete”, Georges Ruggiu, si era già riconosciuto colpevole ed era stato condannato a 12 anni di reclusione.</p>
<p>La condanna fu allora salutata con favore, tra gli altri, da “Freedom House” e “Reporter senza Frontiere”.</p>
<p>Nel motivare l’entità della pena inflitta a Nahjmana il Presidente del Tribunale Internazionale evidenziò che lo stesso “<em>era pienamente consapevole del potere delle parole e usò la radio – un mezzo di comunicazione che raggiunge un vasto pubblico – per disseminare odio e violenza. Senza un’arma da fuoco, un machete o qualsiasi arma fisica causò la morte di migliaia di civili innocenti</em>”.</p>
<p>Ancora oggi è in corso, avanti il Meccanismo Residuale Internazionale per i Tribunali Penali, una Corte che si occupa dal 2010 dei casi residui che sarebbero stati di competenza dei Tribunali Internazionali per il Ruanda e per la ex Jugoslavia, oramai disciolti, il processo a carico di uno degli editori di Radio Machete, <strong>Felicien Kabuga</strong>, sfuggito precedentemente all’arresto ma poi catturato a Parigi nel maggio del 2020 ed ora in carcere all’Aja in attesa della celebrazione del processo.</p>
<p>Buona celebrazione a tutti noi della giornata di oggi, dedicata alla <strong>vera</strong> libertà di stampa, con un pensiero particolare a tutti i giornalisti indipendenti che hanno perso la vita o sono impegnati negli scenari di guerra o nei paesi oppressi dalle dittature per documentare l’assurdità di atrocità e violenze che avrebbero dovuto restare sepolte nel passato e che invece si affacciano minacciose sul nostro futuro.</p>
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		<title>Referendum Costituzionale: mi sono battuto per il &#8220;NO&#8221; e ho vinto</title>
		<link>https://www.fondazioneluigieinaudi.it/referendum-costituzionale-mi-sono-battuto-per-il-no-e-ho-vinto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ezechia Paolo Reale]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2020 13:40:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non categorizzato]]></category>
		<category><![CDATA[referendum 2020]]></category>
		<category><![CDATA[referendum 2020 articolo]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Non è vero che ha perso la democrazia. L’esito elettorale, se regolare, è sempre una vittoria della democrazia. Perché la democrazia è maggioranza e opposizione, ricchezza di confronto e diversità di idee per giungere a far prevalere nell’oggi l’una sulle altre senza per questo che l’idea sconfitta dai numeri debba scomparire e non possa, domani [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.fondazioneluigieinaudi.it/referendum-costituzionale-mi-sono-battuto-per-il-no-e-ho-vinto/">Referendum Costituzionale: mi sono battuto per il &#8220;NO&#8221; e ho vinto</a> proviene da <a href="https://www.fondazioneluigieinaudi.it">Fondazione Luigi Einaudi</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Non è vero che ha perso la democrazia.</p>
<p>L’esito elettorale, se regolare, è sempre una vittoria della democrazia.</p>
<p>Perché la democrazia è maggioranza e opposizione, ricchezza di confronto e diversità di idee per giungere a far prevalere nell’oggi l’una sulle altre senza per questo che l’idea sconfitta dai numeri debba scomparire e non possa, domani e in condizioni diverse, diventare a sua volta prevalente.</p>
<p>A perdere, piuttosto, e nettamente sono stati tutti i partiti politici e tutti i parlamentari che hanno registrato il 100% di mancato gradimento.</p>
<p>Se è facile leggere nella motivazione del 70% degli elettori, quelli che hanno votato SI, una netta e sonora condanna e la piena delegittimazione degli attuali parlamentari ritenuti per le loro qualità personali del tutto inidonei al ruolo loro assegnato, più complessa e più interessante è la lettura della motivazione dell’altro 30% di elettori, quelli che hanno votato NO.</p>
<p>Personalmente mi sono battuto con impegno e passione per il No a una riforma costituzionale priva di un disegno organico e tecnicamente poco approfondita sul versante della rappresentatività dei vari territori con una significativa penalizzazione per i territori del sud, e in particolare della Sicilia, ma la motivazione “politica” di una scelta che sapevo essere certamente non popolare va al di là di ragioni puramente tecniche e giuridiche.</p>
<p>Della scelta degli elettori che hanno votato SI condivido ovviamente il giudizio negativo su buona parte degli attuali parlamentari, ma, da un lato, lo riservo a loro e non lo estendo all’istituzione che essi temporaneamente oggi rappresentano, e, dall’altro, a mio avviso, sarebbe stato necessario andare oltre questo primo approccio critico, certamente fondato ma forse troppo superficiale.</p>
<p>Il NO, come ho detto quando ho accettato di coordinare il Comitato dei Giuristi Siciliani per il NO, è stata per me una scelta dal significato rivoluzionario, non già la semplice condanna dell’incapacità dei singoli parlamentari o del loro agire immorale, ma la ferma disapprovazione della attuale linea dei partiti politici, inidonea a fronteggiare la complessità del momento storico, prigioniera della ricerca di un consenso a ogni costo che ha fatto perdere dignità e coerenza alle radici ideali di ognuna di queste forze che continuano ad alimentarsi dell’insoddisfazione della gente con la finalità di gestire il potere senza sostanziali differenze di idee e di valori.</p>
<p>Un “NO” contro chi oggi comanda davvero, e cioè i partiti, e quindi rivoluzionario, anziché un SI che, assecondando i desideri e le scelte di quei partiti, tutti ugualmente responsabili dell’attuale situazione negativa del nostro paese, mi è apparso subito come conservazione dell’esistente, idoneo solo a ottenere un “sacrificio umano” di 345 soggetti sull’altare della piazza, a distribuire, in puro “Maria Antonietta Style”, qualche brioches a chi non ha il pane quotidiano.</p>
<p>E non vi è dubbio che nelle urne i partiti a sostegno del “SI”, che in Parlamento rappresentano il 97,5% dell’elettorato, hanno perso il 30% dei consensi dei loro elettori che, in una scelta fondamentale come quella di modificare la Costituzione, non si sono sentiti rappresentati da nessuno.</p>
<p>Presi giustamente a schiaffi i parlamentari, quindi, da chi ha votato “SI”, anche i partiti politici hanno nettamente perso la sfida referendaria, colpiti e affondati da chi ha votato “NO”.</p>
<p>L’esistenza, certificata nelle urne elettorali, di una minoranza robusta e non rappresentata in Parlamento costituisce il primo dato molto positivo del risultato referendario, idoneo a far riflettere i partiti che vorranno farlo sul rischio di inseguire ad ogni costo onde qualunquiste e desideri della piazza, immemori del fatto, da un lato, che le richieste della piazza rumorosa sono spesso irragionevoli e non sempre corrispondono all’interesse collettivo, come ha insegnato definitivamente la scelta della folla tra Barabba e Gesù e, dall’altro, che nella piazza troverai sempre, prima o poi, qualcuno che è capace di urlare più forte di te e contro di te, come imparò a suo spese un transitorio idolo delle folle come Robespierre, mentre sono il ragionare pacato e l’agire competente che consolidano il consenso di chi non urla e non pretende, ma sa ascoltare e valutare.</p>
<p>La folla esulta per la liberazione di Barabba<br />
Questo aspetto merita certamente di essere approfondito con una breve analisi sulla distribuzione territoriale delle scelte di voto e sulla loro provenienza da elettori dei vari partiti presenti nella contemporanea competizione elettorale per la Presidenza di alcune Regioni.</p>
<p>In questo i dati sono molto chiari.</p>
<p>Le ragioni del SI hanno avuto una più netta condivisione nelle regioni del sud (79,89 % in Molise, 77,53% in Calabria, 77,41 % in Campania, tra il 75 e il 76 % i Basilicata, Puglia e Sicilia) piuttosto che in quelle del nord (tutte sotto il 70% – con l’ovvia eccezione del Trentino Alto Adige che la riforma ha gratificato di una straordinaria rappresentanza territoriale – con punte del 62,44 % in Veneto, del 63,78 in Liguria e del 65,96 in Toscana) e del centro (sotto il 70% in Lazio, Umbria, Marche e Sardegna).</p>
<p>Le prime analisi puntuali del voto, come riportate dalla stampa, hanno poi evidenziato una sensibile differenza nella scelta del voto degli elettori delle grandi città rispetto agli elettori dei Comuni più piccoli e, soprattutto, una straordinaria differenza tra la scelta degli elettori residenti nelle periferie rispetto a quelli residenti nelle zone centrali delle città più numerose.</p>
<p>Più si sale verso il nord, più si va nei grandi centri e più ci si allontana dalla periferia e maggiore è la percentuale di elettori che ha votato NO sino a raggiungere una misura anche superiore al 50% ( è il caso delle aree centrali di Roma, Milano e Torino dove il NO ha superato il 55%).</p>
<p>Nelle aree dove l’economia e la cultura danno più respiro agli elettori sembra quindi evidente che sia stato possibile elaborare una risposta al quesito referendario che andasse oltre la protesta contro i “privilegi” dei parlamentari e non si accontentasse di un taglio lineare punitivo per i singoli ma premiante per le politiche dei loro partiti di riferimento.</p>
<p>Nelle aree dove prevale la sofferenza, la disperazione e dove la diffusione della cultura rimane un optional che spesso non ci si può permettere, la scelta degli elettori è stata quella, attraverso il SI, di inviare il messaggio più diretto e immediato possibile a coloro che sono ritenuti responsabili del loro difficilissimo stato esistenziale per manifestare la propria profonda insoddisfazione .</p>
<p>Vi è, quindi, una legittima reazione al disagio, che per comodità e semplicità chiameremo populista, immaginando un’accezione neutra del termine, indirizzata contro i singoli parlamentari quantificabile in un 70% dell’elettorato, principalmente nel sud, nelle periferie e nei piccoli centri, che costituisce, e probabilmente continuerà a costituire, il bacino di pesca dei partiti politici che hanno scelto di cavalcare la protesta prima votando la riforma e poi schierandosi per il SI nella consultazione referendaria. Certamente il M5S, la Lega e Fratelli d’Italia, ma anche il Partito Democratico e Forza Italia che, nonostante tradizioni culturali diverse, hanno virato verso il maggior bacino di voti nel timore di perdere forza elettorale e/o incarichi di governo.</p>
<p>Per converso vi è un’Italia profondamente insoddisfatta non solo dei parlamentari ma soprattutto delle scelte di fondo operate dai partiti politici, oramai chiaramente indirizzate alla mera ricerca del consenso e incapaci di programmare un futuro basato su valori e ideali, della quale il 30% di elettori ha voluto offrire testimonianza attraverso il NO a una riforma che, in base allo schieramento dei partiti, avrebbe dovuto ricevere un consenso unanime.</p>
<p>E sono in gran parte gli italiani del nord e del centro, delle grandi città, delle zone centrali; gli italiani che muovono l’economia e la cultura e che assicurano i diritti di tutti con l’esercizio delle loro professioni, come è reso evidente dall’analisi del voto per fasce di reddito e titoli di studio che evidenzia come il NO è stato votato dal 45,8% degli elettori laureati e dal 41,4% degli elettori appartenenti ai ceti medio-alti mentre il SI ha visto una netta prevalenza nei ceti medi (73,8%) e tra gli operai (79%).</p>
<p>Il 30% di italiani che hanno votato NO, forse anche perché possono permettersi, favoriti dalla sorte o premiati dall’impegno, di guardare a un futuro più lontano senza annaspare nelle esigenze indifferibili del presente, ha chiarito di non essere interessato alle scelte populiste dei partiti politici, di non sentirsi da loro rappresentato, di cercare un livello di analisi delle riforme più complesso e più adeguato alla necessità di trovare una stabile soluzione alle enormi problematiche poste da un mondo in velocissimo cambiamento dal quale l’Italia si sta facendo trascinare senza orientamento e senza bussola, dimenandosi tra improbabili governi di “amici/nemici” e riforme sensazionalistiche negli annunci, esteticamente molto presentabili in termini pubblicitari ma, in concreto, del tutto irrilevanti, quando non dannose.</p>
<p>Ed è estremamente confortante che il NO sia stato preferito dal 49,6 % degli elettori giovani, indipendentemente dalla classe sociale di provenienza, segnale importante che chi non subisce ancora in modo troppo stringente la pressione della quotidianità e ha una prospettiva di benessere che guarda al lungo periodo non è attratto dagli slogan pubblicitari e non è disposto ad abbandonare la prospettiva valoriale per seguire la moda del momento.</p>
<p>Senza dire che il dato percentuale andrebbe anche rivalutato in relazione alle particolari circostanze (tra tutte le misure di contenimento dell’epidemia e la coincidenza di data delle elezioni amministrative solo in alcune parti del territorio) che hanno caratterizzato una consultazione che si annunciava plebiscitaria dopo il voto unanime del Parlamento e che il fronte del NO ha affrontato senza i mezzi economici e gli accessi ai media che sono garantiti ai partiti politici, schierati tutti sul fronte opposto.</p>
<p>La riprova che quel 30% di NO corrisponde, anche, a un preciso avvertimento ai partiti politici lo si ritrova nell’analisi dei risultati elettorali nelle regioni chiamate al voto.</p>
<p>L’emorragia di voti subita dai partiti politici schierati in favore del SI è troppo evidente per non essere significativa:</p>
<p>Il M5S, alfiere della riforma costituzionale, ha perso due terzi dei propri elettori attestandosi rovinosamente sotto la soglia del 10% dei consensi e scomparendo, addirittura, nel Veneto.</p>
<p>La Lega ha subito un’evidentissima battuta d’arresto rispetto alla marcia trionfale che sembrava aver intrapreso. Nonostante i risultati elettorali possano ritenersi premianti rispetto alle elezioni precedenti, certamente essi sono fortemente penalizzanti rispetto al trend esplosivo di crescita degli ultimi due anni e il risultato ottenuto ha, con ogni probabilità, interrotto, probabilmente definitivamente, il tentativo della Lega di “sbarco al sud” che costituiva in prospettiva il suo maggiore fattore di crescita.</p>
<p>Forza Italia è oramai un ricordo e la sua perdita costante di consenso sembra inarrestabile tanto che la soglia del 5% è stata raggiunta con grande difficoltà in quasi tutte le regioni mentre in Veneto un triste 3,6% ne ha certificato la perdita di ogni rappresentanza.</p>
<p>Fratelli d’Italia ha consolidato la propria importante crescita, grazie anche a un elettorato fortemente ideologizzato, ma non ha fatto il salto di qualità che molti al suo interno speravano e, in parte, davano per certo. E ciò principalmente perché non ha saputo rispondere agli sguardi interessati di un mondo che ne condivide molte posizioni, ma non si riconosce nella rigidità ideologica di altre, in particolare in tema di diritti e di garanzie latu sensu liberali.</p>
<p>Solo il PD, pur perdendo voti rispetto alle precedenti elezioni, ha avuto la capacità di interrompere il trend negativo di consensi nel quale liti, scissioni e opinabili scelte di governo lo avevano imprigionato, stabilizzando una propria posizione rilevante nel panorama politico.</p>
<p>Ma anche in questo caso la chiave di lettura del voto non muta.</p>
<p>Il PD, che è forse l’unico partito realmente strutturato e organizzato oggi in Italia, ha un elettorato tradizionale e maturo che, anche nei momenti nei quali non si riconosce nelle scelte del partito, continua a valutarlo, non senza ragione, come argine a scelte ideologiche delle quali ha effettivo e vero timore e tale caratteristica del suo elettorato – già emersa con chiarezza nelle precedenti elezioni regionali in Emilia Romagna – in assenza di offerte politiche diverse e credibili (non sono evidentemente state ritenute tali né quella di Renzi né quella di + Europa o di Azione), ha evitato al PD la temuta emorragia di voti contenendo significativamente le perdite già pronosticate.</p>
<p>Per una larga fetta del suo elettorato moderato che ha continuato a votare il partito pur battendosi per il NO al referendum, la posizione antiparlamentare estranea alle proprie tradizioni culturali assunta dal PD resta però una ferita aperta che potrebbe riprendere a sanguinare in assenza di quello stato di necessità determinato dall’esigenza di impedire il prevalere della destra populista che i vertici del partito invocano costantemente come giustificazione delle loro scelte, certamente stravaganti rispetto alla tradizione culturale dei loro elettori.</p>
<p>L’esistenza di una barriera trasversale, numericamente significativa e socialmente qualificata, a quella che appariva come inarrestabile valanga populista obbligherà, quindi, i partiti che ne hanno la possibilità ad adattare le proprie scelte politiche all’esigenza di rappresentare anche quell’elettorato che da quelle scelte si è smarcato: il bacino di voti populista è oramai troppo affollato di rappresentanti e la pesca di ulteriori consensi inizia a essere difficile, se non impossibile.</p>
<p>E questa prospettiva, che è una bella vittoria del manipolo di “resistenti” del NO, offre concrete speranze a una nuova politica fondata sulla competenza, sulla coerenza e sulle scelte valoriali non negoziabili.</p>
<p>Il secondo risultato positivo che mi sembra giusto riconoscere a chi ha votato NO è che il fronte istituzionale del SI, che conta in Parlamento il 97,5 % (a questo punto solo apparente) dei consensi, troverà certamente, dalla presenza nella società civile di una significativa massa critica nei confronti della riforma, un forte stimolo ad apportare prima possibile i correttivi che gli stessi sostenitori del SI hanno sempre detto essere necessari, a partire da una legge elettorale che restituisca maggiore equilibrio alla distribuzione territoriale della rappresentanza politica e riporti la scelta dei parlamentari dalle segreterie dei partiti all’elettore.</p>
<p>L’esistenza di una forte e qualificata opposizione alla riforma ha, infatti, obbligato i suoi sostenitori a prendere degli impegni ben precisi con il proprio elettorato, a considerare il taglio lineare dei parlamentari come un semplice primo passo di una riforma complessivamente migliore da realizzare in breve tempo con una nuova legge elettorale, con regolamenti parlamentari più efficienti e con un riequilibrio complessivo dei poteri oggi sbilanciati dalla semplice riduzione numerica di deputati e senatori.</p>
<p>Il dato negativo che leggo nelle urne è invece quello che i pericoli evidenziati dai sostenitori del NO, in tema di prospettiva insidiosa per la tenuta della democrazia rappresentativa dell’ideologia che ha spinto la riforma costituzionale, pur non essendo fortunatamente attuali, non possono certo dirsi scongiurati perché il 70% dei consensi è una percentuale molto elevata, all’interno della quale evidentemente forte, ma credo e spero non maggioritaria, è la posizione di chi aspira a un modello di governo diverso, non a caso immediatamente evocato dall’anima del M5S Beppe Grillo, che pone il totem dell’efficienza, della governabilità e della tecnocrazia al di sopra di quei valori e di quei diritti che non appaiono immediatamente monetizzabili, e che, pertanto, nel mondo del consumo veloce e globale, non sono appetibili, ma che sono le fondamenta della nostra libertà senza la quale nessun benessere economico e nessun avanzamento sociale può mai essere auspicabile.</p>
<p>Il risultato elettorale, letto in tale prospettiva, è, infatti, funzionale alla riduzione del potere parlamentare e alla tentazione di spostare le sedi decisionali effettive in territori controllati da tecnologie gestite in modo non trasparente e in mano di comitati tecnici di varia natura privi di qualsiasi legittimazione democratica.</p>
<p>Se questa riforma, voluta dagli italiani, costituirà solo un primo passo verso un miglioramento effettivo della democrazia rappresentativa e non un primo passo verso la sua soppressione una parte di merito andrà certamente a chi ha alzato e difeso la bandiera del NO, che è anche un NO a essere domani disponibili, consenzienti o anche solo silenti rispetto a tentativi di imporre schemi di potere autoritario che promettono efficienza e moralità in cambio di spazi di libertà e di democrazia.</p>
<p>La battaglia delle Termopili è ricordata per l’eroismo dei 300 spartani sconfitti che con la loro resistenza contro gli oltre 100.000 persiani, compreso il contingente di soldati scelti conosciuti sino ad allora come “Immortali”, consentirono ai greci la successiva vittoria finale a Salamina.</p>
<p>Fu una battaglia persa in partenza ma combatterla senza risparmiarsi consentì di vincere la guerra.</p>
<p>Rimane scolpita nella Storia la risposta di Leonida a Serse che gli ingiungeva di consegnare le armi: “Vieni a prenderle !”.</p>
<p>E forse non è un caso che in quella seconda guerra persiana i greci stessero lottando per difendere le loro libertà dalle mire espansioniste di un sovrano assoluto, Serse, il “Grande Re”.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.fondazioneluigieinaudi.it/referendum-costituzionale-mi-sono-battuto-per-il-no-e-ho-vinto/">Referendum Costituzionale: mi sono battuto per il &#8220;NO&#8221; e ho vinto</a> proviene da <a href="https://www.fondazioneluigieinaudi.it">Fondazione Luigi Einaudi</a>.</p>
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		<title>Referendum. Votare NO è rivoluzionario.</title>
		<link>https://www.fondazioneluigieinaudi.it/referendum-votare-no-e-rivoluzionario/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ezechia Paolo Reale]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2020 10:09:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non categorizzato]]></category>
		<category><![CDATA[referendum 2020]]></category>
		<category><![CDATA[referendum 2020 articolo]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il 20 e 21 settembre saremo chiamati come cittadini a esprimere la nostra opinione sulla riforma costituzionale che riduce sensibilmente l’attuale numero dei parlamentari. Gli argomenti logici e giuridici che mi spingono con convinzione non solo a votare NO, ma anche a impegnarmi affinché altri votino NO, sono molti e sono stati spiegati in modo [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.fondazioneluigieinaudi.it/referendum-votare-no-e-rivoluzionario/">Referendum. Votare NO è rivoluzionario.</a> proviene da <a href="https://www.fondazioneluigieinaudi.it">Fondazione Luigi Einaudi</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Il 20 e 21 settembre saremo chiamati come cittadini a esprimere la nostra opinione sulla riforma costituzionale che riduce sensibilmente l’attuale numero dei parlamentari.</p>
<p>Gli argomenti logici e giuridici che mi spingono con convinzione non solo a votare NO, ma anche a impegnarmi affinché altri votino NO, sono molti e sono stati spiegati in modo mirabile nel manifesto dei costituzionalisti italiani, negli interventi della Fondazione Einaudi e nelle innumerevoli riflessioni dei parlamentari appartenenti ai pochi partiti impegnati per il NO e degli intellettuali indipendenti, parlamentari e non, che hanno scelto di non aderire, su un tema così sensibile , alle indicazioni del proprio partito.</p>
<p>C’è anche un importante argomento territoriale, ben illustrato dal “Gruppo dei Giuristi siciliani per il NO”, relativo alla penalizzazione della rappresentanza parlamentare dell’intero sud in generale e delle piccole città, come la mia Siracusa, in particolare.</p>
<p>Ma c’è anche, sullo sfondo del referendum, un formidabile argomento politico, molto distante dalle vulgate che percorrono media e social network: il NO dei cittadini alla riforma voluta dai partiti è la condanna più vera e più netta dell’attuale basso profilo della politica.</p>
<p>Sconfiggere il qualunquismo antipolitico attraverso il voto, l’arma più nobile in mano al cittadino, è, quindi, la possibile rivoluzione gentile che tanti sperano.</p>
<p>Tale conclusione, che può apparire ardita, ha una spiegazione assai semplice.</p>
<p>Al taglio lineare della rappresentanza parlamentare, elaborato e fortemente voluto come elemento caratterizzante della propria azione politica dal Movimento 5 Stelle, hanno aderito, e lo hanno anche nel tempo votato, tutti i maggiori partiti politici tradizionali, dalla Lega a Fratelli d’Italia, da Forza Italia al Partito Democratico.</p>
<p>Non è certamente un caso: all’indomani della riduzione del numero dei parlamentari a comandare saranno sempre e maggiormente le segreterie dei partiti.</p>
<p>Già questa inusuale compattezza tra acerrimi nemici/amici dovrebbe insospettirci, anche se è vero che, fuori dalle cabine di comando, molti parlamentari non sono, giustamente, affatto convinti della scelta dei loro capi.</p>
<p>Ma, soprattutto, i partiti che sostengono oggi il SI alla riforma, quando non sacrificano banalmente le proprie idee all’esigenza di poltrone ministeriali, sono profondamente convinti che così facendo appaiono alfieri dell’antipolitica, l’unica arma elettorale che ritengono vincente.</p>
<p>Tralasciando la semplice constatazione che si tratta di gente seduta, oggi o sino a ieri, sulla comoda poltrona di ministro che continua incredibilmente a mandare messaggi di odio e disistima dei politici, cioè di sé stessi, pensando così di distinguersi dagli altri (ma verrebbe da chiedersi “altri chi ?” se oggi si trovano tutti dalla stessa parte), essi non sembrano avvertire la capacità offensiva verso l’elettorato di questo inseguimento ad ogni costo del qualunquismo.</p>
<p>Essi si rivolgono alla pancia dei cittadini, sul presupposto che gli stessi non abbiano un cervello.</p>
<p>Il risparmio di un caffè al giorno o il “se non passa il referendum le cose non cambieranno mai” sono messaggi che certamente arrivano, ma si fermano alla pancia, il cervello non lo raggiungono.</p>
<p>Se oggi potessimo avere di nuovo nelle istituzioni persone del livello morale e culturale di coloro che hanno scritto la Costituzione saremmo ben lieti di pagarli anche il doppio rispetto a quanto percepito dagli attuali parlamentari mentre guardiamo con timore alla diffusa e sgradita incompetenza e all’enfatizzato e fastidioso qualunquismo di chi pretende di intervenire, per ragioni di convenienza elettorale o di conservazione della poltrona di governo, sui delicati meccanismi di democrazia e di rappresentanza scritti nella nostra Costituzione con fatica, passione e competenza da tante persone esperte, culturalmente attrezzate e moralmente ineccepibili, il cui solo nome dovrebbe generare immediata deferenza.</p>
<p>I partiti politici hanno proposto e votato questa riforma, emblema del qualunquismo, e rincorrono, contendendoselo, il consenso di tutte le pance alle quali si sono rivolte.</p>
<p>Io spero che nelle urne si trovi invece il voto di chi per ragionare abitualmente usa il cervello perché quel voto avrà un unico significato: un avviso di sfratto all’incompetenza e al qualunquismo del quale i partiti politici oggi sono collettivamente portatori (non asintomatici) e fruitori.</p>
<p>A tutti coloro che ritengono di ottenere voti parlando alla pancia dell’elettorato, un elettore che usa il cervello, di qualunque parte politica, dovrebbe risponde con chiarezza e nettezza: “NO, ti sbagli. Tu vedi solo elettori dotati di pancia e pensi di essere furbo parlando a quelle pance per mantenere il tuo potere. Ma, al contrario, sei proprio tu che ragioni con la pancia mentre io uso il cervello e il tuo messaggio non solo non mi arriva ma mi infastidisce, quando addirittura non mi offende”.</p>
<p>Non abbiamo nessun motivo e nessun bisogno di abolire o mortificare le istituzioni per punire chi oggi le occupa, né di ridurre gli spazi di libertà e di rappresentanza.</p>
<p>Non esiste oggi il problema della quantità dei parlamentari, ma quello della loro qualità.</p>
<p>La logica ci insegna che 600 asini non faranno certo meglio di 945 asini. Il problema non è il numero dei parlamentari ma è la loro scadente qualità culturale e, a volte, morale. E c’è anzi il rischio, concreto, che ad essere eliminati saranno proprio i 345 meno asini e meno pronti a obbedire sempre ai propri capi.</p>
<p>Il NO al referendum può diventare, quindi, anche il No al qualunquismo. Il NO alla proposta di riforma della Costituzione è un NO al modo in cui oggi i partiti intendono la politica, un NO alla loro corsa a soffocare il ragionamento per stimolare il risentimento, un NO che faccia loro comprendere che devono tornare a parlare al nostro cervello e non alla nostra pancia, a coinvolgerci nelle scelte, a trattarci da cittadini e non da sudditi o, peggio, da greggi da condurre al (loro) pascolo.</p>
<p>Il NO è rivoluzionario, nel senso che pretende il cambiamento; il SI è reazionario, si accontenta di conservare e consolidare l’esistente.</p>
<p>E di una rivoluzione, gentile e non violenta, abbiamo proprio bisogno.</p>
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		<title>Il &#8220;dietro le quinte&#8221; troppo segreto delle decisioni del governo</title>
		<link>https://www.fondazioneluigieinaudi.it/il-dietro-le-quinte-troppo-segreto-delle-decisioni-del-governo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ezechia Paolo Reale]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2020 15:11:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[riFLEssioni]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Tutti conoscono le decisioni assunte dal Presidente del Consiglio dei Ministri per contrastare la diffusione della pandemia. Tutti sanno. Anche perché ci è stato ripetuto all&#8217;infinito, che le sofferte decisioni emergenze sono state adottate sulla base dei dati raccolti da un comitato tecnico scientifico di alto profilo e delle valutazioni dallo stesso svolte in apposite [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Tutti conoscono le decisioni assunte dal Presidente del Consiglio dei Ministri per contrastare la diffusione della pandemia. Tutti sanno. Anche perché ci è stato ripetuto all&#8217;infinito, che le sofferte decisioni emergenze sono state adottate sulla base dei dati raccolti da un comitato tecnico scientifico di alto profilo e delle valutazioni dallo stesso svolte in apposite relazioni. Tutti concordano, anche, sulla necessità della trasparenza nell&#8217;agire delle autorità pubbliche e sull&#8217;importanza del diritto alla conoscenza e cioè il diritto civile e politico del cittadino a essere attivamente informato durante l&#8217;intero processo politico e decisionale per consentirgli la partecipazione piena e democratica al dibattito pubblico. Le polemiche odierne sui pericoli che derivano da una conoscenza soffocata, distorta o tardiva dell&#8217;operato di regimi autoritari come la Cina sono la migliore e più attuale prova della necessità che i Governi agiscano, come peraltro affermato ed auspicato dal nostro Presidente del Consiglio dei Ministri, con piena ed assoluta trasparenza e non con il favore delle tenebre, sulla base di dati e valutazioni accessibili alla generalità dei cittadini e, come tali, assoggettabili ad un dibattito pubblico per verificarne attendibilità ed eventuali lacune. Sorprende, quindi, che il Governo italiano oggi non consenta ai cittadini di conoscere il contenuto delle relazioni tecnico scientifiche del comitato di esperti sull&#8217;emergenza coronavirus e, quindi, non consenta su di esse un dibattito pubblico, indipendente ed informato, Le relazioni, anzitutto, non sono reperibili nei numerosi siti web governativi dedicati alla legislazione dell&#8217;emergenza né in altre sedi alternative Fatto, questo, di per sé inquietante, visto che sulla base di tali relazioni sono state adottate decisioni di estrema gravità per la vita della collettività, della cui legittimità ancora si discute, e che, pertanto, dovrebbe essere interesse prioritario di chi ha adottato quelle decisioni, oltre che suo preciso dovere, quello di dare compiuta e completa spiegazione dei motivi che lo hanno portato ad effettuare scelte per molti versi, e per molte persone, assai dolorose. Addirittura, poi, su una formale richiesta proposta da alcuni avvocati in data 16/04/2020, Dipartimento della Protezione Civile ha negato, con provvedimento del 04/05/2020, l&#8217;accesso a tali atti sostenendo che le relazioni del comitato tecnico scientifico, pur specificamente richiamate in tutti i Decreti dell&#8217;emergenza adottati del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono considerate documenti coperti da segreto e, comunque, non accessibili al pubblico. E non é stata la risposta di un oscuro dirigente o di un anonimo funzionario troppo zelanti, perché al documento è sottoscritto proprio dal capo del Dipartimento della Protezione Civile, l&#8217;uomo delegato dal Governo alla gestione dell&#8217;emergenza con licenza di agire &#8220;in deroga a ogni disposizione vigente&#8221;. Le motivazioni del diniego appaiono essere giuridicamente molto poco convincenti e verrà proposto contro tale provvedimento un ricorso al Tar, con il patrocinio volontario di alcuni avvocati da tempo impegnati nella difesa dei diritti civili. Qualunque sia la risposta che darà l&#8217;autorità giudiziaria resta fortissima la sensazione di disagio nel sapere che in Italia il dibattito pubblico, su basi tecniche e scientifiche che hanno portato all&#8217;emanazione di provvedimenti che hanno sconvolto la vita di tutti gli italiani, addirittura sia impedito dalle pubbliche autorità. Ci piace, in questo opaco contesto, ricordare, con le parole di John Stuart Min, che &#8220;le idee valide vengono rafforzate e rifinite dall&#8217;opposizione e dal controllo pubblico&#8230; il vero male della censura sta nel decidere la verità per altri, impedendo che l&#8217;intera gamma di opinioni e pareri venga ascoltata&#8221; e che la stessa libertà di stampa in una celebre opinione della Corte Suprema degli Stati Uniti, &#8220;è importante solo in quanto essa serve con assiduità il diritto del pubblico a conoscere&#8221;. E non vorremmo che dalla Cina avessimo silenziosamente importato in Italia, oltre e insieme al virus, anche un regime comunista illiberale o, se si preferisce, di &#8220;capitalismo autoritario&#8221;, per usare l&#8217;espressione di un autorevole uomo politico, convinto sostenitore del diritto alla conoscenza. che, pur censurando l&#8217;operato del governo cinese, si è trovato in imbarazzo nel definirlo semplicemente &#8220;comunista&#8221;.</p>
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		<title>Diritto dell’emergenza. Ex facto oritur jus?</title>
		<link>https://www.fondazioneluigieinaudi.it/diritto-dellemergenza-ex-facto-oritur-jus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ezechia Paolo Reale]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2020 09:36:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[riFLEssioni]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio Buonsenso]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La nascita dei “pieni poteri” Da quale fonte normativa derivano i poteri di decretazione d’urgenza a contenuto libero, capaci di fatto di limitare o sospendere diritti garantiti dalla Costituzione, che per comodità espositiva, ma anche per capacità descrittiva, chiameremo “pieni poteri”, così copiosamente utilizzati dal Presidente del Consiglio dei Ministri nel contrasto alla diffusione del [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La nascita dei “pieni poteri”</strong><br />
Da quale fonte normativa derivano i poteri di decretazione d’urgenza a contenuto libero, capaci di fatto di limitare o sospendere diritti garantiti dalla Costituzione, che per comodità espositiva, ma anche per capacità descrittiva, chiameremo “pieni poteri”, così copiosamente utilizzati dal Presidente del Consiglio dei Ministri nel contrasto alla diffusione del contagio da COVID 19?<br />
Non certo dalla Costituzione, che non gli attribuisce tale potere.<br />
Tutti i decreti emessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri in questi ultimi mesi di emergenza COVID 19 sono molto laconici sull’indicazione della fonte del potere. L’unico generico riferimento, infatti, è alla L. 23/08/1988 n. 440, intitolata “Disciplina dell’attività di Governo e Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, richiamata nel suo complesso, senza neanche l’indicazione della specifica norma di riferimento.<br />
Ma né tra le numerose attribuzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, elencate all’articolo 5, né tra quelle, altrettanto numerose, dell’intero Consiglio dei Ministri, elencate all’art. 2, né in qualsiasi altra parte del testo normativo richiamato come fonte del potere di decretazione d’urgenza del Presidente del Consiglio dei Ministri è mai fatto riferimento o cenno a tale possibilità.<br />
Il comma 4 dell’articolo 5 della L. 400/1988, ricorda però che “il Presidente del Consiglio dei Ministri esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla legge”.<br />
E’, quindi, tra queste ulteriori e generiche attribuzioni che va ricercata un’eventuale fonte del potere di decretazione d’urgenza in capo al Presidente del Consiglio dei Ministri.<br />
La ricerca, in questo caso, potrebbe apparire semplice.<br />
Nel Decreto Legislativo n. 1 del 2/1/2018, meglio noto come Codice della Protezione Civile, e precisamente al suo articolo 24, , infatti, al verificarsi degli eventi che presentano i requisiti di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c) dello stesso Codice ( e cioè “emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d’intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo”), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei Ministri può deliberare lo stato d’emergenza di rilievo nazionale, fissandone la durata e determinandone l’estensione territoriale con riferimento alla natura e alla qualità degli eventi, autorizzando l’emanazione delle ordinanze di protezione civile di cui all’articolo 25.<br />
La competenza ad emettere tali ordinanze è attribuita al Presidente del Consiglio dei Ministri, in base all’art. 5 dello stesso Codice e la loro adozione può essere delegata, in tutto o in parte, al Capo Dipartimento della Protezione Civile, se previsto dalla delibera con la quale viene dichiarato lo stato d’emergenza nazionale.<br />
La cornice normativa del potere del Presidente del Consiglio dei Ministri nella gestione delle emergenze sembrerebbe, pertanto, essere quella degli interventi di protezione civile.<br />
Ed infatti è proprio con l’ordinanza del 31/01/2020 che il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi, in base all’art. 24 del Codice della Protezione Civile, lo stato di emergenza nazionale “in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” ed ha attribuito al capo del dipartimento della protezione civile, “in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi dell’ordinamento giuridico” l’attuazione degli interventi indicati all’art. 25 del Codice di Protezione Civile (limitatamente a quelli indicati alle lettere a e b di tale articolo), stanziando anche la somma di € 5.000.000,00 per l’attuazione dei primi interventi indifferibili.<br />
L’art. 25 del Codice di Protezione Civile recita, infatti, che “Per il coordinamento dell’attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo nazionale si provvede mediante ordinanze di protezione civile, da adottarsi in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e con le modalità indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’Unione europea. Le ordinanze sono emanate acquisita l’intesa delle Regioni e Province autonome territorialmente interessate e, ove rechino deroghe alle leggi vigenti, devono contenere l’indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere specificamente motivate.<br />
Segue, poi, l’elenco delle materie sulle quali è possibile intervenire con le ordinanze di protezione civile, articolato con giustificata vaghezza in ragione della diversità delle emergenze che possono presentarsi.<br />
Ma nonostante l’ampio e generico contenuto degli interventi consentiti per fronteggiare le emergenze nazionali dall’art. 25 del Codice di Protezione Civile, tra di essi non vi è spazio per l’imposizione di divieti quali quelli contenuti nei numerosi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che si sono succeduti sino ad oggi (D.P.C.M. 23/2/2020; 25/02/2020; 01/03/2020; 04/03/2020; 08/03/2020; 09/03/2020; 11/03/2020; 22/03/2020; 01/04/2020; 10/04/2020; 26/04/2020).<br />
E, peraltro, la delibera del Consiglio dei Ministri che ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale contiene la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile per eseguire gli interventi necessari a fronteggiare l’emergenza, delega più volte utilizzata dal dott. Borrelli. Alla data del 2/5/2020 sono, infatti, già 29 le ordinanze di protezione civile emanate in rapida successione dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile delle quali una, curiosamente, per interpretare il contenuto poco chiaro di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (ordinanza di protezione civile n. 646 dell’8/3/2020 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 9/3/2020).<br />
Nulla nel nostro ordinamento consentiva, quindi, al potere esecutivo di incidere, per fronteggiare l’emergenza COVID 19, sui diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione.<br />
Ed infatti il Presidente del Consiglio dei Ministri non ha agito a mezzo delle ordinanze di protezione civile, cioè dei provvedimenti che l’ordinamento gli metteva a disposizione per fronteggiare le emergenze, e correttamente, e non solo per non ricordare il consistente ritardo degli interventi emergenziali, non cita nei suoi provvedimenti la <strong>dichiarazione dello stato di emergenza del 30/01/2020</strong> come fonte che legittima l’esercizio del suo potere di decretazione, ma ha chiesto ed ottenuto nuovi e “pieni” poteri attraverso un diverso percorso, e cioè mediante delega conferitogli con un nuovo atto avente valore di legge e, pertanto, formalmente rispettoso del principio che riserva alla legge qualsiasi intervento limitativo dei diritti fondamentali.<br />
Per giungere a tale risultato non si è optato, però, per la strada della legge ordinaria, consegnando al Parlamento, che ne è titolare esclusivo, la scelta su contenuti, modi e tempi dei “pieni poteri”, ma, certamente sulla spinta della necessità e dell’urgenza, si è agito attraverso un decreto legge, cioè un atto immediatamente esecutivo avente certamente forza di legge, ma approvato dal Consiglio dei Ministri per essere, poi, nei successivi sessanta giorni eventualmente ratificato dal Parlamento.<br />
Sulla base di tale provvedimento normativo per sua stessa natura provvisorio, nella specie <strong>il D.L. 23/02/2020 n. 6, emanato dal Governo che lui stesso presiede, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha ricevuto il potere di emettere propri decreti monocratici capaci di incidere, sino ad annullarle o sospenderle, su tutte le libertà costituzionalmente garantite.</strong><br />
Come ha di recente affermato un notissimo giornalista, con una soavità e spensieratezza preoccupante, il potere delegato al Presidente del Consiglio dei Ministri dal suo Governo, con il visto di legittimità del Presidente della Repubblica, è quello, in sostanza, di sospendere le garanzie della Costituzione.<br />
Il Decreto Legge n. 6/2020 era, per di più, tecnicamente molto carente, privo di un termine di efficacia dei poteri straordinari, peraltro confusamente conferiti congiuntamente sia al Presidente del Consiglio dei Ministri che ad altre autorità nazionali,regionali e locali, e assolutamente generico ed indeterminato nella parte in cui, dopo aver elencato all’articolo 1 alcune delle limitazioni alle libertà che potevano essere imposte da tali autorità amministrative, prevedeva, all’articolo 2, che le stesse autorità potessero adottare “ulteriori misure di contenimento”.<br />
In sede di conversione del decreto legge, però, avvenuta con Legge n. 13 del 5/3/2020, il Parlamento si è limitato, in sostanza, a correggerne alcuni errori di ortografia ed alcuni strafalcioni istituzionali, omettendo di assumere pienamente il proprio ruolo istituzionale e di regolamentare con accuratezza tempi, modi e competenze dei poteri assegnati al Presidente del Consiglio dei Ministri, prevedendo anche strumenti di tutela dei singoli rispetto alle possibili applicazioni arbitrarie delle limitazioni imposte ai cittadini che, stando alle cronache, non sono certamente mancate.<br />
Si è dovuto attendere, quindi, il Decreto Legge n. 19 del 25/03/2020 e le prime critiche giunte da giuristi indipendenti per giungere, quanto meno, all’apposizione di un termine all’esercizio dei poteri straordinari conferiti alle varie autorità amministrative, per eliminare il riferimento generico alle possibili “ulteriori misure di contenimento” e per definire un cenno di coordinamento, che le cronache di questi giorni, con il continuo diluvio di ordinanze dissonanti emesse dai Presidenti delle Regioni e dai Sindaci, rivelano essere sicuramente poco efficace, tra i provvedimenti emessi ai vari livelli locali e quelli adottati a livello nazionale.<br />
Il Decreto Legge n. 19/2020 ha anche espressamente abrogato, con il suo articolo 5, il precedente Decreto Legge n. 6 del 24/2/2020, nonostante lo stesso fosse già stato convertito in legge dal Parlamento appena 20 giorni prima, facendone salvi solo l’art. 4, contenente disposizioni finanziarie, ed un misterioso art. 3, comma 6bis della cui esistenza è lecito dubitare.<br />
La possibilità per il Governo, pur se con l’avallo tecnico del Presidente della Repubblica, di abrogare un provvedimento approvato solo pochi giorni dal Parlamento, unico organo ove siede la rappresentanza elettiva dei cittadini, dovrà essere, un giorno, in tempi meno difficili, oggetto di attento e scrupoloso esame.<br />
Anche perché l’intero percorso della gestione da parte del Governo dell’emergenza sanitaria è costellato di provvedimenti urgenti affastellati l’uno sull’altro e scomparsi prima del loro esame in Parlamento, mentre le due uniche leggi di conversione che il Parlamento è riuscito ad approvare sono state entrambe abrogate o modificate da un successivo Decreto Legge del Governo, la prima, come sopra indicato, dopo venti giorni e la seconda addirittura dopo un solo giorno dalla sua entrata in vigore, come è possibile apprezzare attraverso un veloce esame dei provvedimenti legislativi emergenziali in materia economica e sociale.<br />
Il percorso economico e sociale<br />
Il Governo, probabilmente per motivazioni attinenti ad esigenze di bilancio o per preservare equilibri politici interni, ha scelto di utilizzare lo strumento del Decreto Legge anche per le misure di carattere economico e sociale, compresa la disciplina di alcuni servizi pubblici essenziali, nonostante tali materie costituiscano il possibile oggetto delle ordinanze di protezione civile specificamente previste, come sopra indicato, per la gestione delle emergenze nazionali.<br />
Ancor prima della data di conversione del suo primo decreto legge, il Consiglio dei Ministri ne aveva, infatti, già approvato un altro, il D.L. n. 9 del 2/3/2020, con il quale veniva regolamentata la materia del sostegno economico alle famiglie, ai lavoratori ed alle imprese e venivano disciplinate le modalità di esercizio di alcuni servizi pubblici, tra i quali quello giudiziario.<br />
Pochi giorni dopo, il Consiglio dei Ministri è intervenuto nuovamente sulla disciplina dello svolgimento delle attività giudiziarie con il Decreto Legge n. 11 dell’8/3/2020 e, ancora, con il Decreto Legge n. 14 del 9/3/2020 in materia di Servizio Sanitario Nazionale.<br />
Il 17 marzo 2020 il Consiglio dei Ministri ha emanato un nuovo Decreto Legge, il n. 18/2020, che interviene su tutti gli aspetti economici e sociali già oggetto dei precedenti Decreti Legge numeri 9, 11 e 14 emessi pochi giorni prima.<br />
L’8 aprile 2020 due ulteriori Decreti Legge, il n. 22/2020 in materia di anno scolastico ed esami di maturità, ed il n. 23/2020, ancora una volta in materia di sostegno economico e di funzionamento del settore della Giustizia.<br />
Il Parlamento, poi, ha convertito il Decreto Legge n. 18/2020 nella Legge n. 27 del 27/04/2020, nel cui articolo 1, nel tentativo di dare ordine ad una materia divenuta caotica, è contenuta anche l’abrogazione dei precedenti Decreti Legge numeri 9, 11 e 14, nonostante fosse ancora pendente il termine per la loro conversione in legge (l’art. 35 del D.L. n. 9/2020, per aumentare la confusione, era già stato abrogato dall’art. 5 del D.L. n. 19/2020).<br />
Il tempo necessario per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione n. 27/2020, avvenuta il 29/04/2020, e già è intervenuto un nuovo Decreto Legge ( il n. 28 del 30/04/2020) che disciplina l’attività giudiziaria in modo diverso da quanto il Parlamento, con la legge entrata in vigore il giorno precedente, aveva appena stabilito.<br />
Le materie economiche e sociali, per quanto delicate, pongono problemi istituzionali molto meno significativi del rispetto del principio della separazione dei poteri e della tutela delle libertà individuali e collettive, che meritano più accurato approfondimento per le loro più immediate ricadute sul concetto stesso di democrazia e di Stato di diritto.<br />
Il breve excursus sopra appena tratteggiato, senza in alcun modo entrare su profili di merito estranei alla presente disamina, è utile, però, a comprendere il grado di disinvoltura, e probabilmente di confusione, con il quale sono stati e sono tuttora affrontati gli aspetti istituzionali della gestione dell’emergenza.<br />
E ciò senza voler tener conto che il quadro complessivo è certamente ancora più confuso e perplesso di quello sommariamente richiamato perché allo stesso vanno aggiunte le 29 ordinanze emesse dal Capo del Dipartimento della protezione Civile, le due ordinanze del Commissario Straordinario per l’emergenza epidemiologica, le due circolari ed i due decreti del Ministero dello Sviluppo Economico, i 6 decreti del Ministro della Salute e le 20 ordinanze e le 44 circolari del Ministero della Salute, oltre ad un numero non calcolabile di provvedimenti emessi dai Presidenti delle Regione e dai Sindaci In Sicilia (20, ad esempio, sono state sino ad oggi le ordinanze emanate dal Presidente della Regione e 10 le Circolari esplicative) con la conseguenza che qualsiasi cittadino, compresi gli operatori qualificati, difficilmente è stato posto in grado di comprendere quale comportamento questo alluvione di norme in concreto chiedeva di porre in essere.</p>
<p>Le ferite provocate allo Stato di diritto dalla gestione dell’emergenza COVID 19<br />
Potrà, in altro momento, certamente discutersi se l’urgenza di intervenire con misure straordinarie legittimi l’adozione di un Decreto Legge contenente disposizioni che consentono ad un’autorità amministrativa di matrice politica di disporre misure fortemente restrittive della libertà personale.<br />
E la discussione potrebbe risultare oziosa, dato che va riconosciuto che le misure adottate dal Governo per contrastare la diffusione del COVID 19 erano certamente necessarie ed indifferibili nel momento in cui sono state adottate, se non fosse che il percorso istituzionale scelto per la gestione di questa emergenza mette in dubbio la capacità del nostro ordinamento di essere garanzia di libertà per il nostro futuro a fronte di rinnovate, vere o asserite, nuove e diverse emergenze.<br />
C’è chi sostiene che la nostra Costituzione non contenga norme sull’emergenza e, quindi, che in tale vuoto normativo possa legittimamente e liberamente inserirsi, quando necessaria, l’azione del potere esecutivo, svincolata da tutti gli obblighi e le cautele che circondano, durante i momenti ordinari, la gestione di ogni potere pubblico.<br />
A mio avviso tale conclusione è molto superficiale e pericolosa: la Costituzione non contiene norme speciali sull’emergenza (eccetto quella dedicata alla proclamazione dello stato di guerra, affidata al Parlamento per la specifica delega dei relativi poteri al Governo) per la semplice ragione che, correttamente, il nostro legislatore costituzionale, memore anche di esperienze allora recenti, ha ritenuto che l’emergenza non possa e non debba costituire valido motivo per porsi al di fuori della cornice della Costituzione e derogare al rispetto dei diritti fondamentali o esercitare poteri spettanti a organi costituzionali diversi, indipendenti e separati.<br />
E la riprova è nel fatto che la stessa legge sulle emergenze, nata per regolare solo situazioni eccezionali, non prevede, ed a mio avviso non può né potrà prevedere, senza entrare in conflitto con la Carta Costituzionale, alcun meccanismo che consenta al Governo o a chi lo presiede di assumere “pieni poteri” e sospendere le garanzie costituzionali.<br />
Dovendo incidere, nel quadro dei poteri costituzionali, su diritti di libertà comprimibili solo attraverso atti aventi forza di legge, il percorso costituzionale ed istituzionale corretto e trasparente sarebbe stato, e dovrà essere per il futuro, quello della regolamentazione, con legge ordinaria del Parlamento, delle eventuali limitazioni di libertà necessarie a gestire una particolare emergenza, con la chiara indicazione dei limiti, anche temporali, dei poteri assegnati alle autorità amministrative, con l’esatta individuazione delle competenze ad emettere i provvedimenti necessari e con la specifica previsione dei mezzi di controllo o di tutela, avanti il giudice ordinario, in relazione ai provvedimenti adottati nei confronti di singoli cittadini o di gruppi di essi identificati o identificabili.<br />
I tempi tra la dichiarazione dello stato d’emergenza (31/01/2020) e l’adozione del primo concreto provvedimento di contenimento della diffusione del contagio ( 23/02/2020) sarebbero stati, a tal fine, più che sufficienti se il Parlamento avesse avuto piena coscienza del proprio inalienabile ruolo di garanzia dei diritti dei cittadini ed i parlamentari non si fossero andati a rifugiare nelle proprie abitazioni, quasi che il loro non fosse, ancor più durante un’emergenza nazionale, il primo e più importante servizio pubblico essenziale da garantire.<br />
Nondimeno, la circostanza che nulla del percorso costituzionale corretto fosse stato fatto non può, a mio avviso, essere motivo sufficiente ad affermare che, davanti alla concretezza del pericolo, oramai manifesto alla fine di febbraio, fosse inibito al Governo qualsiasi intervento.<br />
I requisiti di necessità ed urgenza, anche se sorti a causa della precedente inazione propria o del Parlamento, sussistevano certamente e legittimavano, a quel punto, l’emanazione di un decreto legge che consentisse, comunque, di intervenire immediatamente per impedire l’ulteriore diffusione di un contagio che iniziava a sembrare inarrestabile e letale.<br />
Che il provvedimento fosse tecnicamente lacunoso ed incompleto è valutazione di merito, pur se con risvolti giuridici pratici, che non può inficiare la precedente conclusione.<br />
Va, però, compreso che l’equilibrio ed il bilanciamento tra i poteri e la dialettica tra diritti e doveri dei cittadini è oggi compromessa da questo “necessitato” strappo costituzionale, principalmente a causa dell’incomprensibile perdurare del rifiuto, consapevole o meno, di assumere le proprie responsabilità da parte dei parlamentari.<br />
Non solo, infatti, il Parlamento in sede di conversione del Decreto Legge n. 6/2020, avvenuta con la Legge n. 12 del 5/3/2020, ha omesso di colmare le gravi lacune del provvedimento del Governo, ma, ancor peggio, ha continuato a obliterare l’importanza e l’urgenza di un proprio intervento regolatore diretto, consentendo o, se si vuole, obbligando il Governo a replicare la decretazione d’urgenza per conferire nuovamente i “pieni poteri“ al Presidente del Consiglio dei Ministri e, contemporaneamente, per abrogare la legge ordinaria n. 12/2020, che lo stesso Parlamento aveva approvato appena venti giorni prima, ratificando la prima attribuzione dei “pieni poteri” allo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri.<br />
Tra il 23 febbraio, data del primo decreto legge sui “pieni poteri” o, se si vuole, tra il 5 marzo, data della conversione in legge di tale decreto, sino al 25 marzo, data di emissione del nuovo decreto legge sui “rinnovati pieni poteri”, il tempo per un percorso legislativo ordinario sarebbe stato, ancora una volta, più che sufficiente, tenuto anche conto che i temi da trattare erano oramai noti e che a giustificare ulteriori strappi istituzionali, quindi, non poteva più invocarsi neanche il “fattore sorpresa”, ammesso che il Governo realmente non avesse compreso sin dal 30/01/2020 cosa stava per accadere, tanto da proclamare uno stato d’emergenza nazionale, che non è certo provvedimento da adottare con leggerezza, e destinare per i primi interventi una somma che, considerato lo stato delle finanze nazionali e delle risorse disponibili, non poteva dirsi del tutto trascurabile.<br />
Il risultato concreto è che, ancor oggi, comunque, a distanza di oltre tre mesi dalla proclamazione dello stato di emergenza nazionale, i “pieni poteri” del Presidente del Consiglio derivano ancora e solo da un provvedimento approvato dal Governo e vistato dal Presidente della Repubblica, ma non (ancora) dal Parlamento ed il loro fluente esercizio potrebbe, anche nel merito, non essere coerente con alcuni parametri di legittimità costituzionale, in particolare in materia di libertà personale, che non tollerano sospensioni, neanche durante l’emergenza, come di recente autorevolmente ricordato dalla Presidente della Corte Costituzionale.<br />
Né i lavori preparatori per la conversione in legge del Decreto Legge n. 19 del 25/03/2020 sembrano farsi carico di quello che appare oggi essere il tema istituzionalmente più rilevante, il progressivo abbandono di fatto della democrazia rappresentativa parlamentare e lo slittamento del nostro sistema verso un presidenzialismo non regolato di matrice autoritaria.<br />
Possiamo anche comprendere chi afferma che i parlamentari stiano meritando, forse senza neanche esserne consapevoli, di vedersi sottratte attribuzioni fondamentali che troppe volte hanno dimostrato di non saper esercitare, preferendo trasformare le aule parlamentari in piazze elettorali, ma è bene sapere che da domani in presenza di emergenze vere o asserite, che potranno essere di volta in volta, ed in base alle sensibilità di chi governerà, l’immigrazione incontrollata, la recrudescenza del terrorismo, le proteste sociali violente, la povertà troppo diffusa o i pericoli per la democrazia identificati nelle idee di una determinata forza politica, i poteri del Governo potranno assumere, secondo il suo insindacabile giudizio, dall’oggi al domani, questo contenuto e questa estensione che oggi, preoccupati solo del nostro stato di salute, stiamo accettando senza “guardare troppo per il sottile”, mentre quelli attribuiti dalla Costituzione al Parlamento potranno definitivamente divenire inutili o illusori, cancellati dall’uso ripetuto di Decreti Legge attributivi di “pieni poteri” che invano il Parlamento stesso tenterà di rincorrere e modificare in sede di conversione anche perché, anche ove vi riuscisse, ad un nuovo decreto legge del Governo verrebbe riconosciuta l’efficacia di abrogare la legge approvata dal Parlamento il giorno prima.<br />
Nel merito non vi è chi non veda come qualunque errore o ritardo sia ampiamente giustificabile dalla particolarità delle condizioni nelle quale il Governo è stato chiamato ad operare e che qualunque azione sia stata dallo stesso intrapresa, dentro, fuori o ai margini della cornice istituzionale e costituzionale dei propri poteri, sia stata indirizzata esclusivamente al bene collettivo e nella piena convinzione che fosse indispensabile ad arginare la diffusione di un contagio mortale.<br />
Ma, purtroppo, la buona fede e le buone intenzioni del governante di turno non bastano a tutelare una democrazia, la migliore ma anche la più fragile forma di governo di una nazione, il cui unico scudo sono le sue regole e la necessità del loro rispetto.<br />
Il fine non giustifica mai i mezzi, se non nella vecchia, odiosa e superata, almeno nelle democrazie occidentali, eppur sempre pronta a risorgere, dottrina della “realpolitik” che affida al principe o agli illuminati la tutela del benessere di un popolo che, si sostiene, non essere capace di perseguire i propri interessi.<br />
I precedenti che si stanno formando sull’onda della paura del virus dovrebbero, quindi, preoccupare tutti per l’uso che potrà farsene in un futuro neanche troppo lontano.<br />
Ieri tutti ritenevamo i “pieni poteri” in capo al potere esecutivo un pericolo inaccettabile, tanto da suggerire a forze politiche divise da profondo odio di fare fronte comune per impedire un risultato elettorale che avrebbe probabilmente favorito una parte politica che auspicava di poterli assumere; oggi li subiamo in base a provvedimenti che ci appaiono giustificati da un’emergenza concreta; domani non saremo più in grado di opporre i principi e le regole del diritto a chi, detenendo il governo della nazione, li invocherà per scongiurare qualsiasi altra diversa emergenza.<br />
Oggi, legittimando la compressione dei diritti fondamentali ad opera del potere esecutivo per fronteggiare un’emergenza, noi cittadini, futuri sudditi dei prossimi Comitati di Salute Pubblica, stiamo creando i presupposti giuridici per subire domani quello che solo sino a ieri ritenevamo del tutto inaccettabile.<br />
E se qualcuno crede che il pericolo per una democrazia esista solo quando vi è al potere una determinata persona o una specifica parte politica, questi non ha compreso nulla della convivenza in uno Stato di diritto e non ha imparato nulla dalla storia perchè è crudele ironia che tutto ciò avvenga quando il governo della nazione è affidato (anche) ad una forza politica che utilizza schemi di comunicazione della Rivoluzione Francese del 1789 (“cittadino”, “direttorio” etc.), forse non ricordando che furono gli stessi capi politici che guidarono quella rivoluzione a mutarla, appena quattro anni dopo la presa della Bastiglia, in un regime oligarchico dispotico, sanguinario ed odioso, non a caso conosciuto come “Il Terrore”, che sostituì in pochi giorni la propria tirannia a quella, che si rivelerà più moderata, del monarca deposto.<br />
Poi ci vollero altri 90 anni ed una disastrosa sconfitta militare affinchè la Francia divenisse una repubblica democratica.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.fondazioneluigieinaudi.it/diritto-dellemergenza-ex-facto-oritur-jus/">Diritto dell’emergenza. Ex facto oritur jus?</a> proviene da <a href="https://www.fondazioneluigieinaudi.it">Fondazione Luigi Einaudi</a>.</p>
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		<title>Dei delitti e delle pene ai tempi del coronavirus</title>
		<link>https://www.fondazioneluigieinaudi.it/dei-delitti-e-delle-pene-ai-tempi-del-coronavirus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ezechia Paolo Reale]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2020 07:33:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[riFLEssioni]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[diritti]]></category>
		<category><![CDATA[libertà]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio Buonsenso]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>I giuristi pare abbiano abdicato alla loro responsabilità di fornire adeguato supporto tecnico e critico a coloro che sono chiamati a fronteggiare politicamente l’emergenza epidemiologica, evento straordinario che pone l’ordinamento in uno stato di naturale tensione nel quale maggiore è la necessità di regole certe e rispettose dei principi costituzionali. L’impressione è che i provvedimenti [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.fondazioneluigieinaudi.it/dei-delitti-e-delle-pene-ai-tempi-del-coronavirus/">Dei delitti e delle pene ai tempi del coronavirus</a> proviene da <a href="https://www.fondazioneluigieinaudi.it">Fondazione Luigi Einaudi</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">I giuristi pare abbiano abdicato alla loro responsabilità di fornire adeguato supporto tecnico e critico a coloro che sono chiamati a fronteggiare politicamente l’emergenza epidemiologica, evento straordinario che pone l’ordinamento in uno stato di naturale tensione nel quale maggiore è la necessità di regole certe e rispettose dei principi costituzionali.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">L’impressione è che i provvedimenti normativi, per la verità alluvionali, per la gestione dell’emergenza siano stati oggetto di lettura ed analisi poco approfondita, con l’attenzione tutta concentrata, oltre agli aspetti economici, su cosa è consentito fare e cosa no, senza alcun interesse verso gli indispensabili aspetti ordinamentali e costituzionali.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Due soli esempi.</span></p>
<p><b>Decreti ed ordinanze nazionali, regionali e locali</b></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Continuano a piovere ordinanze regionali e sindacali, da ultimo quella del Presidente della Regione Siciliana, la n. 17 del 18/04/2020, con la quale le condizioni del “lockdown” siciliano si allineano a quelle imposte dal Governo nazionale.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Tale provvedimento è fondamentalmente superfluo dal punto di vista giuridico, forse utile solo, sotto il profilo della comunicazione, ad impedire la confusione che regna sovrana sulla materia.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Per chi ha letto l’art. 3 dell’ultimo Decreto Legge emergenziale, il n. 19 del 25/03/2020, oggi in vigore ed in attesa di ratifica da parte del Parlamento, infatti, è, o dovrebbe, essere chiaro</span> <span style="font-weight: 400;">che:</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">“</span><i><span style="font-weight: 400;">Nelle  more  dell&#8217;adozione  dei  decreti  del  Presidente   del Consiglio dei  ministri  di  cui  all&#8217;articolo  2,  comma  1, &#8211; </span></i><span style="font-weight: 400;">cioè dei provvedimenti direttamente incidenti sulle libertà personali, in particolare di movimento, di riunione e di impresa</span><i><span style="font-weight: 400;"> &#8211; </span></i><b><i>e  con efficacia limitata fino a tale momento</i></b><i><span style="font-weight: 400;">, le regioni,  </span></i><b><i>in  relazione  a specifiche  situazioni  sopravvenute  di  aggravamento  del   rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una  parte  di  esso</i></b><i><span style="font-weight: 400;">, possono introdurre misure ulteriormente restrittive,  tra  quelle  di cui  all&#8217;articolo  1,  comma  2,  &#8211; </span></i><span style="font-weight: 400;">cioè tra quelle, dettagliatamente elencate, direttamente incidenti sulle libertà personali</span><i><span style="font-weight: 400;"> &#8211; esclusivamente  nell&#8217;ambito   delle attività di  loro  competenza  e  senza  incisione  delle  attività produttive  e  di  quelle  di  rilevanza  strategica  per  l&#8217;economia nazionale</span></i><span style="font-weight: 400;">”. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Inoltre, “ </span><i><span style="font-weight: 400;">I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili  e  urgenti  dirette  a  fronteggiare   l&#8217;emergenza   in contrasto con le misure statali, ne&#8217; eccedendo i  limiti  di  oggetto di cui al comma 1. Le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  si  applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente</span></i><span style="font-weight: 400;">”.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Se qualcuno dubita del fatto che ai Sindaci ed ai Presidenti delle Regione non è più consentito emettere ordinanze incidenti sulla libertà personale dei cittadini se non nei limiti espressamente indicati da tale norma, ed in particolare </span><b>in presenza di specifiche situazioni di aggravamento sanitario verificatesi nel loro territorio</b><span style="font-weight: 400;"> e nell’ambito delle attività di loro competenza, può utilmente leggersi il parere n. 735/2020 reso dal Consiglio di Stato per l’annullamento della famosa ordinanza del Sindaco De Luca che pretendeva di bloccare o regolamentare gli accessi in Sicilia attraverso lo Stretto di Messina.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Il Consiglio di Stato, sottolinenando che “</span><i><span style="font-weight: 400;">i</span></i><i><span style="font-weight: 400;">n presenza di emergenze di carattere nazionale, pur nel rispetto delle autonomie costituzionalmente tutelate, vi deve essere una gestione unitaria della crisi per evitare che interventi regionali o locali possano vanificare la strategia complessiva di gestione dell’emergenza, soprattutto in casi in cui non si tratta solo di erogare aiuti o effettuare interventi ma anche di limitare le libertà costituzionali</span></i><span style="font-weight: 400;">” ha sottolineato che “</span><i><span style="font-weight: 400;">l’articolo 3 d.l. cit. riconosce un’autonoma competenza ai presidenti delle regioni e ai sindaci ma solo al ricorrere di questi presupposti e delle seguenti condizioni:</span></i></p>
<ol>
<li><i> </i><b><i>nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio</i></b><i><span style="font-weight: 400;"> dei ministri di cui all’articolo 2, comma 1, </span></i><b><i>e con efficacia limitata fino a tale momento</i></b><i><span style="font-weight: 400;">;</span></i></li>
<li><i><span style="font-weight: 400;"> in relazione a </span></i><b><i>specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio</i></b><i><span style="font-weight: 400;"> sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso; tali circostanze, in applicazione delle ordinarie regole sulla motivazione del provvedimento amministrativo, non devono solo essere enunciate ma anche dimostrate;</span></i></li>
<li><i> </i><b><i>esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza</i></b><i><span style="font-weight: 400;">;</span></i></li>
<li><i><span style="font-weight: 400;"> senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale”</span></i><span style="font-weight: 400;">.</span></li>
</ol>
<p><span style="font-weight: 400;">Completa il quadro di riordino e di razionalizzazione del “fai da te” che ha caratterizzato il primo approccio alla gestione dell’emergenza la previsione, contenuta nell’art. 2 del Decreto Legge n. 19/2020 in base alla quale “</span><i><span style="font-weight: 400;">le altre misure, ancora vigenti alla stessa data</span></i><span style="font-weight: 400;"> – di entrata in vigore del Decreto Legge (26/03/2020) &#8211; </span><i><span style="font-weight: 400;">continuano ad applicarsi  nel  limite di ulteriori dieci giorni</span></i><span style="font-weight: 400;">”. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Le ordinanze regionali e sindacali precedenti la data del 25 marzo, quindi, come anche chiarito dalla circolare ministeriale n.15350/117(2)/Uff III &#8211; Prot.Civ. del 26 marzo 2020, hanno tutte perso efficacia il 5 aprile 2020, mentre quelle adottate successivamente hanno conservato efficacia solo sino alla data nella quale è divenuto efficace il decreto emesso il 10/04/2020 dal Presidente del Consiglio dei Ministri in attuazione del potere conferitogli dall’articolo 2, comma 1 del D.L. n. 19/2020.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">E’ evidente, pertanto, che le precedenti ordinanze del Presidente della Regione Siciliana n°12 del 29.03.2020, n°13 dell&#8217;1.4.2020, n°14 del 3.4.2020, n°15 dell&#8217;8.4.2020 e n°16 dell&#8217;11 aprile 2020, correttamente e condivisibilmente adottate nelle more dell’emanazione del provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri hanno perso efficacia con l’entrata in vigore del D.P.C.M. emesso il 10/04/2020, ma efficace con decorrenza dal 14/04/2020 e validità sino al 03/05/2020.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Bene ha fatto, quindi, il Presidente Musumeci ad allineare espressamente, con l’ordinanza n. 17/2020 la normativa regionale a quella statale, anche specificando particolari declinazioni  di alcuni spostamenti consentiti per i quali potevano sorgere dubbi interpretativi in ordine alla loro effettiva riconducibilità al regime di deroga al divieto di allontanamento dalla propria abitazione, ma anche se non l’avesse fatto, nulla sarebbe cambiato perché, con la perdita di efficacia, in data 14/04/2020, delle sue ordinanze più restrittive adottate tra il 26 marzo e l’11 aprile, l’unica normativa applicabile sarebbe stata comunque quella nazionale, ad eccezione delle disposizioni giustificate da esigenze e situazioni particolari, quali quelle giustamente e prontamente indirizzate ai quattro Comuni siciliani ove è riscontrabile un possibile focolaio di infezione significativo, che l’articolo 8 del citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10/04/2020 fa espressamente salve (“</span><i><span style="font-weight: 400;">Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d&#8217;intesa con il Ministro della salute, relativamente </span></i><b><i>a specifiche aree del territorio regionale</i></b><span style="font-weight: 400;">”).</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Gli unici elementi tecnicamente critici del provvedimento possono essere individuati nell’affermazione di principio sulla permanenza in capo al Presidente della Regione del potere di ordinare misure più restrittive rispetto a quelle adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che può essere condivisa, ma solo se collegata ai presupposti che la legittimano in base all’art. 3 del D.L. 25/03/2020, e l’ultrattività sino al 18/04/2020 delle disposizioni generali più restrittive contenute nella precedente ordinanza n. 16 dell’11/04/2020 che, a sua volta, garantiva ultrattività ad altre misure di contenimento della diffusione del contagio precedentemente adottate.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">La questione, però, è di poco significato pratico coinvolgendo esclusivamente la validità delle sanzioni irrogate per le eventuali violazioni commesse tra il 14 ed il 18 aprile 2020 delle sole disposizioni regionali più restrittive rispetto a quelle contenute nell’ultimo D.P.C.M.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">E’ chiaro, infine, che qualora il Presidente del Consiglio dei Ministri, alla scadenza del 03/05/2020, non dovesse nuovamente intervenire sulla materia, il Presidente della Regione sarebbe titolato ad emettere nuove ordinanze di carattere generale efficaci sino ad un nuovo, eventuale, decreto del competente organo di Governo nazionale.</span></p>
<p><b>L’obbligo di permanenza domiciliare</b></p>
<p><span style="font-weight: 400;">L’art. 1 del Decreto Legge n. 19/2020 consente al Presidente del Consiglio dei Ministri (e, nelle more del suo provvedimento, lo ha consentito anche ai Presidenti delle Regioni) di emanare norme che prevedano </span><span style="font-weight: 400;">l’</span><span style="font-weight: 400;">applicazione 1) della misura della  quarantena  precauzionale  ai soggetti che hanno avuto contatti  stretti  con  casi  confermati  di malattia infettiva diffusiva o che rientrano da aree ubicate  al  di fuori del territorio italiano  e 2) del divieto assoluto di allontanarsi dalla  propria  abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Con l’art. 1 del D.P.C.M. del 10/04/2020, il Presidente del Consiglio ha utilizzato tale facoltà prevedendo che “</span><i><span style="font-weight: 400;">è fatto divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla quarantena ovvero risultati positivi al virus</span></i><span style="font-weight: 400;">”. In tale dizione sembrano rientrare entrambe le ipotesi sia della quarantena precauzionale conseguente a contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva che dell’isolamento domiciliare per positività al virus, anche se sarebbe stata preferibile una maggiore chiarezza &#8211; in particolare separando, come nel D.L. n. 19/2020, le due differenti ipotesi &#8211; considerato che la quarantena precauzionale per coloro che rientrano da aree ubicate al di fuori del territorio italiano riceve, poi, una sua dettagliata regolamentazione negli articoli 4, 5 e 6 dello stesso D.P.C.M. del 10/04/2020 e, soprattutto, che l’art. 4, comma 6 del D.L. n. 19/2020 prevede una specifica sanzione penale, e precisamente quella prevista dall’a</span><span style="font-weight: 400;">rt. 260 R</span><span style="font-weight: 400;">egio Decreto 27  luglio  1934 n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie</span><span style="font-weight: 400;"> (“</span><i><span style="font-weight: 400;">Chiunque non osserva un ordine legalmente dato per impedire l&#8217;invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell&#8217;uomo e&#8217; punito </span></i><i><span style="font-weight: 400;">con l&#8217;arresto da 3 mesi a 18 mesi  e  con l&#8217;ammenda da euro 500 ad euro 5.000</span></i><span style="font-weight: 400;">”), </span><b>solo ed esclusivamente</b><span style="font-weight: 400;"> per i casi di violazione della quarantena da parte dei soggetti risultati positivi al virus e non, invece, per l’analoga violazione da parte di soggetti sottoposti alla quarantena precauzionale per la quale resta applicabile la sanzione amministrativa comminata a tutte le altre diverse violazioni del provvedimento emergenziale (“</span><i><span style="font-weight: 400;">Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto  delle misure di contenimento di cui all&#8217;articolo 1, comma 2, individuate  e applicate con i provvedimenti  adottati  ai  sensi  dell&#8217;articolo  2, comma  1,  ovvero  dell&#8217;articolo  3,  e&#8217;  punito  con   la   sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000  </span></i><i><span style="font-weight: 400;">e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall&#8217;articolo 650  del  codice  penale  o  da  ogni  altra  disposizione  di  legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all&#8217;articolo  3,comma 3</span></i><span style="font-weight: 400;">”).  </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Considerate le conseguenze sanzionatorie della violazione dell’obbligo di isolamento non può essere taciuto o </span><span style="font-weight: 400;">sottovalutato</span><span style="font-weight: 400;"> il disordine, ed il profilo di possibile illegittimità costituzionale, con il quale (non) è stata regolata la delicata materia del sacrificio della libertà personale in vista della tutela della salute individuale e collettiva.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Tanto più che la concreta individuazione del termine di durata della quarantena precauzionale domiciliare, che dovrebbe essere limitato a 14 giorni, e di quello dell’isolamento domiciliare per positività al virus viene concretamente modulato, sulla base dei provvedimenti di esecuzione adottati nelle diverse Regioni, in ragione dei tempi necessari ad effettuare gli accertamenti sanitari idonei ad escludere l’attualità dell’infezione o del contagio.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">In altri termini, i soggetti posti in quarantena, sia precauzionale che per effettivo contagio, dovranno attendere comunque, per riacquistare la libertà, i risultati delle analisi che certifichino la loro attuale negatività al virus disponibili in tempi e modi incerti e variabili in base alla concreta efficacia dei diversi servizi sanitari territoriali e della molto diversa distribuzione territoriale dei materiali a tal fine necessari.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Appare evidente che i presupposti necessari per qualificare la condizione di chi è risultato positivo al virus, ed ancor più la condizione di chi deve essere posto in quarantena precauzionale, hanno carattere generale ed astratto ed i provvedimenti con i quali viene disposto l’isolamento o la quarantena nei confronti di un singolo soggetto devono essere fondati sul corretto accertamento della loro sussistenza che legittima, nel caso concreto, l’applicazione della misura prevista in via generale ed astratta al ricorrere di quei presupposti a quel determinato soggetto al quale deve essere indirizzato lo specifico ordine di non allontanarsi dal luogo di isolamento per il tempo stabilito nel provvedimento impositivo e/o sino al verificarsi delle condizioni indicate in tale provvedimento individuale.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Per individuare l’autorità competente all’adozione di tale provvedimento s</span><span style="font-weight: 400;">occorre, seppur </span><span style="font-weight: 400;">parzialmente</span><span style="font-weight: 400;">, l&#8217;ordinanza del Ministro della Salute, pubblicata sulla Gazzetta </span><span style="font-weight: 400;">Ufficiale</span><span style="font-weight: 400;"> del 22 febbraio 2020 ed entrata immediatamente in vigore, in base alla quale &#8220;</span><i><span style="font-weight: 400;">E&#8217;  fatto  obbligo  alle  Autorità sanitarie  territorialmente competenti di applicare la misura della quarantena  con  sorveglianza attiva, per giorni quattordici, agli  individui che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva  diffusiva COVID-19</span></i><span style="font-weight: 400;">&#8220;.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">La stessa ordinanza, valida per 90 giorni, conferma la competenza delle autorità sanitarie territoriali all&#8217;adozione della</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">misura della permanenza domiciliare fiduciaria, con sorveglianza attiva per tutti i soggetti che abbiano, a partire da una certa data, fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato nelle aree della Cina interessate dall&#8217;epidemia, misura che, con indicazioni di maggior dettaglio, è stata replicata negli articoli 4, 5 e 6 del D.P.C.M. del 10/04/2020 con riferimento all’ingresso in Italia da qualunque altro Stato.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Tali scarne indicazioni non contemplano la competenza ad imporre l’isolamento ai soggetti accertati come positivi al virus e lasciano, comunque, aperta la questione dell’autorità sanitaria territoriale alla quale attribuire l’effettiva competenza all’adozione del provvedimento, essendo astrattamente due le possibili opzioni, in relazione alla dicotomia dei poteri attribuiti in materia sul territorio alle Aziende Sanitarie Provinciali, emanazioni dell’autorità regionale, o al Sindaco, massima autorità sanitaria del territorio comunale, dotata di poteri autoritativi e di ordinanza, al quale è riservata, l’adozione dei trattamenti sanitari obbligatori da eseguirsi nel territorio comunale.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Non può sfuggire, infine, che l’ordine di isolamento, essendo un provvedimento a carattere individuale, può rientrare</span> <span style="font-weight: 400;">nella sfera di applicazione dell’art. 13 della Costituzione che esclude qualsiasi tipo di ingerenza sulla libertà personale </span><i><span style="font-weight: 400;">“</span></i><b><i>se non per atto motivato dell’Autorità Giudiziaria</i></b><i><span style="font-weight: 400;"> e nei soli casi e modi previsti dalla legge”</span></i><span style="font-weight: 400;">, norma non derogabile neanche in base all’art. 32 della stessa Costituzione tanto che i trattamenti sanitari obbligatori, pur disposti d’urgenza ed in prima battuta dalle autorità amministrative, devono essere sottoposti immediatamente all’Autorità Giudiziaria per la verifica della sussistenza dei presupposti in base ai quali il trattamento è disposto e per l’eventuale convalida del provvedimento applicativo.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Verifiche che oggi, oltre che necessarie, appaiono anche opportune atteso che i tempi di permanenza domiciliare, in assenza di una corretta regolamentazione, si sono in concreto dilatati a dismisura comprimendo la libertà individuale dei soggetti interessati senza alcun effettivo limite che non sia quello della discrezionale applicazione da parte dell’autorità sanitaria in relazione non solo ai soggetti ai quali applicare la misura (la Regione Campania la prevede ad esempio – con disposizione che appare chiaramente priva di legittimità costituzionale &#8211; come sanzione per l’allontanamento non giustificato dalla propria abitazione di qualunque soggetto !) ma soprattutto ai tempi nei quali effettuare i controlli idonei a consentirne la “liberazione” (in Sicilia, in assenza dei reagenti per le analisi di laboratorio, ci sono persone in quarantena da oltre un mese in attesa di essere sottoposti all’accertamento del tampone o di ricevere i risultati delle relative analisi).</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Ho, in precedenza, rivolto un appello ai parlamentari a riappropriarsi delle proprie prerogative istituzionali e costituzionali: credo non ci sia migliore occasione che quella della conversione del decreto legge n. 19/2020 per sottoporre ad adeguata regolamentazione, in termini di competenza, di possibile controllo giurisdizionale e di termini di durata, provvedimenti profondamente incidenti sulla libertà personale che ci accompagneranno ancora per lungo tempo anche quando, come tutti speriamo, l’impatto del virus non sarà più pandemico, ma diverrà episodico e, sotto certi aspetti, strutturale.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Non è accettabile che a distanza di oltre due mesi dalla dichiarazione di emergenza sanitaria non ci sia ancora una cornice giuridica stabile e razionale che legittimi e fluidifichi, e per ciò stesso li renda socialmente più accettabili, interventi così invasivi e pervasivi.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Certamente, in presenza di misure pienamente legittime, ed anzi doverose, in base all’art. 32 della Costituzione, da applicarsi a soggetti pienamente capaci di intendere e di volere il controllo giurisdizionale dei provvedimenti applicativi delle misure di quarantena ed isolamento potrebbe, e dovrebbe, non essere automatico e generalizzato, ma riservato ai soli casi nei quali il soggetto non vi rinunzi o non lo richieda ovvero ai casi di provvedimenti applicati a soggetti incapaci, ma certamente la necessità di un’adeguata regolamentazione che consenta la tutela del diritto alla propria libertà personale avanti l’autorità giudiziaria ordinaria, e non avanti quella amministrativa, dovrà essere, quanto meno, oggetto di immediato approfondimento in sede parlamentare.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;"> </span></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.fondazioneluigieinaudi.it/dei-delitti-e-delle-pene-ai-tempi-del-coronavirus/">Dei delitti e delle pene ai tempi del coronavirus</a> proviene da <a href="https://www.fondazioneluigieinaudi.it">Fondazione Luigi Einaudi</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
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		<title>Parlamentari, tornate subito a bordo&#8230;!</title>
		<link>https://www.fondazioneluigieinaudi.it/parlamentari-tornate-subito-a-bordo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ezechia Paolo Reale]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2020 10:23:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[riFLEssioni]]></category>
		<category><![CDATA[parlamento]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Ogni emergenza mette alla prova la tenuta democratica delle istituzioni e la loro capacità di rispettare le regole ed i principi fondamentali di uno Stato di diritto. E’ proprio durante i momenti dell’emergenza &#8211; nei quali più forti sono le pulsioni e le tentazioni di superare quelli che possono apparire semplici adempimenti procedurali e che [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.fondazioneluigieinaudi.it/parlamentari-tornate-subito-a-bordo/">Parlamentari, tornate subito a bordo&#8230;!</a> proviene da <a href="https://www.fondazioneluigieinaudi.it">Fondazione Luigi Einaudi</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ogni emergenza mette alla prova la tenuta democratica delle istituzioni e la loro capacità di rispettare le regole ed i principi fondamentali di uno Stato di diritto.</p>
<p>E’ proprio durante i momenti dell’emergenza &#8211; nei quali più forti sono le pulsioni e le tentazioni di superare quelli che possono apparire semplici adempimenti procedurali e che rappresentano, invece, garanzie minime dell’azione di uno Stato che voglia continuare a definirsi democratico – che diventa indispensabile, pur garantendo efficienza ed efficacia al sistema, non discostarsi dalle regole irrinunciabili che, per noi, sono costituite prioritariamente dalle norme costituzionali  e da quelle delle principali convenzioni internazionali.</p>
<p>Vengono, quindi, in rilievo, in rapporto alle misure di contrasto alla diffusione del COVID 19 i provvedimenti adottati, a volte disordinatamente, dal Presidente del Consiglio, dal Governo, da singoli Ministri, da Presidenti di Regione e da Sindaci.</p>
<p>Non vi è dubbio che tali provvedimenti incidano profondamente, tra le altre, sulla libertà personale, sulla libertà di  circolazione, sulla libertà di riunione, sulla libera scelta del trattamento sanitario.</p>
<p>Gli obblighi di permanenza domiciliare, il divieto di circolazione nell’ambito di Comuni diversi da quelli in cui ci si trova, il divieto di assembramento, l’obbligo di sottoporsi alla procedura di tampone per individuare eventuale positività al virus sono evidentemente in palese conflitto con tali libertà fondamentali con le quali devono trovare adeguato bilanciamento secondo le regole dettate dalla nostra stessa Costituzione.</p>
<p>La mia riflessione non si soffermerà sulle problematiche, a mio avviso di maggior peso, afferenti il rispetto della libertà personale e di riunione in luoghi privati che andranno attentamente riesaminate al termine dell’emergenza, ma che a breve potrebbero anche essere sottoposte da singoli cittadini all’attenzione dell’Autorità Giudiziaria.</p>
<p>L’analisi delle possibili ingerenze su tali diritti, per i quali non è espressamente prevista una limitazione o è necessario l’intervento dell’Autorità Giudiziaria, presentano, infatti, profili di complessità certamente più elevata rispetto a quanto necessario ai fini delle presenti riflessioni.</p>
<p>Basti pensare che, mentre l’art. 14 Cost. consente di temperare il principio dell’inviolabilità del domicilio nei casi e nei modi stabiliti dalla legge, ivi compresi gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica, regolati da leggi speciali, l’art. 13 Cost. esclude qualsiasi ingerenza sulla libertà personale “se non per atto motivato dell’Autorità Giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge”, tanto che anche i trattamenti sanitari obbligatori, pur disposti d’urgenza ed in prima battuta dalle autorità amministrative devono essere sottoposti immediatamente all’Autorità Giudiziaria per la loro eventuale convalida e che l’art. 17 Cost. della Costituzione prevede sì la possibilità per l’autorità amministrativa di vietare le riunioni per comprovati motivi  di sicurezza o di incolumità pubblica, ed è certamente questo il caso, ma solo se le stesse si svolgono in luoghi pubblici mentre per tutte le altre riunioni, anche in luoghi aperti al pubblico, tale possibilità non è contemplata.</p>
<p>Voglio, invece, fare più diretto riferimento ai casi nei quali la stessa Costituzione già prevede la possibilità di un bilanciamento tra interessi contrapposti, indicando la strada, obbligata, da seguire per incidere su alcuni diritti fondamentali. E’ chiaro che le riflessioni proposte potranno anche, e forse a maggior ragione, essere utilizzate per l’analisi della necessaria tutela della libertà personale e di riunione.</p>
<p>Vengono a tal fine in rilievo l’art. 16 Cost. che testualmente recita “Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza ……… Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge” e l’art. 32 Cost. in base al quale “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”.</p>
<p>Come è evidente, si tratta di diritti che ben possono essere incisi per la tutela di altri interessi, ma solo se le limitazioni sono individuate da un ben preciso ed esclusivo strumento normativo: la legge. E la ragione di tale limite è sin troppo chiara perché il potere di approvare una legge è riservato all’organo democratico per eccellenza, e cioè al Parlamento ove sono rappresentati tutti i cittadini italiani.</p>
<p>Non desidero entrare sulla questione giuridica del se, e sino a che punto, le disposizioni del Decreto Legge approvato dal Governo nel febbraio 2020 e trasmesso poi alle Camere per la definitiva approvazione, costituiscano o meno, data la loro palese indeterminatezza nella delega di azione al Governo, una valida base legale per i provvedimenti governativi ed amministrativi che si sono succeduti nel tentativo di arginare l’epidemia o se, più probabilmente, con le ultime disposizioni del nuovo Decreto Legge approvato dal Governo il 9/3/2020 si stia tentando di dare una copertura costituzionale ad azioni adottate nell’emergenza senza troppa attenzione ai fondamentali profili di attribuzione del potere all’interno di uno Stato di diritto autenticamente democratico.</p>
<p>Voglio solo sottolineare che in tema di limitazioni delle libertà tutelate dalla Costituzione non può e non deve mai essere posto in dubbio che l’unico attore legittimato è sempre e solo il Parlamento.</p>
<p>E non è neanche possibile introdurre banali obiezioni del tipo “siamo in guerra e non esistono regole da osservare”, perché tale affermazione è falsa e superficiale.</p>
<p>Falsa perché siamo di fronte ad un’emergenza sanitaria grave, ma certamente ben lontana dagli orrori della guerra, e superficiale perché persino per il caso di emergenza più estremo, la guerra, l’articolo 78 della nostra Costituzione non consente l’intervento diretto del Governo, ma solo per delega del Parlamento: “Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari”.</p>
<p>Per questo non è comprensibile come non solo il Parlamento sia rimasto inattivo per tutto questo lungo periodo nel quale altre autorità adottavano provvedimenti di sua esclusiva competenza perché profondamente incidenti su libertà costituzionalmente tutelate, ma come addirittura, per semplici paure personali, sia stata inventata una modalità di conduzione dei lavori d’aula che prevede la riduzione concordata del numero dei parlamentari presenti, laddove ognuno di essi per il ruolo centrale assegnatogli dalla Costituzione nella gestione dell’emergenza e dei conflitti tra interventi di contrasto all’epidemia e tutela delle libertà avrebbe dovuto svolgere un ruolo attivo, primario e fondamentale al quale ha, invece, abdicato per paura; al contrario di tanti cittadini, basti pensare agli esercenti le professioni sanitarie, che continuano ad espletare ciascuno il proprio ruolo, spesso molto più umile, esponendosi in prima persona al possibile contagio.</p>
<p>Se preservare la propria salute è scelta, legittima, ritenuta prevalente sulla tutela del bene pubblico, le dimissioni dalla carica di parlamentare dovrebbero essere l’ovvia e necessitata conseguenza che come cittadini abbiamo tutto il diritto, e forse anche il dovere, di richiedere a chi oggi ha deciso di non esporsi e restare a casa, incurante dei propri doveri.</p>
<p>E’ proprio in questo momento delicato e fondamentale, infatti, che i parlamentari devono essere al proprio posto, ad adempiere il ruolo che la Costituzione ha loro assegnato, e non ben riparati a casa per paura di subire conseguenze personali, tanto più che all’orizzonte si profila per loro un ulteriore e più gravoso impegno inderogabile.</p>
<p>Oggi, infatti, tutti parliamo con convinzione della necessità di immettere sul mercato enormi risorse economiche che possano alleviare il disagio e consentire in un futuro che speriamo quanto più prossimo possibile di far ripartire un’economia che uscirà certamente profondamente danneggiata dalle necessarie misure di contrasto al diffondersi dell’epidemia.</p>
<p>Tutti siamo oggi convinti che bisogna creare debito pubblico, che tutti gli Enti pubblici, soprattutto quelli territoriali, debbano dare fondo alle loro risorse, possano e debbano indebitarsi; debba, insomma, moltiplicarsi senza vincoli la spesa pubblica e, su questo, si sta combattendo una difficile battaglia sul fronte europeo, forse dimenticando un piccolo, ma certamente non trascurabile, particolare, che attiene, invece, al fronte interno.</p>
<p>Nel 2012, tra squilli di tromba e rulli di tamburo, quasi all’unanimità, venne, infatti, approvata una riforma della Costituzione che oggi obbliga lo Stato e gli enti pubblici al pareggio di bilancio ed una legge di attuazione, approvata con la necessaria maggioranza qualificata, che impone a Regioni e Comuni, tra l’altro, norme particolarmente severe in termini di contenimento della spesa pubblica.</p>
<p>E trattandosi di norme di rango costituzionale o da approvare con maggioranze qualificate, le stesse non possono essere abrogate, modificate o derogate da norme di legge ordinaria.</p>
<p>In base alle modifiche apportate alla Carta Costituzionale dalla legge costituzionale 1/2012 (&#8220;Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale&#8221;) oggi:</p>
<ul>
<li>“Lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico. Il ricorso all’indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali ……. Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale” (Art. 81 Cost.).</li>
<li>“Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico” (art. 97 Cost.).</li>
<li>“I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione Europea ….. Possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l’equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti”(art. 119 Cost.).</li>
</ul>
<p>La stessa legge costituzionale 1/2012 al suo articolo 5 prevede, poi, che la legge di cui all&#8217;articolo 81, sesto comma, della Costituzione, disciplini, per il complesso delle pubbliche amministrazioni, la definizione delle gravi recessioni economiche, delle crisi finanziarie e delle gravi calamità naturali quali eventi eccezionali al verificarsi dei quali sono consentiti il ricorso all&#8217;indebitamento non limitato; le modalità attraverso le quali lo Stato, al verificarsi di tali eventi eccezionali, anche in deroga all&#8217;articolo 119 della Costituzione, concorre ad assicurare il finanziamento, da parte degli altri livelli di governo, dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali e la facoltà dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano di ricorrere all&#8217;indebitamento, ai sensi dell&#8217;articolo 119, sesto comma, secondo periodo, della Costituzione.</p>
<p>Tale norma programmatica della legge costituzionale 1/2012 ha avuto, dopo alcuni mesi, attuazione con l’approvazione, con la richiesta maggioranza qualificata (in realtà quasi all’unanimità), della legge n. 243/2012 (&#8220;Disposizioni per l&#8217;attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell&#8217;articolo 81, sesto comma, della Costituzione&#8221;) che, tra l’altro, al suo articolo 9, ha obbligato Regioni e enti locali al pareggio gestionale, in fase di previsione e in fase di rendiconto, sia per competenza che per cassa, fra entrate e spese correnti, e fra entrate e spese totali.</p>
<p>E’ quindi palese che, se effettivamente si intendono utilizzare a debito ingenti risorse, devono essere immediatamente approvate, a maggioranza assoluta dei componenti di ogni ramo del Parlamento, sia la deroga al pareggio di bilancio consentita in casi eccezionali dalla Costituzione, sia, sempre con la stessa maggioranza qualificata, le norme necessarie a consentire allo Stato di assicurare i livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali degli enti territoriali, sia a questi ultimi di indebitarsi a loro volta, senza il rispetto del pareggio gestionale fra entrate e spese , sia correnti che totali, sia per competenza che per cassa.</p>
<p>Ed oltre al fatto che ci troviamo di fronte ad uno snodo essenziale per il futuro del nostro paese e che quindi da cittadini possiamo legittimamente pretendere che vi partecipino tutti i rappresentanti che abbiamo eletto, la necessità di assicurare a tali norme il voto della maggioranza assoluta dei componenti di ogni ramo del Parlamento non consente, oggi, ai nostri rappresentanti di perseverare nella loro scelta di protezione della propria salute personale a discapito dell’adempimento dei propri obblighi istituzionali.</p>
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