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	<title>Enzo Palumbo, Autore presso Fondazione Luigi Einaudi</title>
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	<description>Per Studi di Politica, Economia e Storia</description>
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	<title>Enzo Palumbo, Autore presso Fondazione Luigi Einaudi</title>
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		<title>Il Referendum di ieri e quello di domani (sul vincolo di mandato)</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Enzo Palumbo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2020 15:00:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[riFLEssioni]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Ora che le luci della ribalta si sono spente sull’esito del referendum, che è risultato meno plebiscitario dell’iniziale previsione, e mentre attendiamo che seguano le complementari riforme proclamate come indispensabili, possiamo anche fare, sine ira ac studio, qualche ulteriore riflessione su quanto il nuovo assetto numerico delle Camere si riveli in linea coi principi fondamentali [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Ora che le luci della ribalta si sono spente sull’esito del referendum, che è risultato meno plebiscitario dell’iniziale previsione, e mentre attendiamo che seguano le complementari riforme proclamate come indispensabili, possiamo anche fare, sine ira ac studio, qualche ulteriore riflessione su quanto il nuovo assetto numerico delle Camere si riveli in linea coi principi fondamentali che informano la nostra Costituzione in tema di rappresentanza democratica del popolo, cui appartiene il diritto di esercitare la sovranità nazionale nelle forme e nei limiti della Costituzione.</p>
<p>Se si fa eccezione per qualche estemporanea uscita del comico di turno, di livello più o meno elevato, credo che sia patrimonio comune di tutti gli operatori della politica, oltre che dell’intera Accademia, che la nostra Repubblica si basa sulla democrazia rappresentativa, e che essa cesserebbe anche di essere “tout court” una vera democrazia ove fosse messa in dubbio la rappresentatività effettiva, non solo formale, del suo Parlamento, cioè dell’istituzione nella quale la rappresentanza cessa di essere un concetto astratto e s’invera nelle persone fisiche di volta in volta delegate a esercitare la sovranità popolare, dettando le regole della convivenza sociale, investendo fiduciariamente chi ha il compito di governare e poi controllandone l’attività.</p>
<p>E dunque, ogni volta che andiamo a votare, affidiamo a qualcuno al di fuori di noi la nostra piccola particella di sovranità, come usava dire Temistocle Martines, il Maestro di tutti i costituzionalisti di ieri e di oggi, e, se mi è consentito, un po’ anche il mio, che proprio con lui mi sono laureato, ormai tanto tempo fa.</p>
<p>Ed è proprio per questo che c’è oggi chi si sta chiedendo se questo taglio lineare del numero dei parlamentari, non finisca per incidere anche su questa nostra piccola particella di sovranità e su quella del territorio in cui c’è toccato di vivere, limitando o condizionando la nostra libera scelta di affidarla a qualcuno che rappresenti la Nazione e, indirettamente, anche noi stessi..</p>
<p>E quindi, in definitiva, se non risulti violato qualcuno dei principi fondamentali che informano la nostra Costituzione, rendendo di fatto più difficile l’effettivo esercizio della sovranità popolare, anche al di là della volontà di chi ha preso l’iniziativa della riforma, di chi l’ha quasi unanimemente approvata in Parlamento, e degli elettori che l’hanno infine confermata con una maggioranza significativa ma tutt’altro che plebiscitaria, oltretutto così dimostrando l’esistenza di un qualche scollamento tra il Paese legale e quello reale, che più non si rispecchia nel primo.</p>
<p>Insomma, c’è da chiedersi se questo taglio di poltrone, com’è stato chiamato anche sceneggiandolo in termini alquanto volgari, possa avere interrotto quel filo che lega la nostra piccola quota di sovranità all’effettiva possibilità di esercitarla, attraverso la delega che di volta in volta affidiamo al Parlamento perché, insieme alle altre Istituzioni del Paese, possa contribuire a tutelare i nostri inviolabili diritti costituzionali.</p>
<p>Tanto per esemplificare, pensiamo che spetti al Parlamento di garantire e giammai violare o consentire che siano violati: i nostri diritti individuali e sociali (art. 2 Cost.), la nostra dignità sociale ed eguaglianza legale (art. 3), il nostro effettivo diritto al lavoro o a una qualche attività (art. 4, 35 e segg.), la nostra autonomia territoriale (art. 5), la nostra minoranza linguistica (art. 6), la nostra cultura e il nostro ambiente paesistico, storico e artistico (art. 9), la nostra libertà personale (art. 13), il nostro domicilio (art. 14), la nostra corrispondenza (art. 15), la facoltà di circolare liberamente all’interno e verso l’estero (art. 16), di riunirci pacificamente (art. 17) e di associarci liberamente (art. 18) anche in sindacati (art. 39) e in partiti (art. 49), di scioperare (art. 40) e d’intraprendere (art. 41) e di possedere i frutti della nostra attività (art. 42), di esercitare il nostro culto religioso, quando l’avessimo (art.19 e 20), di manifestare il nostro pensiero in ogni modo (art. 21), di esercitare i nostri diritti di cittadinanza (art. 22), di proteggere i nostri diritti personali e patrimoniali (art. 23 e 24), di avere un giudice naturale precostituito (art, 25) e di non essere considerati colpevoli sino a sentenza definitiva (art. 27), di risparmiare (art. 47); di accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza (art. 50), e, last but not least, di esercitare liberamente l’eventuale mandato parlamentare (art. 67).</p>
<p>Un elenco imponente di diritti (e certo ne dimentico qualcuno), taluni considerati valori supremi, tali altri comunque fondamentali, che rende più che lecita la curiosità di chi si è chiesto se la riduzione del numero dei parlamentari ci abbia reso meno liberi di prima, e se per caso, dovendo condividere con tante più persone la nostra delega rappresentativa, non si sia in qualche modo diluita, e si sia quindi ridotta, anche la nostra piccola quota di sovranità nazionale.</p>
<p>E poi, se la domanda venisse posta alla Corte Costituzionale, nei modi e termini consentiti dall’Ordinamento, quale potrebbe esserne la risposta?</p>
<p>In verità, la Corte, al di là dell’espressa disposizione che rende immodificabile la forma repubblicana (art. 139 Cost.), si è più volte posta il problema dell’implicita immodificabilità dei principi supremi o dei valori fondanti, e ha più volte ritenuto che la loro tutela non si arresta neppure di fronte a una legge costituzionale che in qualche modo ne limiti la portata o li violi, e ciò sulla considerazione che la rappresentanza democratica, che pure nel voto trova la sua massima possibilità di espressione, tuttavia non si esaurisce in quello specifico momento, ma si estende anche a una serie di attività in cui ogni volta si manifesta concretamente la possibilità offerta dalla Costituzione di concorrere alla determinazione del nostro individuale vissuto, oltre che di quello della società cui apparteniamo e anche dell’Umanità cui siamo accomunati.</p>
<p>In fondo, lo sosteneva anche J. J. Rousseau, tanto evocato ai giorni nostri, quando affermava che s’inganna il popolo che ritiene d’esser libero per il solo fatto che può votare.</p>
<p>In questa direzione vanno proprio le pronunzie della Corte che s’iscrivono in un lungo percorso: iniziato, quasi timidamente, con le sentenze n. 30 e 31 del 1971, allorché è stato affermato in via di principio che la tutela dei valori costituzionali supremi non si arresta di fronte all’implicita copertura costituzionale delle leggi di attuazione dei Patti Lateranensi richiamati dall’art. 7 Cost.; è proseguito poi attraverso le successive sentenze su taluni Statuti delle autonomie regionali speciali e sullo stesso trattato istitutivo della CEE; e si è infine concluso con la sentenza 1146 del 15 dicembre 1988, in cui la Corte ha lapidariamente affermato che “La Costituzione italiana contiene alcuni principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali. Tali sono tanto i principi che la stessa Costituzione esplicitamente prevede come limiti assoluti al potere di revisione costituzionale, quale la forma repubblicana (art, 139 Cost.), quanto i principi che, pur non essendo espressamente menzionati fra quelli non assoggettabili al procedimento di revisione costituzionale, appartengono all’essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana”.</p>
<p>Certo, resta aperto il problema di come individuare in concreto, tra i tanti diritti esplicitamente affermati dalla Costituzione, quali possano essere implicitamente considerati come rispondenti ai valori supremi che li rendano irrevisionabili, e penso che la risposta più coerente con l’intera metodica liberaldemocratica della Costituzione sia quella di considerare come tali quelli che mirino a garantire i diritti universali degli esseri umani e la sovranità popolare, ma anche il pluralismo politico, la rappresentanza parlamentare, il suffragio universale, la separazione e il reciproco controllo tra i poteri, oltre che, ovviamente, i diritti esplicitamente affermati come inviolabili dalla stessa Costituzione.</p>
<p>A questo punto, a chi ha chiesto se la riduzione del numero dei parlamentari non si sia anche tradotta in un qualche vulnus a taluni dei principi supremi della democrazia rappresentativa, in termini che siano costituzionalmente giustiziabili, la mia risposta d’incorreggibile liberale mi porterebbe a dire che avverto questa riforma come se mi fosse stata sottratta una piccola porzione della mia quota di sovranità popolare, con una qualche violazione anche dei valori supremi della nostra Costituzione.</p>
<p>E tuttavia – salvo forse il caso della mancata tutela di alcune minoranze linguistiche particolarmente penalizzate (com’è il caso del Friuli V. G.), rispetto ad altre eccessivamente tutelate (com’è il caso del Trentino A. A.) – devo riconoscere che, di per sé, questa riduzione – avendo riguardato solo un terzo dei parlamentari, in termini che giudico sbagliati e scoordinati rispetto all’Ordinamento, ma che sono tuttavia opinabili – non sembra confliggere coi principi supremi dell’ordinamento costituzionale.</p>
<p>Certo, se domani qualche riformatore di turno pensare di attentare al supremo valore del libero mandato parlamentare, solennemente affermato nell’art. 67 della nostra Costituzione, come si è provato a fare nella scorsa Legislatura, esplicitamente (col ddl Cost. n. 2759-AS) o implicitamente (col ddl Cost. n. 196-AS), la mia conclusione sarebbe ben diversa, e penso che in tal caso la Corte Costituzionale potrebbe essere chiamata a dire la sua, come ha già fatto in passato con la sentenza 14 del 1964, nella quale ha affermato che “nessuna norma potrebbe legittimamente disporre che derivino conseguenze a carico del parlamentare per il fatto che egli abbia votato contro le direttive del partito”.</p>
<p>Chi oggi propone di introdurre il vincolo di mandato non si rende conto che esso rispondeva a una concezione meramente individuale-privatistica-corporativa della rappresentanza, tipica dell&#8217;ancien régime, ma addirittura risalente a epoche ancora più lontane, e fu travolto dalla Rivoluzione Francese a partire dalle Costituzioni del 1791 e del 1793, per essere poi introdotto nuovamente nel breve e sanguinoso periodo della Comune di Parigi (1871).</p>
<p>Non per niente, il vincolo fu ovviamente affermato anche nelle Costituzioni dell&#8217;URSS (art. 107 della Cost. 1936 e art. 142 Cost. 1947), per le quali il deputato aveva “l’obbligo di rendere conto del suo lavoro e del lavoro del Soviet agli elettori ed anche ai collettivi ed alle organizzazioni sociali che lo hanno presentato come candidato a deputato”, introducendo a tal fine un meccanismo di revoca affidato al voto palese delle strutture di base del PCUS (sindacati, Komsomol, organizzazioni sociali, collettivi di lavoro, etc.); e qualcosa del genere fu prevista anche negli altri Stati del socialismo reale: artt. 1, 5 e 87 Cost. Polonia 1952; artt. 56 e 57 Cost. D.D.R. 1974.</p>
<p>Sarebbe un brutto salto all’indietro, nel peggio di un passato assolutamente incompatibile con i valori supremi della nostra Costituzione, che il riformatore costituzionale di oggi dovrebbe accuratamente evitare di violare.</p>
<p>Così, tanto per risparmiarci un altro referendum, che, la prossima volta, potrebbe avere un esito ben diverso.</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Intervista all’avv. Vincenzo Palumbo sul Referendum</title>
		<link>https://www.fondazioneluigieinaudi.it/intervista-allavv-vincenzo-palumbo-sul-referendum/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enzo Palumbo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2020 13:46:18 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[referendum 2020]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Dopo la bufala dei risparmi e dopo l’eclatante bugia che il Parlamento italiano sarebbe quello con il miglior rapporto di rappresentatività rispetto alla popolazione, esiste una terza motivazione cara ai sostenitori del SI’ al referendum di domenica 20 e lunedì 21 settembre. Quella per cui, con meno parlamentari alla Camera (- 230) ed al Senato [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo la bufala dei risparmi e dopo l’eclatante bugia che il Parlamento italiano sarebbe quello con il miglior rapporto di rappresentatività rispetto alla popolazione, esiste una terza motivazione cara ai sostenitori del SI’ al referendum di domenica 20 e lunedì 21 settembre. Quella per cui, con meno parlamentari alla Camera (- 230) ed al Senato (- 115) il lavoro di deputati e senatori sarebbe più efficiente e di qualità. Anche questa volta ci chiediamo: “Ma è proprio così?”. Cosa dice la Storia? E’ la stessa domanda che si posto l’avvocato Enzo Palumbo che ha scritto un lungo intervento di ricostruzione storica sul tema, pubblicato sul sito della Fondazione Luigi Einaudi di cui è membro. L’avvocato Palumbo (Messina, 1939), assurto recentemente alle cronache nazionali per il caso della richiesta agli Atti del CTS (Comitato Tecnico Scientifico) negatigli inizialmente dal presidente Conte, è diventato in questo periodo un volto noto in TV per i suoi interventi a sostegno del NO al referendum. Esperto costituzionalista, l’avvocato Palumbo è stato Senatore della Repubblica dal 1983 al 1987 per il Partito Liberale Italiano, Segretario del Consiglio di Presidenza del Senato e membro delle Assemblee Parlamentari del Consiglio d’Europa e dell’Unione europea occidentale in rappresentanza del Parlamento italiano. Inoltre, dal 1988 al 1990 è stato membro del Consiglio Superiore della Magistratura. In questa intervista, l’avvocato Palumbo ripercorre la storia costituzionale e legislativa italiana che portò il Parlamento, nel 1962, a sostenere la necessità di aumentare a 315 il numero dei senatori fissato dall’Assemblea Costituente: “per consentire alla Camera alta di funzionare agevolmente”.</p>
<p><strong>D. Come siamo arrivati a fissare 630 deputati alla Camera e 315 al Senato? Solo al fine di “moltiplicare poltrone e clientes ben oltre la proporzione decisa dai Costituenti in base alla popolazione” come ha scritto Barbara Spinelli su Il Fatto del 13 settembre?</strong><br />
Palumbo. La Costituente aveva stabilito 1 deputato ogni 80.000 cittadini, 1 senatore ogni 200.000, poi, con la legge costituzionale n. 2 del 1963, in vista delle elezioni di quell’anno, stabilì in 630 il numero fisso per i deputati e in 315 quello per i senatori. Nella prima Legislatura eletta nel 1948, la Camera risultò composta da 573 deputati, in quella del 1949 il numerò lievitò a 580 e in quella del 1958 a 596. Alla vigilia delle elezioni del 1963, sulla base del censimento del 1961 che aveva censito una popolazione di 50.623.569 cittadini, si sapeva che, applicando i parametri stabiliti dalla Costituente, i deputati sarebbero comunque diventati 634 per cui la riforma del 1963 non fece altro che prenderne atto, anzi riducendo un po’ quel numero. Oggi, con una popolazione italiana di 60.483.973, alla scadenza naturale di questa Legislatura nel 2023, dopo il censimento del prossimo anno, se fosse ancora vigente quel parametro originario (1 deputato ogni 80.000) la Camera ne avrebbe almeno 756.</p>
<p><strong>D. Ed il Senato?</strong><br />
Palumbo. La riforma riguardò essenzialmente il Senato che vide la sua durata ridotta da sei a cinque anni, come per la Camera. Per quanto riguarda la sua composizione, il parametro fissato dai Costituenti aveva portato il Senato della prima Legislatura (1948-1953) a essere composto da appena 237 componenti elettivi e da circa 113 membri di diritto, nominati in forza della III disposizione transitoria della Costituzione. E fu solo con l’apporto dei senatori di diritto che in quella Legislatura si poté assicurare  la funzionalità della seconda Camera.</p>
<p><strong>D. La questione della funzionalità del Senato si pose, quindi, fin dall’inizio?</strong><br />
Palumbo. A partire dalla seconda Legislatura (1953-1958), la questione cominciò a complicarsi. Venuta a cessare quella integrazione transitoria, il Senato si trovò a operare con soli 243 membri elettivi (oltre 8 a vita), e si pose subito il problema della difficoltà di operare con numeri così ristretti, che rendevano problematica la partecipazione dei senatori ai lavori delle 11 commissioni permanenti di allora. Fu da qui che nacque l’esigenza di implementare adeguatamente il numero dei componenti elettivi: una discussione politica che si trascinò per tutta la seconda e la terza legislatura, sino all’approvazione della legge costituzionale n. 2-1963, il cui testo unificato era stato frutto dell’iniziativa legislativa del Governo e del sen. Luigi Sturzo che, per la verità, avrebbe voluto una riforma ancora più ampia.</p>
<p><strong>D. Ci fu un particolare gruppo politico che spinse per aumentare il numero degli eletti in Parlamento?</strong><br />
Palumbo. Assolutamente no. Di questa esigenza si fecero portatori tutti i gruppi parlamentari, dai comunisti sino agli ex fascisti, consapevoli che con quei numeri il Senato non avrebbe potuto assolvere compiutamente ai compiti di seconda Camera Legislativa della Repubblica, con poteri e compiti assolutamente eguali a quelli dell’altra Camera.</p>
<p><strong>D. Dove è documentato quanto lei afferma?</strong><br />
Palumbo. Nella discussione che si svolse nell’Aula del Senato il 16 gennaio 1962, quando venne approvato in prima deliberazione il testo unificato esitato dalla Commissione Speciale incaricata della questione (presieduta da due senatori a vita, prima Enrico De Nicola e poi Giuseppe Paratore)  che proponeva la riforma degli articoli 57, 59 e 60 della Costituzione, proprio quelli che sono stati ora modificati in minus dalle Camere di questa Legislatura e che gli italiani saranno chiamati a bocciare o confermare il 20 e 21 settembre. L’esigenza dell’aumento, condivisa da tutti i gruppi, venne allora evidenziata nell’unico intervento fatto in discussione generale dal socialista sen. Barbareschi, il quale ebbe a dichiarare che “il lavoro nostro si svolge specialmente nelle Commissioni, ed è indubbio che con 230 senatori (in effetti, all’inizio della III Legislatura i senatori eletti erano 243 + 8 a vita n. d. a.), la formazione di 11 commissioni comporta una tale riduzione del numero dei componenti di ciascuna di esse, che ben pochi colleghi possono essere presenti alle varie deliberazioni man mano adottate dalle commissioni stesse, mentre in generale il lavoro che vi si svolge diviene faticoso e spesso faticosissimo… Dunque il compito degli attuali componenti delle Commissioni si rivela difficile e quasi”E il ministro di Grazia e Giustizia Gonnella, intervenuto dopo il relatore, ebbe a manifestare la sua condivisione circa “l’opportunità di aumentare il numero dei senatori per le ragioni funzionali che sono state ampiamente illustrate e che sono a conoscenza degli onorevoli senatori”.</p>
<p><strong>D. Ma come si arrivò a definire il numero preciso di 315 senatori?</strong><br />
Palumbo. La proposta inizialmente esitata era stata quella di calibrare il rapporto parlamentari/popolazione in modo che i deputati, uno ogni 80.000 (o frazione superiore a 40.000), non fossero comunque più di 600, e i senatori, nel nuovo rapporto di uno ogni 180.000 (o frazione superiore a 90.000), non fossero comunque più di 300. La Camera non condivise tale impostazione e, tenuto conto che i deputati eletti nelle successive elezioni sarebbero stati comunque più di 630, optò per la scelta di questo numero fisso per la Camera e di 315 per il Senato, in termini poi confermati nelle seconde deliberazioni di entrambe le Camere. È interessante in proposito, anche ai fini del dibattito di oggi, quanto dichiarò nella seduta del 21 settembre 1962 – proprio il giorno conclusivo del prossimo referendum – il Ministro di Grazia e Giustizia di allora, Giacinto Bosco, dicendosi “sempre convinto che un’Assemblea legislativa dell’importanza della nostra, da un momento all’altro, cioè dal passaggio dalla 1a alla 2a Legislatura, fosse privata di 107 – in effetti erano stati all’inizio 113 – suoi componenti, mentre restavano immutate le alte funzioni dell’Assemblea stessa”, e infine tributando un doveroso omaggio alla “tenace, appassionata opera ….. del Presidente De Nicola, che fin dal 1951 istituì una Commissione di studio per l’integrazione del Senato, del Presidente Merzagora, che in questa come nella precedente Legislatura si è adoperato efficacemente per la risoluzione del problema, del Presidente Paratore, che ci ha sempre autorevolmente sorretto con i suoi saggi consigli, e che è riuscito a superare tutti i contrasti politici …  facendo anzi confluire sull’attuale testo i consensi unanimi dei Gruppi parlamentari”. E quando la riforma giunse all’esame della Camera per la seconda deliberazione, tutti gli oratori intervenuti ebbero cura di rammentare qual era stato e qual era lo scopo principale della riforma, quello cioè di assicurare la funzionalità del Senato, che l’esperienza – tanto per intenderci, il metodo sperimentale tanto caro a qualche sostenitore della riforma di oggi – aveva dimostrato essere messa a rischio proprio dalla sua ridotta composizione.</p>
<p><strong>D. A chi volesse approfondire l’argomento cosa consiglierebbe?</strong><br />
Palumbo. Chi volesse approfondire la questione, ne potrebbe trovare traccia negli interventi in Aula dell’on.  Tozzi Condivi, quando, nella sua relazione del 4 agosto 1962, affermò che “L’aumento doveva essere portato a un limite tale da rendere l’Assemblea di Palazzo Madama in condizioni di poter svolgere il pesante lavoro”, e nel successivo intervento del 7 agosto affermò che “Ci siamo trovati dinanzi a una necessità, la cui considerazione aveva animato tanto il disegno di legge quanto la proposta Sturzo, quella che il Senato potesse funzionare”, insistendo sul fatto che la riforma “aumenta il numero dei senatori a 315 per consentire alla Camera alta di funzionare agevolmente”.Toccò poi al Ministro Bosco, di concludere la discussione di quella seduta, affermando tra l’altro che “tutte le norme regolamentari che fatalmente devono riferirsi al numero dei componenti, partono dal presupposto di un numero di senatori superiore a 300… e il disegno di legge soddisfa anzitutto l’esigenza dell’integrazione del Senato, elevando il numero dei senatori elettivi da 247 a 315, cioè un numero fisso pari alla metà di quello dei deputati … poiché i risultati del censimento della popolazione dell’ottobre 1961 hanno già elevato a 630 il numero dei deputati per la prossima Legislatura ”.</p>
<p><strong>D. In conclusione, la decisione di aumentare a 315 i senatori non fu dettata da interessi personali.</strong><br />
Palumbo. Penso di avere sufficientemente dimostrato che i numeri attuali di deputati e senatori non sono nati dalla fantasia dei legislatori di allora o dalla loro volontà di aumentare le opportunità elettorali della politica, ma da reali esigenze di funzionalità. Penso, inoltre, che questa potrebbe essere l’occasione di paragonare la statura istituzionale e la credibilità politica dei riformatori di allora e di quelli di oggi. Per fidarsi, magari, più di “quelli di prima”, tanto per parafrasare un’espressione oggi in voga, indirizzando un garbato, ma fermo, “NO, grazie”, agli attuali supponenti riformatori che ci propinano le loro false motivazioni come nuove leggende metropolitane.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Beatrice Bardelli</strong></p>
<p><a href="https://www.toscanatoday.it/intervista-allavv-vincenzo-palumbo-sul-referendum-di-beatrice-bardelli/"><strong>Toscana Today</strong></a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.fondazioneluigieinaudi.it/intervista-allavv-vincenzo-palumbo-sul-referendum/">Intervista all’avv. Vincenzo Palumbo sul Referendum</a> proviene da <a href="https://www.fondazioneluigieinaudi.it">Fondazione Luigi Einaudi</a>.</p>
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		<title>Il taglio dei parlamentari è davvero una riforma puntuale? Scrive Enzo Palumbo</title>
		<link>https://www.fondazioneluigieinaudi.it/il-taglio-dei-parlamentari-e-davvero-una-riforma-puntuale-scrive-enzo-palumbo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enzo Palumbo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2020 14:11:32 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[referendum 2020]]></category>
		<category><![CDATA[referendum 2020 articolo]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Se prevarranno i Sì, come non mi auguro, nulla garantisce che le modifiche necessariamente collegate al taglio dei parlamentari si facciano realmente. Per precauzione meglio bocciare il referendum, con un sonoro No, come suggerito dalla Fondazione Einaudi. Il commento dell&#8217;avvocato Enzo Palumbo Insomma, sta per finire! E, a oggi, non sappiamo come finirà questa vicenda [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.fondazioneluigieinaudi.it/il-taglio-dei-parlamentari-e-davvero-una-riforma-puntuale-scrive-enzo-palumbo/">Il taglio dei parlamentari è davvero una riforma puntuale? Scrive Enzo Palumbo</a> proviene da <a href="https://www.fondazioneluigieinaudi.it">Fondazione Luigi Einaudi</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><em>Se prevarranno i Sì, come non mi auguro, nulla garantisce che le modifiche necessariamente collegate al taglio dei parlamentari si facciano realmente. Per precauzione meglio bocciare il referendum, con un sonoro No, come suggerito dalla Fondazione Einaudi. Il commento dell&#8217;avvocato Enzo Palumbo</em></p>
<p>Insomma, sta per finire! E, a oggi, non sappiamo come finirà questa vicenda del referendum sulla modifica costituzionale che, con qualche punta di volgarità, è stata definita “taglio dei parlamentari”, quando invece si tratta di un vera e propria ferita inferta alla rappresentanza democratica.</p>
<p>E ci siamo arrivati grazie all’iniziativa della Fondazione Einaudi e in particolare del suo presidente Giuseppe Benedetto, che, sfidando l’impopolarità e vincendo l’iniziale indifferenza di commentatori e politici, ha promosso la costituzione del Comitato NoiNO, affidandone la presidenza all’avv. Andrea Pruiti Ciarello, e ha convinto ben 71 senatori, molti dei quali avevano votato la riforma, che era opportuno coinvolgere i cittadini in una scelta che sembrava scontata e che poi gli approfondimenti scientifici di quasi tutta l’Accademia e di buona parte della Politica hanno dimostrato essere uno snodo fondamentale per la vita democratica del Paese.</p>
<p>In questi mesi non sono mancati i commenti, le interviste, gli interventi, e in gran parte per il No, perché in fondo la difesa del Sì è stata lasciata, addirittura con qualche importante defezione, ai dirigenti del M5S che l’avevano sin dall’inizio fortemente voluta come un tassello importante del loro dichiarato disegno politico, teso a scardinare la democrazia rappresentativa, coessenziale alla democrazia liberale, per sostituirla con la democrazia eterodiretta da qualche algoritmo, se non addirittura affidata al sorteggio.</p>
<p>E, siccome in questi mesi ho preso l’abitudine di valutare e all’occorrenza contestare le ragioni dei pochi studiosi, che si sono pronunziati per il Sì – taluni con un entusiasmo direttamente proporzionale alla loro appartenenza partitica, altri quasi con sofferenza e per ragioni che sfuggono – mi sembra ora il caso di pensare a questi ultimi e a quella che sembra essere l’unica motivazione che li ha infine convinti.</p>
<p>È il caso del mio concittadino Michele Ainis, che, dopo un’iniziale perplessità, da ultimo, scrivendo su Repubblica del 9 settembre, sembra essersi persuaso per il Sì avendo riflettuto sul fatto che questa volta, a differenza degli altri referendum del 2006 e del 2016, avrebbe il pregio di essere una riforma puntuale, cioè su una sola questione, mentre nelle precedenti occasioni si trattava di modificare una congerie di norme, che, per la loro diversità, potevano ingenerare contrastanti valutazioni.</p>
<p>Tanto per dirne una, quanto alla riforma del 2016, che pure ho fortemente osteggiato, se appena fosse stato possibile avrei volentieri votato per l’abrogazione del Cnel, che un’esperienza pluridecennale ha dimostrato essere assolutamente inutile.</p>
<p>E veniamo all’oggi.</p>
<p>Ainis sostiene che questa voluta dai grillini e subìta dagli altri partiti riguarda soltanto il numero dei parlamentari e quindi consente di dare un giudizio di merito su una singola questione, senza coinvolgerne altre sulle quali si potrebbe invece dissentire.</p>
<p>Messa in punto di metodo, come fa Ainis, si potrebbe anche convenire sull’unico pregio di questa riforma, se non fosse che le cose non stanno così, trattandosi invece di una riforma che è, sì, specifica, ma tutt’altro che puntuale, perché non tiene conto del fatto che la riduzione del numero dei parlamentari trascina con sé un’altra serie di norme strettamente collegate, e che tuttavia resteranno allo stato immutate, come se la riduzione dei parlamentari non ci fosse stata.</p>
<p>Insomma, è una riforma disorganica e incompleta, e proprio per questo rischia di fare collassare il sistema politico complessivo che si regge proprio sull’attuale composizione numerica delle Camere.</p>
<p>Gli esempi sono a portata di mano, se appena si ha la pazienza di indagare un po’ sul complesso di norme costituzionali, elettorali e regolamentari che vi sono strettamente collegate.</p>
<p>Seguendo la gerarchia delle fonti, basterebbe osservare che al plenum delle Camere per l’elezione del Presidente della Repubblica (art. 83 Cost.) concorrono attualmente 58 delegati regionali (3 per ciascuna delle 19 Regioni e 1 per la Val d’Aosta), per cui, passando da un rapporto di 58 contro 945 (= 6,14%) a un rapporto di 58 contro 600 (= 9,67%), il peso dei parlamentari eletti direttamente dai cittadini calerà di oltre un terzo; e la stessa cosa accadrà rispetto al peso degli attuali 5 senatori a vita e di diritto (l’ex presidente Napolitano), che passerà dal 6,31% al 9,90%; e né l’uno né l’altro risultato vanno certo nel segno di una maggiore partecipazione dei cittadini rispetto a una scelta così importante, che oltretutto, via via che passano i mesi, diventa sempre più vicina.</p>
<p>Non potendo escludere dal plenum i senatori a vita e di diritto, e invece allo scopo di ridurre il peso percentuale dei delegati regionali, l’attuale maggioranza parlamentare ha in animo di fare approvare, con le consuete due deliberazioni conformi, la proposta di legge n. 2238-AC che si propone di modificare l’art. 83 Cost., portando a due i delegati eleggibili in ciascuna regione e pur sempre continuando a garantire “la rappresentanza delle minoranze”; un risultato, questo, facilmente assicurabile se i delegati sono tre, ma chiaramente impossibile riducendoli a due, a meno di non attribuirli in parti eguali alle maggioranze e alle minoranze consiliari, e così finendo ingiustamente per penalizzare le prime e premiare le seconde, e comunque violando un principio elementare di democrazia liberale, e cioè la corretta rappresentatività delle delegazioni regionali che andranno a partecipare all’elezione del Presidente della Repubblica.</p>
<p>Dove si vede che, anche al diavoletto costituzionale talvolta capita di fare la pentola, ma non il coperchio.</p>
<p>La stessa proposta tende poi a modificare anche l’art. 57 Cost., sostituendo l’attuale base regionale per l’elezione dei senatori con un’imprecisata base circoscrizionale, che dovrebbe mitigare le soglie di accesso naturali per conquistare un seggio pieno, già oggi molto alte (da un minimo del 3,23 % per la Lombardia a un massimo del 20% per Friuli, Liguria, Umbria, Marche, Abruzzo, Sardegna), e che diverrebbero proibitive con un minore numero di senatori eleggibili, per cui in alcune regioni finiranno per essere rappresentati solo i primi due partiti.</p>
<p>E ciò senza pensare che, mentre la base regionale è territorialmente individuata e, nell’interpretazione corrente, non suscettibile di arbitrarie interpretazioni, il nuovo testo proposto si presterebbe alle infinite manipolazioni del legislatore ordinario, tese a favorire un territorio (come è già accaduto per il Trentino Alto Adige) e a penalizzarne un altro.</p>
<p>Quando invece la soluzione corretta sarebbe stata a portata di mano, stabilendo anche per il Senato, come già per la Camera, un’unica circoscrizione nazionale nella quale individuare il numero di senatori spettanti a ciascuna lista, salvo poi ripartirli sulla base del migliore risultato percentuale nelle singole regioni, come per altro avevano ipotizzato taluni autorevoli Costituenti (le dichiarazioni di allora di Bozzi e Nitti, ma anche alcuni autorevoli scritti di oggi: cfr., Fusaro e Rubechi, in Commentario alla Costituzione, sub art. 57, n.1.3, pag. 1146: Chiaramonte, Osservatorio sulle Fonti, anno X, fasc. 1/2017, pag. 6-7), e come per altro, più di recente, era stato previsto nel ddl 2352-AC della scorsa Legislatura (il c. d. tedeschellum), poi abbandonato per il più comodo “rosatellum”.</p>
<p>Se poi passiamo a riflettere non solo sull’attuale legge elettorale, ma anche su quella che si prospetta, anche i sostenitori del “taglio” sostengono che quella attuale, col voto vincolato tra candidature uninominali e circoscrizionali, provocherebbe forti distorsioni maggioritarie, consentendo alla più forte delle minoranze uscita dalle urne di conquistare ben più della maggioranza assoluta nelle Camere, e, in quelle ridotte, forse anche la maggioranza qualificata dei due terzi (137 senatori, 267 deputati), così consentendo ulteriori riforme costituzionali senza neppure passare per la via referendaria.</p>
<p>E tuttavia, anche su questa ulteriore necessaria riforma perequativa, strettamente collegata alla riduzione dei parlamentari, si sa soltanto che è stato da ultimo approvato un testo unificato (il c. d. “brescellum”) sul quale non c’è alcun effettivo accordo politico, e che quindi resta allo stato di una semplice aspettativa.</p>
<p>E, così procedendo, si finisce per fare dipendere il presunto buon esito di una riforma costituzionale dall’esito futuro e incerto di una legge ordinaria come quella elettorale, con un’inversione di ruolo che fa dubitare della saggezza e della previdenza degli attuali legislatori.</p>
<p>Se poi passiamo a riflettere sulle conseguenze che il “taglio” avrà sui regolamenti parlamentari, c’è da mettersi le mani alla testa per non perderla del tutto.</p>
<p>Basti pensare ai numeri fissi stabiliti per la composizione dei gruppi parlamentari (20 alla Camera, 10 al Senato), che ovviamente diventeranno proibitivi per i partiti minoritari, e poi alla composizione delle 14 Commissioni permanenti di Camera e Senato, che dovrebbero rispecchiare la proporzionalità delle rispettive assemblee (art. 72, c. 3, Cost.) in termini che diverranno praticamente impossibili già oggi alla Camera, dove ogni deputato può essere designato per Regolamento (art. 19, c. 3) in una sola Commissione, ma anche al Senato, i cui membri, eventualmente designati in più Commissioni, sarebbero costretti a saltare quotidianamente da una all’altra, perdendo il filo delle discussioni e, se capita, anche il momento delle deliberazioni.</p>
<p>C’è poi la questione dei quorum percentuali fissati per l’elezione degli istituti di garanzia (Presidente della Repubblica, Corte Costituzionale, Csm), che, seppure automaticamente riproporzionati, saranno anche più facilmente raggiungibili dalla maggioranza parlamentare anche senza il concorso della minoranza; come resta allo stato irrisolta la questione dei numeri fissi per il concreto svolgimento dell’attività parlamentare, che appaiono oggi ragionevoli in relazione all’attuale composizione numerica delle Camere, ma che domani saranno proibitivi per i gruppi minori.</p>
<p>Facendo un veloce controllo sul Regolamento del Senato, si può constatare che oggi occorrono:</p>
<p>– 8 senatori per la richiesta in Commissione di discutere in assemblea i criteri informatori cui deve attenersi una Commissione cui sia stato assegnato un ddl in sede redigente (art. 36, c. 2);</p>
<p>– rispettivamente 3 o 5 senatori per la richiesta di votazioni nominali o segrete nelle Commissioni in sede deliberante o redigente (art. 41. c. 1 e 42, c. 1);</p>
<p>– 8 senatori per la richiesta in Commissione d’inserimento nel calendario dei lavori di nuovi argomenti (art. 55, c. 7):</p>
<p>– e altrettanti per proporre l’inversione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno (art. 56, c. 3);</p>
<p>– come anche per chiedere di discutere o votare in Assemblea su argomenti non iscritti all’o. d. g. (art. 56, c. 4);</p>
<p>– 20 senatori per la dichiarazione d’urgenza per i ddl già approvati in prima lettura nella precedente Legislatura (art. 81, c. 1);</p>
<p>– 8 senatori per la richiesta di riapertura della discussione su ulteriori dichiarazioni del Governo (art. 99, c. 2);</p>
<p>– e altrettanti per la richiesta di chiusura anticipata della discussione generale (art. 99, c. 3);</p>
<p>– come anche per la presentazione, durante la seduta, di emendamenti correlati ad altri emendamenti (art. 100, c. 5);</p>
<p>– e per la richiesta di apertura di un dibattito sulle comunicazioni del Governo (art. 105, c. 1);</p>
<p>– 15 senatori per la richiesta di votazione nominale o a scrutinio segreto (art. 113, c. 2);</p>
<p>– e altrettanti per la richiesta di votazione nominale con appello (art. 116, c. 1);</p>
<p>– 8 senatori per la ripresentazione in Assemblea degli oo. dd. gg. respinti in Commissione sulla Legge di Bilancio (art.127, c. 2);</p>
<p>– addirittura 20 senatori per la presentazione in Assemblea di oo. dd. gg. in difformità dalle proposte della Giunta delle elezioni e delle immunità sulle domande di autorizzazione a procedere per i reati ministeriali;</p>
<p>– 8 senatori per la richiesta di discussione nella 14a Commissione di affari e relazioni concernenti l’Ue.;</p>
<p>– altrettanti per la presentazione di mozioni intese a promuovere una deliberazione (art. 157, c. 1);</p>
<p>– addirittura 20 senatori per la richiesta di seduta segreta in sede di discussione del bilancio del Senato (art. 157, c. 2);</p>
<p>– 8 senatori per chiedere di stralciare e votare separatamente le modifiche al regolamento del Senato (art. 167, c. 6).</p>
<p>Un lungo elenco, in cui ho rischiato di dimenticare qualcosa, che rende evidente come in un nuovo Senato di appena 200 membri elettivi sarà particolarmente difficile per qualsiasi formazione politica minoritaria la possibilità di fare valere le prerogative che spettano ai parlamentari nell’esercizio della loro fondamentale funzione legislativa e di controllo sugli atti del governo; mentre, a loro volta, i partiti di maggioranza non avranno alcun interesse a comporre la maggioranza assoluta necessaria per modificare il Regolamento (art. 167, c. 5) per rendere meno arduo il compito delle minoranze.</p>
<p>Ho fermato la mia attenzione sul regolamento del Senato, ma chi vorrà allargare l’indagine anche a quello della Camera potrà agevolmente consultare le tavole di raffronto tra gli articoli dei due Regolamenti, che i diligenti Uffici del Senato hanno avuto cura di inserire in calce al testo.</p>
<p>A questo punto sarà più agevole comprendere come questa riforma costituzionale, pur investendo solo i numeri dei componenti delle Camere, è tutt’altro che puntuale, ma è invece foriera di problemi che è lecito dubitare possano essere risolti dagli attuali frettolosi legislatori.</p>
<p>Se i proponenti avessero voluto fare una vera riforma organica, pur nella sua specificità, oltre ad approvare una nuova e più democratica legge elettorale, avrebbero dovuto contemporaneamente revisionare in coerenza le norme costituzionali strettamente collegate coi numeri dei parlamentari, e avrebbero anche dovuto modificare in prevenzione alcune norme regolamentari destinate a entrare in vigore se e quando la riforma costituzionale fosse divenuta efficace.</p>
<p>In fondo, quanto alla legge elettorale, è proprio ciò che è stato fatto in passato quando è stata approvata la legge elettorale 52-2015 (italicum), destinata a entrare in vigore all’esito positivo del referendum del 2016; ed è ciò che hanno parzialmente fatto addirittura gli stessi autori di quest’ultima riforma, allorché hanno fatto approvare in prevenzione la legge 51-2019, per assicurare l’applicabilità dell’attuale legge elettorale indipendentemente dal numero dei parlamentari.</p>
<p>Ed è anche ciò che ancora oggi si sta tentando di fare con la proposta n. 2238-C di modifica degli art. li 57 e 83 Cost, la cui efficacia resta differita al momento dell’eventuale vittoria del Sì al referendum di domenica e lunedì prossimi.</p>
<p>Se prevarranno i Sì, come non mi auguro, nulla garantisce che le modifiche necessariamente collegate al taglio dei parlamentari si facciano realmente e in termini coerenti col nuovo assetto delle Camere, per cui, un elementare principio di precauzione dovrebbe portare gli italiani a bocciare, con un sonoro No, una riforma nata con l’unico obiettivo di ferire il Parlamento, quale simbolo della Democrazia Liberale, che invece la Fondazione Einaudi, con la sua iniziativa, ha provato a difendere.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="https://formiche.net/2020/09/taglio-parlamentari-riforma-2/">Qui il link all&#8217;articolo di <strong>Formiche</strong></a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.fondazioneluigieinaudi.it/il-taglio-dei-parlamentari-e-davvero-una-riforma-puntuale-scrive-enzo-palumbo/">Il taglio dei parlamentari è davvero una riforma puntuale? Scrive Enzo Palumbo</a> proviene da <a href="https://www.fondazioneluigieinaudi.it">Fondazione Luigi Einaudi</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>I falsi argomenti del “si” bastano per votare “NO”! Ma ci vuole anche un po’ di storia costituzionale</title>
		<link>https://www.fondazioneluigieinaudi.it/i-falsi-argomenti-del-si-bastano-per-votare-no-ma-ci-vuole-anche-un-po-di-storia-costituzionale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enzo Palumbo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2020 20:51:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non categorizzato]]></category>
		<category><![CDATA[enzo palumbo]]></category>
		<category><![CDATA[referendum 2020]]></category>
		<category><![CDATA[referendum 2020 articolo]]></category>
		<category><![CDATA[referendum costituzionale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Chi ha promosso e votato la riduzione dei parlamentari e ora, al netto dei pentimenti via via crescenti, ancora sostiene il SI, motiva le sue convinzioni con tre argomenti. La prima motivazione, per la verità la meno nobile (anche per la sceneggiata populista e piuttosto volgare del taglio delle. “poltrone”) è quella di un presunto [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.fondazioneluigieinaudi.it/i-falsi-argomenti-del-si-bastano-per-votare-no-ma-ci-vuole-anche-un-po-di-storia-costituzionale/">I falsi argomenti del “si” bastano per votare “NO”! Ma ci vuole anche un po’ di storia costituzionale</a> proviene da <a href="https://www.fondazioneluigieinaudi.it">Fondazione Luigi Einaudi</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Chi ha promosso e votato la riduzione dei parlamentari e ora, al netto dei pentimenti via via crescenti, ancora sostiene il SI, motiva le sue convinzioni con tre argomenti.</p>
<p>La prima motivazione, per la verità la meno nobile (anche per la sceneggiata populista e piuttosto volgare del taglio delle. “poltrone”) è quella di un presunto risparmio che secondo i sostenitori del “taglio dei parlamentari” ammonterebbe a 90 milioni l’anno, e quindi quasi mezzo miliardo per l’intera legislatura; di questa favola ha già fatto sommaria giustizia Carlo Cottarelli, dimostrando che il risparmio, dedotte le imposte comunque restituite allo Stato, si ridurrebbe a circa 57 milioni l’anno, pari allo 0,007% della spesa pubblica, quasi un euro per italiano, che potrebbe così teoricamente pagarsi un caffè in più ogni anno, forse qualche centesimo in più se si escludono i neonati ai quali il caffè farebbe male.</p>
<p>La seconda motivazione, più seria ma altrettanto infondata – sul cui scivoloso specchio ha provato ad arrampicarsi anche qualche eminente personalità, nello stupore di quasi tutta la comunità scientifica– è quello secondo cui quello italiano sarebbe oggi in Europa il parlamento col migliore rapporto di rappresentatività rispetto alla popolazione, quando invece gli uffici studi di Camera e Senato (dossier 71-06 del 2019 e 280 del 2020) hanno evidenziato che nella graduatoria dei paesi UE, l’Italia si colloca al 24° posto su 28, e domani ne diventerà il fanalino di coda.</p>
<p>La terza motivazione è che un minore numero di parlamentari renderebbe più efficiente il lavoro di deputati e senatori e migliorerebbe la qualità del lavoro legislativo e del controllo sull’attività di governo, e viene sostenuta con affermazioni tanto stentoree quanto prive della benché minima dimostrazione concreta, una vera e propria petizione di principio.</p>
<p>Essendomi occupato più volte delle prime due motivazioni, tanto palesemente false che da sole basterebbero per indurre a votare NO al referendum, proverò ora a occuparmi anche della terza, e per farlo utilizzerò qualche riferimento storico e qualche numero, allo scopo di rinfrescare la memoria a chi mostra di averla perduta, e di far conoscere qualcosa in più a chi non s’è mai preoccupato di studiare un po’ prima di parlare e trinciare giudizi.</p>
<p>Fatto sta che sino a ora nessuno si è chiesto il come e il perché si sia giunti alla determinazione del numero attuale dei parlamentari, che la Costituente aveva stabilito in numero variabile (1 deputato ogni 80.000 cittadini, 1 senatore ogni 200.000), e che poi con legge costituzionale n. 2 del 1963, in vista delle elezioni di quell’anno, stabilì nel numero fisso di 630 per i deputati e di 315 per i senatori.</p>
<p>Nella prima Legislatura, quella eletta nel 1948, la Camera risultò composta da 573 deputati, e nella Legislatura successiva il numerò lievitò a 580, e in quella eletta nel 1958 a 596, mentre alla vigilia delle elezioni del 1963, sulla base del censimento del 1961 che aveva censito una popolazione di 50.623.569 cittadini, si sapeva che, applicando i parametri stabiliti dalla Costituente, i deputati sarebbero comunque diventati 634 per cui la riforma del 1963 non fece altro che prenderne atto, anzi riducendo un po’ quel numero.</p>
<p>Ed è qui appena il caso di osservare che, essendo la popolazione italiana già oggi di 60.483.973 (cfr. dossier 280-2020 Ufficio Studi Senato, pag. 48), alla scadenza naturale di questa Legislatura nel 2023, dopo il censimento del prossimo anno, se fosse ancora vigente quel parametro originario (un deputato ogni 80.000) la Camera ne avrebbe oggi almeno 756, se non di più.</p>
<p>La riforma riguardò quindi essenzialmente il Senato, che vide la sua durata ridotta da sei a cinque anni, come per la Camera, mentre, quanto alla sua composizione, il parametro fissato dai Costituenti aveva portato il Senato della prima Legislatura (1948-1953) a essere composto da appena 237 componenti elettivi e da circa 113 membri di diritto, nominati in forza della III disposizione transitoria della Costituzione; e fu solo con l’apporto dei senatori di diritto che in quella Legislatura si poté assicurare  la funzionalità della seconda Camera.</p>
<p>La questione cominciò a complicarsi a partire dalla seconda Legislatura (1953-1958), quando, venuta a cessare quella transitoria integrazione, il Senato si trovò a operare con soli 243 membri elettivi (oltre 8 a vita), e si pose subito il problema della difficoltà di operare con numeri così ristretti, che rendevano problematica la partecipazione dei senatori ai lavori delle 11 commissioni permanenti di allora</p>
<p>E fu da qui che nacque l’esigenza di implementare adeguatamente il numero dei componenti elettivi, una discussione politica che si trascinò per tutta la seconda e la terza legislatura, sino all’approvazione di quella che sarebbe stata la legge costituzionale n. 2-1963, il cui testo unificato era stato frutto dell’iniziativa legislativa del Governo e del sen. Luigi Sturzo, poi deceduto nel corso dei lavori, e che per la verità avrebbe voluto una riforma ancora più ampia.</p>
<p>Di questa esigenza si fecero portatori tutti i gruppi parlamentari, dai comunisti sino agli ex fascisti, consapevoli che con quei numeri il Senato non avrebbe potuto assolvere compiutamente ai compiti di seconda Camera Legislativa della Repubblica, con poteri e compiti assolutamente eguali a quelli dell’altra Camera.</p>
<p>Se ne può trovare una traccia evidente nella discussione che si svolse nell’Aula del Senato il 16 gennaio 1962, quando venne approvato in prima deliberazione il testo unificato esitato dalla Commissione Speciale incaricata della questione (presieduta da due senatori a vita, prima Enrico De Nicola e poi Giuseppe Paratore)  che proponeva la riforma degli articoli 57, 59 e 60 della Costituzione, proprio quelli che sono stati ora modificati <em>in minus</em> dalle Camere di questa Legislatura e che gli italiani saranno chiamati a bocciare o confermare il 20 e 21 settembre.</p>
<p>L’esigenza dell’aumento, condivisa da tutti i gruppi, venne allora evidenziata nell’unico intervento fatto in discussione generale dal socialista sen. Barbareschi, il quale ebbe a dichiarare che “<em>i</em><em>l lavoro nostro si svolge specialmente nelle Commissioni, ed è indubbio che con 230 senatori</em> (in effetti, all’inizio della III Legislatura i senatori eletti erano 243 + 8 a vita n. d. a.)<em>, la formazione di 11 commissioni comporta una tale riduzione del numero dei componenti di ciascuna di esse, che ben pochi colleghi possono essere presenti alle varie deliberazioni man mano adottate dalle commissioni stesse, mentre in generale il lavoro che vi si svolge diviene faticoso e spesso faticosissimo&#8230; Dunque il compito degli attuali componenti delle Commissioni si rivela difficile e quasi</em>”</p>
<p>E il ministro di Grazia e Giustizia Gonnella, intervenuto dopo il relatore, ebbe a manifestare la sua condivisione circa “<em>l’opportunità di aumentare il numero dei senatori per le ragioni funzionali che sono state ampiamente illustrate e che sono a conoscenza degli onorevoli senatori</em>”.</p>
<p>Nell’occasione, la proposta inizialmente esitata era stata quella di calibrare il rapporto parlamentari/popolazione in modo che i deputati, confermando quello di uno ogni 80.000 (o frazione superiore a 40.000), non fossero comunque più di 600, e i senatori, nel nuovo rapporto di uno ogni 180.000 (o frazione superiore a 90.000), non fossero comunque più di 300.</p>
<p>La Camera non condivise tale impostazione e, tenuto conto che i deputati eletti nelle successive elezioni sarebbero stati comunque più di 630, optò per la scelta di questo numero fisso per la Camera e di 315 per il Senato, in termini poi confermati nelle seconde deliberazioni di entrambe le Camere.</p>
<p>È interessante in proposito, anche ai fini del dibattito di oggi, quanto ebbe a dichiarare nella seduta del 21 settembre 1962 (proprio il giorno conclusivo del prossimo referendum) il Ministro di Grazia e Giustizia di allora, Giacinto Bosco, dicendosi “<em>sempre convinto che un’Assemblea legislativa dell’importanza della nostra, da un momento all’altro, cioè dal passaggio dalla 1<sup>a</sup> alla 2<sup>a</sup> Legislatura, fosse privata di 107 </em>(in effetti erano stati all’inizio 113, n. d. a.)<em> suoi componenti, mentre restavano immutate le alte funzioni dell’Assemblea stessa</em>”, e infine tributando un doveroso omaggio alla “<em>tenace, appassionata opera &#8230;.. del Presidente De Nicola, che fin dal 1951 istituì una Commissione di studio per l’integrazione del Senato, del Presidente Merzagora, che in questa come nella precedente Legislatura si è adoperato efficacemente per la risoluzione del problema, del Presidente Paratore, che ci ha sempre autorevolmente sorretto con i suoi saggi consigli, e che è riuscito a superare tutti i contrasti politici &#8230;  facendo anzi confluire sull’attuale testo i consensi unanimi dei Gruppi parlamentari</em>”.</p>
<p>E poi proseguì: “<em>Ma l’albo d’onore di questa riforma non sarebbe completo se non ricordassi, &#8230; , anche il senatore Sturzo, il cui nome è presente in quest’Aula non soltanto sul frontespizio del disegno di legge, ma soprattutto nei nostri cuori; e se non ricordassi altresì l’onorevole Alcide De Gasperi che, durante i suoi lunghi anni di Governo non mancò mai di incoraggiare ed assecondare gli studi per l’integrazione del Senato</em>”.</p>
<p>E quando la riforma giunse all’esame della Camera per la seconda deliberazione, tutti gli oratori intervenuti ebbero cura di rammentare qual era stato e qual era lo scopo principale della riforma, quello cioè di assicurare la funzionalità del Senato, che l’esperienza (tanto per intenderci, il metodo sperimentale tanto caro a qualche sostenitore della riforma di oggi) aveva dimostrato essere messa a rischio proprio dalla sua ridotta composizione.</p>
<p>Chi volesse approfondire la questione, ne potrebbe trovare traccia negli interventi in Aula dell’on.  Tozzi Condivi, quando, nella sua relazione del 04 agosto 1962, affermò che “<em>L’aumento doveva essere portato a un limite tale da rendere l’Assemblea di Palazzo Madama in condizioni di poter svolgere il pesante lavoro</em>”, e nel successivo intervento del 07 agosto affermò che “<em>Ci siamo trovati dinanzi a una necessità, la cui considerazione aveva animato tanto il disegno di legge quanto la proposta Sturzo, quella che il Senato potesse funzionare</em>”, insistendo sul fatto che la riforma “<em>aumenta il numero dei senatori a 315 per consentire alla Camera alta di funzionare agevolmente</em>”.</p>
<p>Toccò poi al Ministro Bosco, di concludere la discussione di quella seduta, affermando tra l’altro che “<em>tutte le norme regolamentari che fatalmente devono riferirsi al numero dei componenti, partono dal presupposto di un numero di senatori superiore a 300</em>… <em>e il disegno di legge soddisfa anzitutto l’esigenza dell’integrazione del Senato, elevando il numero dei senatori elettivi da 247 a 315, cioè un numero fisso pari alla metà di quello dei deputati &#8230; poiché i risultati del censimento della popolazione dell’ottobre 1961 hanno già elevato a 630 il numero dei deputati per la prossima Legislatura </em>”.</p>
<p>Penso di avere sufficientemente dimostrato che i numeri attuali di deputati e senatori non sono nati dalla fantasia dei legislatori di allora o dalla loro volontà di aumentare le opportunità elettorali della politica, ma da reali esigenze di funzionalità, che oggi, semmai, sono ancora maggiori, per via della bulimia dovuta alle infinite leggi-provvedimento di oggi, fatte di decine di migliaia di articoli e commi, cui le nuove tecnologie digitali possono apportare un rilevante supporto tecnico, giammai d’intelligenza e di capacità politica.</p>
<p>Penso che chi ha avuto la pazienza di leggere questa nota sin qui, potrà agevolmente paragonare la statura istituzionale e la credibilità politica dei riformatori di allora e di quelli di oggi, e trarne magari occasione di qualche riflessione che induca a fidarsi più di “quelli di prima”, tanto per parafrasare un’espressione oggi in voga, indirizzando un garbato, ma fermo, “NO, grazie”, agli attuali supponenti riformatori che ci propinano le loro false motivazioni come nuove leggende metropolitane.</p>
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		<title>Quel che capita quando i 5 stelle rincorrono Einaudi</title>
		<link>https://www.fondazioneluigieinaudi.it/quel-che-capita-quando-i-5-stelle-rincorrono-einaudi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enzo Palumbo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2020 18:55:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[riFLEssioni]]></category>
		<category><![CDATA[enzo palumbo]]></category>
		<category><![CDATA[luigi einaudi]]></category>
		<category><![CDATA[m5s]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Quando qualcuno ricorre a citazioni antiche per adattarle alla situazione del momento, provando a utilizzarle a sostegno delle proprie convinzioni, corre di solito due rischi: il primo, generico, perché prescinde dal contesto politico in cui quelle parole furono pronunziate, mentre il secondo è più specifico, perché di solito si ferma alla citazione senza andare a [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.fondazioneluigieinaudi.it/quel-che-capita-quando-i-5-stelle-rincorrono-einaudi/">Quel che capita quando i 5 stelle rincorrono Einaudi</a> proviene da <a href="https://www.fondazioneluigieinaudi.it">Fondazione Luigi Einaudi</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'times new roman', times, serif;">Quando qualcuno ricorre a citazioni antiche per adattarle alla situazione del momento, provando a utilizzarle a sostegno delle proprie convinzioni, corre di solito due rischi: il primo, generico, perché prescinde dal contesto politico in cui quelle parole furono pronunziate, mentre il secondo è più specifico, perché di solito si ferma alla citazione senza andare a leggere fino in fondo ciò che in quell’antica occasione fu effettivamente detto e fatto.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'times new roman', times, serif;">Penso che il ministro on. Federico D’Incà, li abbia corsi entrambi allorché, su Repubblica del 22 agosto, si è limitato a ricordare che il resoconto sommario della II<sup>a </sup>Sottocommissione della Costituente del 18 settembre 1946 attribuisce a Luigi Einaudi, che aveva osservato che “<i>quanto più è grande il numero dei componenti un’Assemblea, tanto più essa diventa incapace di attendere all’opera legislativa che le è demandata</i>”; che, ovviamente, è principio assolutamente condivisibile in via di principio.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'times new roman', times, serif;">Parto da qui per evidenziare che se il ministro avesse letto quel resoconto sino alla fine, avrebbe potuto constatare che al termine della discussione, col voto favorevole proprio di Luigi Einaudi (ma anche di altri eminenti costituenti come Calamandrei, Codacci Pisanelli, Leone, Lussu, Mortati, Perassi, Vanoni, solo per citarne alcuni), venne approvata la proposta di eleggere un deputato ogni 100.000 abitanti, che è poi il rapporto sostanzialmente corrispondente a quello ancora vigente, visto che l’attuale numero di 630 deputati, rapportato a circa 60.483.973 abitanti odierni, comporta l’elezione di un deputato per ogni 96.006 abitanti.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'times new roman', times, serif;">Com’è noto, quel rapporto fu poi modificato dalla stessa Commissione e infine approvato dall’Aula, col consenso di Einaudi, in ragione di un deputato ogni 80.000 abitanti e di un senatore ogni 200.000, e ciò sino alla legge costituzionale n. 2-1963 che avrebbe infine introdotto il rispettivo numero fisso di 630 e 315, senza di che, stando ai costituenti (e quindi anche a Einaudi) i deputati di oggi sarebbero stati 756 e i senatori 302,</span></p>
<p align="justify"><span style="color: #000000; font-size: 14pt; font-family: 'times new roman', times, serif;">C’è poi il rischio generico, quello di prescindere dal contesto del tempo, che vedeva un’Assemblea eletta con un sistema proporzionale più che puro, in cui anche partiti che avevano raggiunto un risultato, che oggi si direbbe di prefisso telefonico (0,09, 0,22, 0,31,0,44, solo per dirne alcuni), erano riusciti a portare in Aula la giusta rappresentanza di esigue minoranze del Paese, e in cui il plenum della stessa Costituente, nella seduta del 23 settembre 1947, avrebbe coerentemente approvato uno specifico ordine del giorno, presentato dall’on. Giolitti, che testualmente recitava “<i>L’Assemblea Costituente ritiene che l’elezione dei membri della Camera dei Deputati debba avvenire secondo il sistema proporzionale</i>”.</span></p>
<p align="justify"><span style="color: #000000; font-size: 14pt; font-family: 'times new roman', times, serif;">Un ordine del giorno puntualmente rispettato dalla stessa Assemblea – in sede, ahinoi, solo legislativa e non costituente – con l’approvazione delle leggi 6-1948 per la Camera e 29-1948 per il Senato, che più proporzionali di com’erano non potevano essere, e che, in versioni appena modificate, hanno consentito al Paese, proporzionalmente rappresentato anche da minoranze piccole ma politicamente rilevanti, di crescere civilmente ed economicamente nella c. d. prima Repubblica, sino ai suoi, purtroppo infausti, esiti finali e all’introduzione di diverse specie di normative più o meno maggioritarie.</span></p>
<p align="justify"><span style="color: #000000; font-size: 14pt; font-family: 'times new roman', times, serif;">Sta di fatto che la riduzione dei parlamentari che sarà oggetto del prossimo referendum costituzionale “oppositivo” (e non “confermativo”, come impropriamente si usa dire) s’inserisce per l’appunto in un contesto elettorale sostanzialmente maggioritario, per via dell’attuale meccanismo di voto obbligatoriamente congiunto tra collegi uninominali e circoscrizioni, che finirà inevitabilmente per offrire alla più forte delle minoranze elettorali l’assoluto predominio del prossimo Parlamento in termini addirittura amplificati per via del minor numero di seggi disponibili, consentendo a chi avrà la ventura di prendere un voto in più di ottenere una maggioranza qualificata in entrambe le Camere (267 deputati sul plenum di 400, 137 senatori sul plenum di 205-206), potendo così modificare anche l’assetto ordinamentale del Paese e i suoi equilibri costituzionali senza neppure il fastidio di sottoporre le modifiche al responso popolare.</span></p>
<p align="justify"><span style="color: #000000; font-size: 14pt; font-family: 'times new roman', times, serif;">Per sostenere il SI, il ministro D’Incà ha poi finito per dare anche i numeri, provando a confermare l’equivoco che sta avvelenando tutta questa discussione, e così sommando gli attuali componenti delle nostre due Camere e raffrontandoli con quelli delle sole prime Camere degli altri paesi europei; un metodo “grossolano”, il cui utilizzo è comprensibile nella polemica politica, ma è assolutamente ingiustificabile quando viene sostenuto in sede scientifica da qualche isolato docente universitario.</span></p>
<p align="justify"><span style="color: #000000; font-size: 14pt; font-family: 'times new roman', times, serif;">Quando invece, dovrebbe essere evidente che, vista l’assoluta diversità di funzione e di formazione delle seconde Camere degli altri paesi, il rapporto va fatto solo tra le rispettive Camere basse, con la nostra Camera che, quanto a rappresentatività (deputati/popolazione) si colloca già oggi al 24° posto tra quelle dell’UE, e domani sarà ultima. </span></p>
<p align="justify"><span style="color: #000000; font-size: 14pt; font-family: 'times new roman', times, serif;">Chi volesse saperne qualcosa in più può consultare in proposito i dossier predisposti dal Servizio Studi del Senato n, 71-06 del 2019 e 280 del 2020, nei quali si può leggere testualmente che “<i>Non appare possibile procedere a un raffronto analogo a quello per le Camere basse in quanto in gran parte dei casi i componenti delle Camere alte non sono eletti direttamente dai cittadini e rappresentano istanze di altro tipo (ad esempio, espressione di istanze territoriali, oppure sono nominati su proposta del Governo o con elezioni di secondo grado, ecc.)</i>”.</span></p>
<p align="justify"><span style="color: #000000; font-size: 14pt; font-family: 'times new roman', times, serif;">E, se poi si vogliono proprio sommare i numeri delle nostre due Camere, allora bisognerebbe avere l’onestà intellettuale di sommare anche quelli di entrambe le Camere degli altri paesi non federali, col che il risultato non cambierebbe di granché.</span></p>
<p align="justify"><span style="color: #000000; font-size: 14pt; font-family: 'times new roman', times, serif;">In tale ipotesi, in Inghilterra (con 1426 parlamentari tra Deputati e Lords) il rapporto sarebbe di un parlamentare ogni 45.935 abitanti, in Spagna (con 616 tra Deputati e Senatori) sarebbe di uno ogni 75.746 abitanti, e in Francia (con 925 tra Deputati e Senatori) sarebbe di uno ogni 72.672 abitanti.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'times new roman', times, serif;"><a name="_GoBack"></a> <span style="color: #000000;">Così procedendo, in Italia, coi 945 parlamentari di oggi, si ha un rapporto di uno ogni 64.004 abitanti, più o meno in linea cogli altri grandi paesi, mentre coi 600 di domani il rapporto sarebbe di un parlamentare ogni 100.806 abitanti, facendoci conquistare ancora una volta il fanalino di coda della rappresentatività.</span></span></p>
<p align="justify"><span style="color: #000000; font-size: 14pt; font-family: 'times new roman', times, serif;">E tutto ciò senza considerare che andrebbero scorporati dal dato italiano i deputati e i senatori (oggi, rispettivamente, 12 e 6, dopo la riforma 8 e 4) che vengono eletti nei collegi esteri in rappresentanza di quasi cinque milioni di cittadini colà residenti.</span></p>
<p align="justify"><span style="color: #000000; font-size: 14pt; font-family: 'times new roman', times, serif;">Il che mi fa concludere che, se oggi Einaudi potesse esprimersi nell’attuale contesto politico, troverebbe certo il modo di argomentare, come fa da tempo la Fondazione che porta il suo nome, il suo sonoro NO a una riforma costituzionale che riduce la rappresentatività delle nostre istituzioni parlamentari con la risibile scusa del risparmio di un caffè l’anno per ogni italiano.</span></p>
<p align="justify"><span style="color: #000000; font-size: 14pt; font-family: 'times new roman', times, serif;">E qui, se non fossimo in sede referendaria, e quindi in procinto di valutare solo ciò che il Parlamento ha già approvato, si potrebbe anche aprire il discorso sul nostro bicameralismo paritario, per il quale potrebbe tornare utile anche l’insegnamento di Luigi Einaudi, che, nei lavori della Costituente, immaginava una seconda Camera rappresentativa delle Regioni, ma anche delle professionalità esistenti nel Paese.</span></p>
<p align="justify"><span style="color: #000000; font-size: 14pt; font-family: 'times new roman', times, serif;">Ma questo, ovviamente, è un altro discorso, che il NO al referendum potrebbe propiziare a partire dal 21 settembre.</span></p>
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		<title>Tutte le ragioni per votare &#8220;NO&#8221; contro una riforma sbagliata</title>
		<link>https://www.fondazioneluigieinaudi.it/tutte-le-ragioni-per-votare-no-contro-una-riforma-sbagliata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enzo Palumbo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2020 16:38:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[riFLEssioni]]></category>
		<category><![CDATA[enzo palumbo]]></category>
		<category><![CDATA[parlamento]]></category>
		<category><![CDATA[referendum 2020]]></category>
		<category><![CDATA[referendum 2020 articolo]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>A rischio equilibri costituzionali e rappresentanza dei cittadini Ci siamo, e alla fine “tanto tuonò che piovve”: il Presidente della Repubblica, su proposta del Governo, ha firmato il 16 luglio il DPR che indice il referendum costituzionale sulla riduzione dei parlamentari per domenica 20 e lunedì 21 settembre, in concomitanza con le elezioni regionali (Campania, [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p class="p1"><em>A rischio equilibri costituzionali e rappresentanza dei cittadini</em></p>
<p class="p1"><span class="s1">C</span>i siamo, e alla fine “tanto tuonò che piovve”: il Presidente della Repubblica, su proposta del Governo, ha firmato il 16 luglio il DPR che indice il referendum costituzionale sulla riduzione dei parlamentari per domenica 20 e lunedì 21 settembre, in concomitanza con le elezioni regionali (Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana, Veneto, Valle d’Aosta) e con quelle amministrative in numerose città, oltre che coll’elezione suppletiva di due senatori. È utile perciò compiere una riflessione complessiva e animata dal necessario spirito critico nei confronti di questa iniziativa che sta destando crescenti preoccupazioni sulla sua validità e sui riflessi che potrebbe comportare nella fisiologia delle istituzioni repubblicane. La riforma sottoposta a referendum mortifica il Parlamento e priva ingiustamente i cittadini di rappresentanza. A me sembra che ci siano forti ragioni per opporsi a questo taglio lineare dei parlamentari, e ho provato a spiegarle in più occasioni, anche su questo periodico (<a href="https://www.ilparlamento.eu/riduzione-dei-parlamentari-unapessima-riforma-unanalisi-di-enzo-palumbo">https://www.ilparlamento.eu/riduzione-dei-parlamentari-unapessima-riforma-unanalisi-di-enzo-palumbo</a>, <a href="https://www.ilparlamento.eu/rivista-il-parlamento/">https://www.ilparlamento.eu/rivista-il-parlamento/</a>). La disistima che molti cittadini, spesso con buone ragioni, nutrono verso una parte non piccola degli attuali parlamentari (non eletti dal popolo, ma, di fatto, nominati dai rispettivi partiti) non può essere un buon argomento per penalizzare la rappresentanza democratica delle persone e dei territori e, in definitiva, la stessa capacità rappresentativa del Parlamento e la funzione che esso è chiamato a svolgere nell’equilibrio tra i poteri dello Stato, già sin troppo mortificato nella pratica degli ultimi anni, e ancor più, degli ultimi mesi. Risulterà pregiudicato, specie al Senato, anche l’equilibrio tra la rappresentanza delle Regioni, che l’attuale testo dell’art. 57 ancora assicura, allorché, fatti salvi due senatori per il Molise e uno per la Valle d’Aosta, stabilisce che nessun’altra regione possa avere un numero di senatori inferiore a sette, mentre col nuovo testo il numero minimo diventerebbe tre, e quindi Basilicata e Umbria, passando da sette a tre, subirebbero una riduzione di rappresentatività del 57,1%, mentre il Trentino Alto Adige perderebbe un solo senatore (da sette a sei) con una riduzione di appena il 14,3%; lo strabismo costituzionale è palese. Per non dire della rappresentanza degli italiani all’estero, che rischia di passare da 12 a 6 eletti alla Camera e da 6 a 4 al Senato, per cui, negli enormi collegi esteri, risulterebbe impossibile la conoscibilità dei candidati, che pure è elemento indefettibile di ogni elezione democratica, come sancito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 1-2014. Se questa riforma sarà approvata dai cittadini, in combinato disposto con le prevaricazioni che il Governo quotidianamente consuma nei confronti del Parlamento, la strada per la sua emarginazione sarà aperta più di quanto già non sia, e qualcuno si affretterà a mettere in pista la prossima riforma, quella dell’elezione diretta del Presidente della Repubblica, in modo da completare il percorso verso la democrazia “eterodiretta” da chi potrà disporre dei grandi mezzi di comunicazione e delle macchine, spesso diffusori di odio, dei social network. Si finirà allora per votare una volta ogni cinque anni, affidando il potere a un uomo solo (cioè, a una sola cricca di persone), e la strada verso una “demokratura” di tipo russo, ungherese, turco o kazako risulterà spianata. Per altro, la riduzione del numero dei parlamentari non è, per ciò stesso, una sforbiciata agli incapaci o ai fannulloni, anzi è prevedibile che siano proprio questi a salvarsi, proprio perché non danno alcun fastidio a chi dirige gli attuali partiti (o pseudo – partiti) e ha quindi il potere di rinominarli; si completerà allora il percorso che ci ha visti passare dall’ingiustamente vituperata partitocrazia della prima Repubblica &#8211; che al confronto coll’oggi brilla di luce propria &#8211; alla leadercrazia della seconda, e poi, via via peggiorando, all’oclocrazia (potere delle masse) di oggi e alla kakistocrazia (potere ai peggiori) di domani. Si può ritenere, insomma, che questa pseudo riforma non sia altro che un attacco diretto contro il Parlamento, e tenda a fare passare nell’opinione pubblica il messaggio che del Parlamento si possa fare a meno senza gran danno. Su questa china, una volta portata a compimento la riduzione di un terzo si potrebbe poi porsi obiettivi più avanzati: un taglio della metà dei Parlamentari o anche di più. Al limite si potrebbe andare oltre, come aveva ipotizzato in passato chi pensava che bastasse fare votare in Parlamento solo i capigruppo.</p>
<p class="p1">Ed è appena il caso di ricordare, solo per memoria essendo la situazione di oggi ben diversa da allora, che Benito Mussolini iniziò e proseguì la sua marcia autoritaria, prima con la legge maggioritaria Acerbo del 1923, e poi con la legge del 1928 che ridusse i deputati da 535 proprio a 400, facendoli eleggere (si fa per dire) in un Collegio Unico Nazionale su una lista precostituita di altrettanti candidati, previamente selezionati dagli organismi di regime, e votati in blocco dagli elettori cui era concessa la sola facoltà di esprimersi con un “sì” o un “no”, per altro difficilmente esercitabile nelle condizioni di allora. Insomma un fac-simile delle liste rigide di oggi, con la sostanziale differenza che, nel nostro apparente pluralismo, c’è anche la pratica impossibilità, per chi è fuori dal Parlamento, anche solo di comparire sulla scheda elettorale, tali e tanti sono gli ostacoli che vi si frappongono, a partire dall’atomizzazione dei finanziamenti privati, che ormai sono appannaggio di chi manovra i social network e può così accedere al fundraising, per passare alle decine di migliaia di firme da raccogliere in poche settimane, di fatto privilegiando i gruppi già presenti in Parlamento, che ne sono esentati; le alte soglie di accesso che si prefigurano faranno il resto, per cui le liste più grosse finiranno per dividersi anche i seggi spettanti a chi non li ha votati.</p>
<p class="p1">Rispetto allo scorso ottobre, quando la riduzione dei parlamentari è stata approvata in seconda lettura, la situazione, sotto il profilo politico ma anche istituzionale, si è semmai aggravata, perché allora c’era almeno la prospettiva di una nuova legge elettorale che attenuasse gli effetti rappresentativi della riforma, accompagnandola con alcune modifiche regolamentari necessarie per adeguare il funzionamento delle Camere alla loro nuova composizione. Quanto alla nuova legge elettorale, allo stato non se ne vede traccia, per cui c’è il rischio che permanga quella attuale, basata su collegi uninominali maggioritari di coalizione e sul voto congiunto per la parte formalmente proporzionale, il che consentirà alla più numerosa delle minoranze di potersi scegliere, oltre ai parlamentari, anche gli organi apicali delle istituzioni repubblicane, travolgendo surrettiziamente l’equilibrio tra i poteri dello Stato disegnato dai Costituenti. E quanto alle modifiche regolamentari, si pensi ai quorum richiesti per la formazione dei Gruppi e per numerose attività nelle Commissioni e nell’Aula, ma anche alla composizione di numerosi organismi interni (Uffici di Presidenza, Giunte e Comitati), per i quali occorrerà sciogliere il dilemma se sacrificare i gruppi minori, escludendoli, ovvero sovrarappresentarli.</p>
<p class="p1">Ma non è solo la normativa elettorale o regolamentare a venire in discussione, perché ci sarebbero anche da introdurre ulteriori modifiche costituzionali. Si pensi all’elezione del Presidente della Repubblica, e al peso che assumeranno i 58 delegati regionali previsto dall’art. 83 Cost. (3 per ogni regione, 1 per la valle d’Aosta), in termini assolutamente irragionevoli rispetto ai ridotti numeri delle prossime Camere (600), salvo a non dovere introdurre un’altra modifica costituzionale che riduca a due i rappresentanti dei Consigli regionali, e però, dovendosi comunque assicurare la rappresentanza delle minoranze, che avrebbe il grave inconveniente di sottorappresentare, in tale ipotesi, le maggioranze consiliari. E si pensi anche al fatto che sarà praticamente impossibile rispettare la norma del terzo comma dell’art. 72 Cost., per il quale le Commissioni permanenti (che possono anche legiferare in luogo delle Aule) devono avere una composizione proporzionale a quella dei gruppi parlamentari, il che comporterebbe ancora una volta la sovrarappresentazione dei gruppi minori, salvo che non si ritenga, paradossalmente, di implementare la composizione delle Commissioni per garantire la proporzionalità rispetto ai gruppi. Così stando oggi le cose, sembra che finalmente qualcuno se ne sia accorto e che un barlume di raziocinio abbia cominciato a brillare anche nelle fila del Partito Democratico, che, dopo averla per ben tre volte avversata, si è da ultimo convinto a sostenere la riforma per favorire la nascita del governo, senza evidentemente rendersi conto che barattare alcune norme costituzionali con una fetta di potere esecutivo ha costituito un vero e proprio delitto politico che, nel breve termine, pagheranno i cittadini rimasti privi di rappresentanza, ma che, alla lunga, pagheranno anche quelli che se ne sono resi malvolentieri complici, e che ora, cominciando a preoccuparsi, giudicano pericolosa questa riforma senza una nuova legge elettorale proporzionale con sbarramento al 5%, apparentemente destinata a mitigarne gli effetti, e si sono ridotti a implorarne l’approvazione “almeno in un ramo del Parlamento”, presumibilmente quello più facile (la Camera), quasi che ciò possa garantire il passaggio anche nell’altro (il Senato).</p>
<p class="p1">Si immagina, procedendo così, che gli alleati più piccoli, quelli che nei sondaggi sono oggi sotto soglia, ma che in Senato sono determinanti (Italia Viva e LEU), possano contribuire col loro voto al proprio suicidio politico. Vedremo presto se questa tardiva resipiscenza avrà qualche effetto sulla posizione che il PD, assumerà in vista del referendum, anche se le premesse di questi giorni non sono incoraggianti.  Ciò che è poi accaduto non è certo di buon auspicio, se pensiamo alla scelta della maggioranza di governo di accorpare la votazione referendaria, destinata a incidere sulla carta fondamentale della Repubblica, alle elezioni per regioni e comuni, che sono destinate solo a scegliere presidenti e consiglieri regionali e amministratori locali. Stando alla legge 27-2020, che ha prorogato sino a 240 giorni decorrenti dall’ordinanza ammissiva del 23 gennaio, pronunziata dall’Ufficio Centrale presso la Cassazione, il DPR d’indizione poteva essere emesso sino al 19 settembre, e il referendum si sarebbe potuto in tal caso tenere in una domenica compresa tra i successivi 50 e 70 giorni, e quindi in una delle tre domeniche dell’8, 15 o 22 novembre. E tuttavia, nonostante l’emergenza sanitaria in corso sino al 31 luglio e ora prorogata sino al 15 ottobre, che avrebbe dovuto sconsigliare qualsiasi concentramento di elettori in tutta Italia, l’ineffabile governo Conte 2 ha fatto prima approvare da un accondiscendente Parlamento un inedito election day comprensivo del referendum, e ha poi proposto al Presidente della Repubblica di indirlo per domenica 20 e lunedì 21 settembre, insieme alle elezioni regionali, amministrative e suppletive senatoriali. Ora, l’election day elettorale (salva restando la contraddizione intrinseca colla permanenza dell’emergenza sanitaria) non crea particolari problemi, costituzionali o politici, che invece ci sono per il referendum costituzionale, che anche nel DPR d’indizione, viene impropriamente definito come “confermativo”, quando invece la Costituzione non lo definisce in alcun modo, facendo tuttavia intendere che esso è essenzialmente “oppositivo”, come per altro risulta dalla volontà dei 71 senatori che l’hanno promosso al dichiarato scopo di impedirne l’immediata entrata in vigore.</p>
<p class="p1">Nel silenzio dei media, che hanno prestato scarsa attenzione al conflitto di attribuzione sollevato dai promotori dinanzi alla Corte Costituzionale, e quindi senza che l’opinione pubblica ne sia informata e se ne renda conto, si sta creando un pericoloso precedente che nessuno dei governi del passato, pure di opposta colorazione politica, aveva mai osato introdurre in materia, avendo sempre evitato di mescolare in un’unica tornata votazioni così intrinsecamente eterogenee. Proverò a enumerare qui alcune criticità, senza pretesa di esaurirle.</p>
<p class="p1">1. Il dibattito politico sarà assolutamente asimmetrico, in termini inversamente proporzionali all’importanza del voto: la riforma costituzionale, che riguarda l’impianto rappresentativo della nostra democrazia, finirà per essere oscurata rispetto al dibattito politico per presidenti di regione e sindaci; nelle zone dove si voterà per regionali e amministrative, si parlerà solo di queste e non del referendum, e nel resto d’Italia l’attenzione sarà concentrata sullo svolgimento, sulle aspettative e sulle conseguenze politiche delle elezioni regionali e amministrative;</p>
<p class="p1">2. l’asimmetria, oltre che politica, sarà anche territoriale, perché la partecipazione al voto in alcune zone (quelle dove si vota anche per presidenti e sindaci) sarà maggiore e in altre minore (quelle dove si vota solo per il referendum), e ciò renderà asimmetrico anche il risultato dei territori, che invece, per il referendum costituzionale, deve svolgersi in un unico collegio nazionale con partecipazione territoriale potenzialmente omogenea;</p>
<p class="p1">3. l’eterogeneità delle materie ha sempre suggerito all’attento legislatore del passato di tenere ben distinto qualsiasi tipo di elezione rappresentativa, e quindi anche politica, rispetto a ogni votazione referendaria, abrogativa e costituzionale; mai, nelle tre precedenti occasioni (2001, 2006, 2016), il referendum è stato abbinato ad altre scadenze elettorali; per non dire che per i referendum abrogativi è addirittura legislativamente prevista (art. 31 L. 352-1970) l’impossibilità di svolgerli nello stesso anno o in prossimità di elezioni politiche;</p>
<p class="p1">4. quanto al referendum costituzionale, la legge 352-1970, che reca norme di attuazione dell’art. 138 Cost., fissa una rigida tempistica, che vede interagire l’Ufficio Centrale presso la Cassazione, il Governo e il Presidente della Repubblica, in termini che prescindono da concomitanti scadenze elettorali; sta di fatto che in questo caso, facendosi scudo del Covid-19, questa tempistica è stata sconvolta, e il DPR del 28 gennaio 2020, con cui era stato tempestivamente (e forse anche troppo) indetto il referendum per il successivo 29 marzo, è stato revocato col DPR del 5 marzo, senza neppure fissare una nuova data, e in tal modo violando il chiaro disposto dell’art. 15, comma 3, della L. 352-1970, che consente il differimento (ma non la revoca <em>tout court</em>) di un referendum già indetto nel solo caso di abbinamento con un diverso referendum su  altra  riforma costituzionale che sia stata nel frat- tempo approvata; sta di fatto che il comma 3 dell’art. 15 non risulta in alcun modo modificato dall’art. 81 del DL 17.03.2020 n. 18, che ha invece modificato soltanto il primo comma, portando da 60 a 240 giorni il termine entro il quale emanare il DPR d’indizione;</p>
<p class="p1">5. la stessa legge 352-1970, sempre all’art. 15, ma al comma 2, stabilisce che per il referendum costituzionale si debba votare soltanto in una domenica compresa tra il 50° e il 70° giorno dal Decreto d’indizione, e tuttavia in questo improprio <em>election day</em>, con la scusa del distanziamento sociale, è previsto che si voti anche il lunedì, senza che il disattento legislatore emergenziale si sia preoccupato di derogare alla legge 352-1970, che è in materia è considerata la “legge madre” attuativa dell’isti- tuto referendario; e così, invece di andare in deroga al comma 2 dell’art. 15, con la legge 59-2020, che ha convertito il DL 26-2020, vi è stato inserito l’art. 1-bis, il cui primo comma ha derogato all’art. 1, comma 399, della L. 147-2013 (stabilendo che si debba votare anche il lunedì), e il cui comma 3 ha modificato l’art. 7 del DL 98- 2011 (stabilendo che il principio di concentrazione delle scadenze elettorali si applica anche al prossimo referendum costituzionale).</p>
<p>In tal modo si sono conseguiti due paradossali risultati: quello di affermare un principio che per il referendum in passato non era mai esistito, e al con- tempo quello di contraddirlo, applicandolo a questo solo caso, e quindi degradandolo a mera eccezione, valido per una sola volta: una scelta davvero encomiabile!</p>
<p>E che in materia sia sempre stato vi- gente l’opposto principio dell’assoluta separatezza tra referendum ed elezioni di qualunque livello, risulta in particolare confermato proprio dal testo ori- ginario dell’art. 7 del DL 98-2011, che al comma 1 ha sempre previsto l’accorpamento tra elezioni amministra- tive, regionali e politiche, al comma 2 anche con le elezioni europee, e al comma 2-bis l’accorpamento in unica tornata tra più referendum abrogativi, mentre l’eventuale concentrazione dei referendum costituzionali è sempre stata disposta dall’art. 15, comma 3, della L. 352-1970.</p>
<p>Mi sembra di potere concludere che le criticità politiche, territoriali e normative sono assolutamente evidenti, e resta solo da vedere come e quando si possa contrastare il tentativo, tanto grossolano quanto immotivato, di “clandestinizzare” il referendum, nascondendolo tra le pieghe della competizione politica per i presidenti regionali e per i sindaci, e così instillando nell’opinione pubblica il messaggio subliminale che il taglio dei parlamentari sia cosa tanto secondaria quanto scontata, in modo che i cittadini non si rendano nemmeno conto del <em>vulnus </em>che si sta consumando ai loro danni, con l’unica fragile (e stupida) motivazione di un risparmio risibile per le casse dello Stato.</p>
<p>È doveroso quindi esprimere l’auspicio che, in uno Stato di diritto quale dovrebbe ancora essere il nostro, qualche magistratura, ordinaria o costituzionale, opportunamente sollecitata da chi ha ancora a cuore il rispetto delle regole – quelle scritte della Costituzione e delle leggi, e quelle non scritte ma egualmente pregnanti della prassi politica – voglia intervenire per mettere ordine in questo guazzabuglio, nel quale siamo precipitati per l’insipienza di chi ha accettato di sacrificare sull’al- tare del governo la propria contrarietà, secondando la vulgata populista di chi a sua volta prova a intestarsi un risultato da sventolare dinanzi alla sua presunta <em>costituency </em>elettorale. Non sono bastati, evidentemente, il fallimento della conclamata “lotta alla povertà” e dopo che le sentenze dei giudici dell’autodichia stanno ammainando la bandiera dei vitalizi sulla base di consolidati principi di diritto ignorati dai demagoghi in servizio permanente ef- fettivo, per indurre a comportamenti più ragionevoli.</p>
<p>Lo spettacolo al quale stiamo assistendo vede un partito politico, il Movi- mento 5Stelle, intento a segare il ramo dell’albero sul quale sta seduta la nostra democrazia parlamentare, e tanti altri comprimari (chi più, chi meno) che, per convinzione,  per  interesse o solo per pavidità, hanno fornito in Parlamento i loro voti per completare l’opera, mentre ora manifestano, con poco coraggio un pentimento decisa- mente tardivo e/o si rifugiano nell’ignavia del disinteresse, fingendo che la questione neppure esista.</p>
<p>Al momento in cui chi scrive sta ulti- mando questo testo non è ancora noto l’esito dei giudizi di ammissibilità dei due conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato dinanzi alla Corte Costituzionale proposti contro l’election day dal Comitato Promotore del referendum (conflitto n. 7-2020) e dal sen. De Falco (conflitto n. 9-2020), e dell’altro conflitto proposto dalla Regione Basilicata (conflitto n. 8-2020) sia contro l’election day, sia contro la drastica riduzione dei senatori spettanti alla regione. E tuttavia, sinché siamo in tempo, e quale che sia l’esito del contenzioso costituzionale, il 20  e 21 settembre, o quando sarà, impegniamoci a fermare questa pericolosa deriva sbarrando NO sulla scheda referendaria, anche per fare intendere che, comunque vada, c’è un’area di opinione pubblica che non è per nulla disposta a subire senza reazione vere e proprie sciocchezze costituzionali.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Pubblicato dalla rivista  <em>Il Parlamento ieri, oggi e domani</em></strong></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.fondazioneluigieinaudi.it/tutte-le-ragioni-per-votare-no-contro-una-riforma-sbagliata/">Tutte le ragioni per votare &#8220;NO&#8221; contro una riforma sbagliata</a> proviene da <a href="https://www.fondazioneluigieinaudi.it">Fondazione Luigi Einaudi</a>.</p>
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		<title>La virata illiberale della nostra democrazia</title>
		<link>https://www.fondazioneluigieinaudi.it/la-virata-illiberale-della-nostra-democrazia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enzo Palumbo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2020 17:25:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[riFLEssioni]]></category>
		<category><![CDATA[democrazia]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamento]]></category>
		<category><![CDATA[legge elettorale]]></category>
		<category><![CDATA[ostacoli]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Ho letto con interesse e condivisione la riflessione del Presidente della Fondazione Einaudi, avv. Giuseppe Benedetto, che ha provato a portare l’attenzione su un tema che l’epidemia ancora in corso ha oscurato, ma che sarà presto destinato a monopolizzare l’attenzione, non appena le sirene elettorali torneranno a farsi sentire. Nella prima Repubblica, la selezione naturale [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.fondazioneluigieinaudi.it/la-virata-illiberale-della-nostra-democrazia/">La virata illiberale della nostra democrazia</a> proviene da <a href="https://www.fondazioneluigieinaudi.it">Fondazione Luigi Einaudi</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Ho letto con interesse e condivisione la <a href="https://www.fondazioneluigieinaudi.it/riapre-il-cantiere-della-legge-elettorale-consigli-per-un-dibattito-serio/">riflessione</a> del Presidente della Fondazione Einaudi, avv. Giuseppe Benedetto, che ha provato a portare l’attenzione su un tema che l’epidemia ancora in corso ha oscurato, ma che sarà presto destinato a monopolizzare l’attenzione, non appena le sirene elettorali torneranno a farsi sentire.</p>
<p>Nella prima Repubblica, la selezione naturale portava in Parlamento e al governo persone che avevano in qualche modo dimostrato sul campo, nella loro pregressa attività (politica, amministrativa, sindacale, professionale, imprenditoriale) una qualche “capacità politica”, della quale erano primi giudici i compagni o gli amici di partito che li proponevano ai cittadini, e poi, in definitiva, gli elettori, che potevano accettare quelle proposte ma anche bocciarle.</p>
<p>Nel momento in cui oggi si arriva in Parlamento, e poi anche al governo, per nomina dall’alto, e non per progressiva legittimazione dal basso, ecco che quella capacità genericamente politica, che pure qualcuno continua ad avere, si trasforma naturalmente in mera fedeltà personale al leader che lo ha prima nominato o, nel dubbio sulla rinomina, a quello che potrà rinominarlo in futuro: il trasformismo degli ultimi decenni non è altro che la dimostrazione di questa deteriore pratica politica, che consente a molti di mettere in discussione lo stesso sistema parlamentare, cominciando dalla sua essenziale prerogativa che è la libertà di mandato.</p>
<p>Il fatto è che sistema politico e metodo elettorale s’influenzano a vicenda, nel senso che un sistema politico senza veri partiti basato essenzialmente sui leader determina un metodo elettorale basato sulla cooptazione e sulla nomina e, a sua volta, un metodo elettorale di questo tipo determina un sistema politico leaderistico e, in definitiva, chi più chi meno, di tipo populista se non plebiscitario.</p>
<p>E i leader, li abbiamo visti alla prova, nella migliore delle ipotesi, scelgono personaggi ritenuti o di qualche utilità mediatica, e, nella peggiore, quelli ritenuti più congeniali ai loro personali interessi, mentre la risposta elettorale dei cittadini finisce per essere quella che sistema politico e metodo elettorale consentono che sia, posto che la stessa persona, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, vota diversamente a seconda che vi sia un sistema politico (e un metodo elettorale) ovvero un altro.</p>
<p>Quanto al metodo delle cosiddette primarie aperte (nel migliore dei casi) o dei click sulla tastiera (nel peggiore) non potrà mai sortire gli effetti virtuosi che possono derivare da una lunga selezione di base attraverso anni di attività nella vita civile e nelle istituzioni. Qualche eccezione è possibile in qualche partito più strutturato, in cui la specificità locale o nazionale continua ad avere qualche residuale valenza; quel che è certo è che di fare scegliere agli elettori i loro rappresentanti, come sarebbe giusto, non si parla proprio.</p>
<p>Quando ha pensato a un buon metodo di selezione del personale politico, a Benedetto, liberale, ma anche da Presidente della Fondazione Einaudi, è venuto naturale prendere le mosse dal sistema del doppio voto per candidati in collegi uninominali con ballottaggio in unico turno, che la Fondazione ha illustrato in una sua recente pubblicazione, rievocando quello proposto da Luigi Einaudi nello Scrittoio del Presidente del 1953, e per il quale ciascun elettore esprime due voti (uno principale e uno suppletivo) per due diversi candidati uninominali; un metodo da tempo in uso in alcuni paesi anglosassoni e che viene utilizzato per eleggere il sindaco di Londra.</p>
<p>Se all’esito dello scrutinio, un candidato ottiene la maggioranza assoluta col conteggio dei voti principali (first choise), viene senz’altro proclamato eletto; altrimenti si ricorre a un ballottaggio istantaneo tra i primi due, aggiungendo ai rispettivi primi voti i secondi voti, quelli suppletivi (second choise) e, all’esito del conteggio, viene proclamato eletto quello dei due che abbia totalizzato la maggior somma tra primi e secondi voti, pur senza raggiungere la maggioranza assoluta; insomma, nel primo caso, viene eletto il più gradito alla maggioranza assoluta degli elettori, nel secondo quello meno sgradito; e si evita il ballottaggio in doppio turno, che talvolta può generare accordi non trasparenti, e sempre provoca astensionismo di massa.</p>
<p>Chiaramente, anche questa di Einaudi è rimasta come una delle sue tante “prediche inutili”, per cui, se proprio si vuole continuare a ignorarlo, penso che il sistema migliore (insieme proporzionale e selettivo, ma senza ricorrere alle preferenze) potrebbe essere quello già in uso per il Senato sino al 1992, su cui proprio nei giorni scorsi è tornato il prof. Gaetano Azzariti nell’ultimo “liber amicorum”, riflettendo criticamente sulla proposta di legge elettorale che l’attuale maggioranza parlamentare si appresta a varare. E tuttavia, sia in questa prospettiva, che mi sembra preferibile, sia in quella dell’attuale maggioranza, ci sono dei problemi a monte, che rimarrebbero irrisolti se non affrontati, come pare non ci sia alcuna voglia di fare.</p>
<p>Ne cito solo alcuni:</p>
<p>1) le chiusure corporative dei partiti che sono già in Parlamento (gli insider), che non devono raccogliere firme e quindi possono fare le liste anche all’ultimo momento, quando invece chi ne è fuori (gli outsider) sono costretti a raccoglierne in tempi brevissimi decine di migliaia su liste compilate in partenza e immodificabili, salvo pasticci di cui hanno fatto le spese i 5 Stelle palermitani.</p>
<p>2) la difficoltà di finanziamento, specie dopo la legge 3-2019, che di fatto favorisce chi ha gruppi parlamentari numerosi (ancora una volta gli insider), mentre le nuove formazioni politiche sono costrette a ricorrere a mini contributi attraverso improbabili fund raising.</p>
<p>3) i privilegi mediatici di cui godono sempre gli stessi, cioè quelli che ci sono già, lasciando agli altri irrilevanti spazi di tribuna.</p>
<p>Insomma, il nostro, a prescindere dal metodo elettorale, è un sistema politico bloccato, tendenzialmente autoreferenziale, che, unito al leaderismo di tutti e al populismo di molti, si avvia a diventare sostanzialmente illiberale, senza darlo a vedere.<br />
Se questa discussione servirà a smuovere qualche coscienza anche in questo Parlamento, se ne gioverà la democrazia parlamentare, anche se tutto mi fa pensare che è proprio questa a essere nel mirino di tutti quelli che oggi contano qualcosa.</p>
<p><em>Pubblicato da Formiche.net</em></p>
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		<title>CSM: un intrigo tira l’altro, fermiamoli sinché siamo in tempo!</title>
		<link>https://www.fondazioneluigieinaudi.it/csm-un-intrigo-tira-laltro-fermiamoli-sinche-siamo-in-tempo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enzo Palumbo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2019 16:29:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[riFLEssioni]]></category>
		<category><![CDATA[csm]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>A chi, come me, ha avuto l’opportunità di fare, negli anni della c.d. prima Repubblica, una qualche esperienza all’interno del Consiglio Superiore della Magistratura, viene naturale di riflettere sugli accadimenti che, nelle ultime settimane, hanno coinvolto magistrati e politici, e per la verità più i primi che i secondi, tutti comunque indaffarati a pilotare le [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.fondazioneluigieinaudi.it/csm-un-intrigo-tira-laltro-fermiamoli-sinche-siamo-in-tempo/">CSM: un intrigo tira l’altro, fermiamoli sinché siamo in tempo!</a> proviene da <a href="https://www.fondazioneluigieinaudi.it">Fondazione Luigi Einaudi</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div class="page" title="Page 3">
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<div class="column">
<p>A chi, come me, ha avuto l’opportunità di fare, negli anni della c.d. prima Repubblica, una qualche esperienza all’interno del Consiglio Superiore della Magistratura, viene naturale di riflettere sugli accadimenti che, nelle ultime settimane, hanno coinvolto magistrati e politici, e per la verità più i primi che i secondi, tutti comunque indaffarati a pilotare le nomine apicali delle Procure secondo le rispettive convenienze.</p>
<p>E vien di ripensare, con qualche nostalgia, a epiche battaglie che un tempo si combattevano nel CSM per fare prevalere una linea di politica giudiziaria rispetto a un’altra, facendone discendere scelte che, se pure potevano apparire, e spesso erano, anche di parte, nulla avevano a che fare con l’interesse personale di chi se le intestava.</p>
<p>In tale situazione, le correnti dell’ANM, che pure spiegavano una loro forte influenza nelle scelte, erano pur sempre aggregazioni di magistrati con una comune visione del tipo di attività giurisdizionale e di organizzazione giudiziaria ritenute più utili per l’affermazione della legalità costituzionale, e questa loro caratteristica ne giustificava l’esistenza e la rispettiva strutturazione in forme associative, in cui l’interesse personale dei singoli, quando c’era, restava comunque in posizione subordinata.</p>
<p>E se la politica talvolta provava a intervenire, quasi mai riuscendoci, non era per sostenere questo e quello al fine di trarne qualche convenienza processuale, ma piuttosto per affermare una visione della giustizia più congeniale a una certa visione della società.</p>
<p>In fondo, anche l’ormai famoso scontro del 1988 sulla nomina del capo dell’Ufficio Istruzione di Palermo, tra chi per quel ruolo sosteneva Falcone e chi propendeva per Meli, era stato soprattutto lo scontro tra due diverse concezioni dell’impegno giudiziario, alcuni sostenendo la</p>
</div>
<div class="column">
<p>necessità dell’organizzazione in pool di magistrati esclusivamente impegnati nelle indagini antimafia, e quindi l’individuazione del dirigente in ragione dei meriti acquisiti sul campo, e altri ritenendo che ogni magistrato dovesse occuparsi indistintamente di tutti gli affari penali, con inevitabile ricaduta negativa sull’efficienza del contrasto antimafia.</p>
<p>In quel dibattito, s’inseriva poi, in termini chiaramente strumentali, l’individuazione del criteri sulla cui base operare la scelta, alcuni sostenendo che dovesse prevalere il merito a prescindere dall’anzianità, e altri invece sostenendo che andasse privilegiata l’anzianità purché senza demerito.</p>
<p>In questa, come in tante altre occasioni, il CSM aveva finito per diventare una sorta di terza Camera della Repubblica, in cui si dibattevano, in chiave essenzialmente politica, le vicende del Paese che in qualche modo coinvolgevano l’amministrazione della giustizia; insomma, una sorta di surrettizia trasformazione del CSM da “istituzione di alta amministrazione” a “organo di autogoverno”.</p>
<p>Una definizione, quest’ultima, che non mi ha mai convinto proprio per le sue implicazioni politiche, posto che il CSM era, come è, pur sempre costituzionalmente destinato a decidere su «assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, promozioni e provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati»; un’agenda, questa, di natura essenzialmente amministrativa, che con la politica aveva e ha poco a che fare, ma che al contempo ha costituito nel tempo, e deve continuare a costituire, uno scudo eretto a difesa dell’autonomia e dell’indipendenza dei singoli magistrati rispetto alle influenze politiche sempre in agguato.</p>
<p>In tale contesto, anche le singole correnti associative avevano una loro ragion d’essere, proprio perché erano nate per affermare, confrontandole colle altre, specifiche idee sul modo di concepire l’attività dei giudici in termini coerenti coll’idea di società coltivata da ciascun magistrato, che non per questo cessava di essere un cittadino al pari degli altri.</p>
<p>Ed era così anche naturale, che le correnti finissero per avere la loro proiezione negli organi associativi, e poi, a cascata, nell’elezione della rappresentanza consiliare e nell’organizzazione degli uffici interni del CSM, creando un circuito virtuoso che consentiva di maturare, via via, una specifica esperienza nella trattazione dei compiti di alta amministrazione disegnati dalla Costituzione.</p>
<div class="page" title="Page 4">
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<div class="layoutArea">
<div class="column">
<p>Sta di fatto che nella c. d. seconda Repubblica le opzioni politiche di allora, basate sulle convinzioni ideologiche, tutte parimenti essenziali in un sistema di democrazia liberale, sono sparite, venendo sostituite da diverse opzioni basate su mere convenienze di gruppi che si sono via via aggregati o disciolti avendo come esclusivo obiettivo, pur con qualche rispettabile eccezione, quello dell’occupazione del potere, attraverso cui conquistare o preservare posizioni di rilievo nella società.</p>
<p>Il terreno della contesa è così divenuto quello della promozione e della salvaguardia delle posizioni personali dei protagonisti, politici ma anche magistrati, ciascun gruppo impegnato a captare consenso utilizzando il metodo delle crescenti promesse di protezione rivolte alle rispettive fasce di elettorato, in una sorta di gigantesco voto di scambio che, se promosso da singoli individui, verrebbe considerato come un vero e proprio reato.</p>
<p>Ed è così accaduto che questa nuova atmosfera politica, in cui la società italiana si è trovata immersa negli ultimi 25 anni, ha finito per tracimare anche in un corpo di élite come la magistratura, ove le tradizionali posizioni ideologiche hanno finito per sfumare sino a diventare inestinguibili, cedendo il passo alla logica della convenienza personale del beneficiario dell’intrigo di oggi e del potenziale beneficiario dell’intrigo di domani.</p>
<p>Constatando la trasformazione del CSM in un luogo di compensazione tra gli interessi dei rispettivi protagonisti, anche a chi, come me, ne ha sempre criticato la natura di terza camera parlamentare, vien quasi da rimpiangere un passato che, pur con tutti i suoi difetti, aveva una sua propria nobiltà, nella misura in cui presupponeva divergenze politiche genericamente collegate con quelle che allora si contendevano il governo del Paese.</p>
<p>In questo nuovo contesto, mentre il ruolo del CSM, coi suoi compiti costituzionali, continua ad essere un pilastro fondamentale per garantire la separazione dei poteri (che è caratteristica essenziale di ogni democrazia liberale), e mentre va rispettata la funzione sindacale svolta dall’ANM (posto che gli stessi magistrati sono pur sempre alti funzionari dello Stato), quel che proprio un fuor d’opera è l’influenza che le correnti &#8211; in competizione tra di loro quando si tratta di raccogliere il consenso dei magistrati, e poi spesso in spirito consociativo quando invece si tratta di</p>
</div>
<div class="column">
<p>dividersi le spoglie degli incarichi apicali &#8211; esercitano sulle decisioni consiliari, in ciò favoriti dall’abbandono del metodo storico dell’anzianità senza demerito e dalla pratica delle nomine a pacchetto, in cui la composizione delle diverse aspirazioni è resa ancor più agevole.</p>
<p>E siccome non si può vietare a nessuno di «associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale», che è diritto costituzionalmente tutelato, l’unica cosa che si potrebbe fare è quella di rendere irrilevante il ruolo delle correnti nella scelta dei consiglieri togati del CSM.</p>
<p>La riforma del sistema elettorale del 2002 (L. 28.03.2002 n. 44), che aveva immaginato di ridurne l’influenza sostituendo all’originario sistema elettorale proporzionale su liste concorrenti il diverso sistema dei collegi uninominali con elezione in turno unico, ha sostanzialmente fallito lo scopo, perché l’estensione nazionale dei collegi rende quasi impossibile al singolo magistrato di candidarsi con qualche chance di successo senza il supporto di un’organizzazione nazionale che possa veicolarne il messaggio.</p>
<p>Si deve quindi pensare a qualcosa d’altro, e però evitando che assieme all’acqua sporca delle correnti, venga dispersa anche la funzione costituzionale del CSM, che deve continuare ad essere garanzia di autonomia e di indipendenza per tutti i magistrati.</p>
<p>Il metodo che mi sembra migliore sarebbe quello di scegliere per sorteggio i membri togati tra quelli che, nelle rispettive categorie (inquirenti, giudicanti, cassazionisti) si dicano disponibili a concorrervi, e basterebbe a tal fine introdurre una piccola modifica all&#8217;art. 104, c. 2, Cost., sostituendo, quanto ai soli magistrati, la parola &#8220;eletti&#8221; con la parola &#8220;scelti&#8221;, ferma restando l&#8217;elezione dei membri laici ad opera del Parlamento in seduta comune.</p>
<p>La diversità tra sorteggio (per i togati) ed elezione (per i laici) mi sembra ragionevolmente giustificata dalla circostanza oggettiva che i togati sono tutti di elevata preparazione professionale (essendo stati selezionati con un concorso molto rigido), mentre la stessa garanzia non mi pare evocabile per gli avvocati (i cui esami di abilitazione e le cui rappresentanze ordinistiche lasciano spesso a desiderare, sia consentito dirlo a un avvocato come me) e neppure per i professori (le cui selezioni concorsuali sono spesso opinabile frutto di cordate che non premiano i migliori).</p>
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<div class="column">
<p>D&#8217;altra parte, come emerge dalle recenti vicende, sono i togati il problema principale del CSM, anche perché sono i due terzi del plenum, mentre i laici fanno spesso da spettatori, e sono anche più autonomi dai rispettivi partiti di quanto non siano i togati rispetto alle rispettive correnti, come sembra emergere chiaramente dalle vicende di questi giorni, che non vedono coinvolti i membri laici del Consiglio.</p>
<p>Un grande Maestro come Gustavo Zagrebelsky, per il quale nutro il massimo rispetto, scrivendo questo 17 giugno su “La Stampa”, dopo avere rammentato che le correnti della magistratura hanno svolto un ruolo fondamentale nella nostra società in ragione delle differenze culturali un tempo esistenti tra le sue varie componenti nel modo d’intendere l’attività giurisdizionale, riconosce che esse hanno oggi sostanzialmente dismesso quel ruolo e «sono state viste come strumenti di gestione di clientele elettorali», e tuttavia, stronca l’idea del sorteggio qualificandola come «strampalata e incostituzionale».</p>
<p>Convengo sul secondo termine, avendo già ammesso che per introdurlo occorre effettivamente una piccola modifica costituzionale, mentre trovo assolutamente fuorviante il primo, posto che il sorteggio, come afferma lo stesso Zagrebelsky, avrebbe l’effetto di eliminarne del tutto l’influenza, che a me sembra proprio la questione essenziale che oggi andrebbe risolta.</p>
<p>Certo, sapendo che l’appetito vien mangiando, avverto il rischio che un intervento sul Titolo IV della Costituzione possa diventare un cavallo di troia per introdurre qualche ulteriore modifica, questa sì, limitativa dell’autonomia e indipendenza della magistratura.</p>
<p>Basterebbe allora prevedere, con legge ordinaria, che l’elezione dei magistrati di merito avvenga attraverso candidature individuali in collegi territoriali uninominali, senza collegamento correntizio, per magistrati giudicanti e requirenti, parametrati sulla rispettiva numerosità, riservando il collegio unico nazionale ai soli magistrati di legittimità, che, per la notorietà connaturale alla funzione svolta, sarebbero conoscibili anche in assenza di supporto correntizio.</p>
<p>In proposito, ci sono già all’esame della Camera due proposte di legge d’iniziativa dell’on. Ceccanti: il primo (pdl 226-AC) propone il sistema elettorale a turno unico, in cui viene eletto il magistrato che in ciascun collegio abbia ottenuto il maggior numero di voti; il secondo (pdl 227-AC) propone invece il sistema del doppio voto alternativo,</p>
</div>
<div class="column">
<p>quello in uso in Australia per alcuni parlamenti locali (full preferential vote), per il quale, se nessun candidato consegue la maggioranza assoluta con le sue sole prime preferenze (first best), viene scartato l’ultimo candidato e le seconde preferenze (second best) espresse sulla scheda di questi a favore di altri candidati vengono sommate alle prime preferenze di ciascun candidato rimasto in lizza, e così via sino a che un candidato non abbia raggiunto la maggioranza assoluta.</p>
<p>Per quanto mi riguarda, quello che mi sentirei di proporre è una variante del doppio voto alternativo, quella immaginata da Luigi Einaudi per l’elezione del Parlamento nel suo Lo Scrittoio del Presidente 1948-1953 : un sistema in cui ciascun elettore dispone di due voti, uno principale e uno secondario, e viene eletto il candidato che con le sole prime preferenze conquista la maggioranza assoluta, in mancanza di che si computano anche le seconde preferenze ottenute da tutti i candidati e viene eletto chi ottiene la maggioranza relativa dei voti, insomma un ballottaggio preventivo in turno unico.</p>
<p>Sarebbe questa anche l’occasione per sperimentare, in un corpo ristretto come quello della magistratura, un sistema elettorale che potrebbe essere adottato anche per l’elezione del Parlamento, restituendo ai cittadini il diritto di eleggere direttamente i loro rappresentanti, che risulta di fatto oggi negato dalla vigente legge elettorale.</p>
<p>E si potrebbe anche evitare che, con la scusa dell’emergenza palesata dagli intrighi di questi giorni, l’attuale maggioranza parlamentare provi a mettere le mani sulla magistratura introducendo qualche modifica costituzionale che ne limiti autonomia e indipendenza, mettendola al servizio del potere di turno.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Rivista NON MOLLARE, n 004 del 17 Giugno 2019</p>
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		<title>Pluralismo e stato di diritto, se non vogliamo fallire!</title>
		<link>https://www.fondazioneluigieinaudi.it/pluralismo-e-stato-di-diritto-se-non-vogliamo-fallire/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enzo Palumbo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2018 06:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[riFLEssioni]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Ho sempre pensato che pluralismo politico, equilibrio istituzionale e stato di diritto siano coessenziali l’uno all’altro, per cui ciascuno di essi è premessa e conseguenza dell’altro, la sparizione dell’uno vanifica anche l’altro, se c’è già, o lo rende impossibile, se non c’è ancora; per contro, quando entrambi coesistono, concorrono in maniera determinante al benessere della società. Ne ho trovato la [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><span class="Apple-converted-space">Ho </span>sempre pensato che <b>pluralismo </b>politico, equilibrio istituzionale e <b>stato di diritto</b> siano coessenziali l’uno all’altro, per cui ciascuno di essi è premessa e conseguenza dell’altro, la sparizione dell’uno vanifica anche l’altro, se c’è già, o lo rende impossibile, se non c’è ancora; per contro, quando entrambi coesistono, concorrono in maniera determinante al benessere della società.</p>
<p>Ne ho trovato la conferma in un bel libro di qualche anno fa (<i>Perché le nazioni falliscono, Il Saggiatore, Milano, 2013</i>), che riporta alla memoria il titolo della principale opera di Adam Smith (<i>La Ricchezza delle Nazioni</i>).</p>
<p>Com’è noto, <strong>Adam Smith</strong> guardava agli innovativi processi produttivi dell’epoca basati sulla divisione del lavoro con un approccio essenzialmente economicista, emblematicamente rappresentato dalla pagina in cui evoca gli innumerevoli “<i>atti di egoismo</i>” compiuti ogni giorno da milioni di individui che, perseguendo il proprio interesse, finiscono per realizzare inconsapevolmente anche l’interesse generale, facendo così crescere la ricchezza complessiva della società in cui operano.</p>
<p>Scritto da due economisti e politologi – il primo (<i>Daron Acemoglu</i>) americano del MIT di Cambridge, e il secondo (<i>James A. Robinson</i>) inglese ma operante nell’Università di Chicago – questo più recente libro ha un approccio ben più ampio, analizza i processi produttivi nelle varie epoche e in diversissimi territori, e ne individua il successo nel fenomeno della c. d. “<i>distruzione creatrice</i>” generata dai livelli d’innovazione ogni volta introdotti, con continua sostituzione di metodi e prodotti nuovi a quelli correnti; ma guarda anche e forse soprattutto al contesto istituzionale e politico in cui questi processi innovativi possono svilupparsi, individuandolo nella presenza di istituzioni che favoriscano il pluralismo politico e la certezza dei diritti, considerate condizioni essenziali per l’autorinnovamento della società, economica e politica insieme.</p>
<p>Di questo libro qualcuno ha detto che dovrebbe essere utilizzato come una “bibbia” da tenere sempre a portata di mano da parte delle classi dirigenti di società che vogliono progredire o almeno evitare di fallire.</p>
<p>Con dovizia di esempi, questo libro dimostra che <strong>la prosperità o la povertà di una nazione</strong> non dipendono, come molti sono portati a pensare, da ragioni geografiche, storiche, culturali, sociologiche o religiose, ma piuttosto dalle rispettive istituzioni politiche, che sono in grado di stimolare la crescita di una società o di provocarne il collasso, a seconda che si riesca, oppure no, a mantenere un buon livello di pluralismo istituzionale e di certezza dei diritti individuali e dei corpi intermedi, così creando un contesto politico ed economico inclusivo per gli individui e per i gruppi che la compongono, che si realizza quando nessuno viene escluso aprioristicamente dalla possibilità di sviluppare la propria individualità e di accrescere il proprio benessere e, con esso, quello della propria famiglia, del gruppo sociale cui appartiene e, in definitiva, dell’intera società.</p>
<p><strong>Il pluralismo comporta la necessità di un sufficiente livello di equilibrio istituzionale e di limitazione del potere</strong>, e quindi anche capacità di graduale e non violento rinnovamento, mentre il consolidato ruolo della legge regolatrice dei rapporti comporta la ragionevole convinzione che i diritti legalmente acquisiti in un certo momento valgono pure per il prevedibile domani.</p>
<p>Cosicché, se una società è “<i>pluralista e inclusiva</i>”, in cui a ciascun individuo è garantito un ruolo e i suoi diritti vengono preservati anche rispetto al mutare delle stagioni politiche, questa società ha in sé stessa la forza per crescere e prosperare; e se invece è “<i>elitaria ed estrattiva</i>”, nel senso che un piccolo gruppo dirigente, in un certo momento storico, è in grado di estrarre dal tessuto economico e sociale tutto ciò di cui può appropriarsi attribuendolo a sé e ai suoi sostenitori, questa società prima o poi s’impoverisce in capacità umane ed economiche fino a collassare.</p>
<p>L’analisi, che comunque non ha nulla di dogmatico e individua solo una linea di tendenza, attraversa il tempo e lo spazio, prende in esame istituzioni pubbliche e sistemi economici che vanno dall’Impero Romano alla Venezia medievale, dalle civiltà precolombiane alle democrazie americane, dalla Francia prerivoluzionaria alla società postindustriale, dall’impero ottomano e dagli imperi centrali europei alle nuove satrapie mediorientali, dalla Cina dinastica a quella comunista, dall’Africa tribale a quella postcoloniale, dalle democrazie liberali europee a quelle orientali e ancora imperfette succedute all’impero sovietico.</p>
<p>In tutti i casi gli autori riescono a dimostrare che l’affermarsi del pluralismo politico-istituzionale e dello <strong>Stato di diritto</strong> si accompagna all’estensione del benessere delle popolazioni interessate, mentre la loro attenuazione o addirittura la loro scomparsa provocano caos istituzionale impoverimento economico e malessere sociale e, sfociano spesso  in conflitti interni o esterni sino   al collasso delle pubbliche istituzioni e al fallimento degli Stati.</p>
<p>Illuminante in proposito è la constatazione da cui gli autori partono all’inizio del libro, quando esaminano nel dettaglio due specifiche realtà territoriali che, trovandosi dalle due parti dello stesso confine e partendo dalle stesse situazioni sotto il profilo territoriale, umano, economico e sociale, sono poi nel tempo divenute diversissime: l’esempio è quello di una stessa cittadina, Nogales, divisa da un confine che, a partire dalla seconda metà dell’800, ne ha collocato una parte nello Stato nord-americano di Arizona, e un’altra parte nello Stato messicano di Sonora,.</p>
<p>Nella prima, quella che ricade negli Stati Uniti, si registrano processi elettorali democratici, istituzioni imparziali, ordine pubblico e diritti proprietari garantiti, servizi pubblici efficienti, alti salari, welfare, tecnologie d’avanguardia, in definitiva una situazione di certezza dei diritti che genera pace sociale, voglia di intraprendere, prosperità diffusa alla quale tutti possono aspirare; nella seconda, quella che appartiene al Messico, si constata un elevato livello d’incertezza nel rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione, con effetti assolutamente opposti; e tutto ciò, pur condividendo il medesimo ambiente naturale, la stessa storia, identiche caratteristiche etniche e addirittura eguali origini familiari.</p>
<p>La spiegazione di così tanta differenziazione tra quei due tipi di società – che gli autori anticipano, e che poi verificheranno in tantissime altre situazioni storiche e ambientali che vengono indagate e descritte nel corso della loro scrupolosissima analisi – sta nel fatto che nella prima società esiste ciò che non c’è nella seconda, e cioè <strong>pluralismo istituzionale e limitazione del potere</strong> (il che impedisce al governante di turno di appropriarsi delle risorse a suo uso e consumo), e certezza dei diritti che gli individui abbiano nel tempo legittimamente acquisiti (e che nessun governante del futuro oserà mai mettere in discussione); due caratteristiche, queste ultime, che generano in chi condivide lo stesso territorio ragionevoli  affidamenti e quindi voglia e capacità di investirvi le proprie energie (umane ed economiche), programmando razionalmente il proprio futuro e quello delle generazioni a venire.</p>
<p>In fondo, se guardiamo alla situazione italiana dopo le tragiche vicende della guerra, anche nel passaggio dalla Monarchia alla Repubblica, quando ovviamente era fortissima la tentazione di scardinare tutto il preesistente impianto civile e istituzionale, tra le due tendenze che allora emersero – quella della rottura totale col passato e quella del cambiamento nella continuità dello Stato — fu quest’ultima a prevalere, forse anche propiziata dal risultato del referendum istituzionale del 1946, che, mentre aveva fatto sparire lo stabile ancoraggio della Monarchia, aveva anche prudentemente indotto i Costituenti a non recidere le altre radici che legavano la società alla struttura dello Stato, quale si era venuto formando attraverso il processo risorgimentale dell’unità nazionale, almeno sino alla rottura provocata dal fascismo.</p>
<p>Nacque così il grande compromesso della Costituzione repubblicana, che immise nelle tradizionali strutture statuali le nuove spinte d’ispirazione socialista, le metodologie garantiste tipiche del <strong>liberalismo</strong>, e la diffusione territoriale delle responsabilità cara al popolarismo cattolico, senza tuttavia toccare, almeno nell’immediato, l’impianto giuridico, civile e penale, che sarebbe stato poi, poco alla volta, ammodernato e reso coerente con la nuova Carta fondamentale, attraverso i prudenti adattamenti via via introdotti dalla Corte e dalla legislazione ordinaria.</p>
<p>E, se ora guardiamo alla nostra Costituzione, possiamo dire che essa è un esempio virtuoso di “<i>società inclusiva</i>”, perché disegna e garantisce equilibrio istituzionale, pluralismo politico, ascensore sociale e certezza dei diritti, esorcizzando il pericolo della dittatura della maggioranza (sempre possibile in democrazia) allorché inizia affermando che la sovranità popolare si può esercitare solo nelle forme e nei limiti costituzionali, quando nei suoi primi articoli garantisce i diritti essenziali degli individui e dei corpi sociali, e quando stabilisce che nessuna prestazione personale e patrimoniale può essere imposta se non per legge e che questa, comunque, non può travalicare i principi e le regole costituzionali, la cui osservanza è affidata a un organo terzo che non promana direttamente dalla sovranità popolare ma da ciascuno dei poteri istituzionali, che a loro volta ne subiscono il controllo..</p>
<p>Nel libro che ho citato all’inizio, pubblicato nel 2013 e scritto alquanto prima, l’Italia dell’attualità non poteva comparire, e quindi non vengono trattate le vicende che hanno interessato il nostro Paese nei cinque anni della scorsa legislatura, e ancor meno quelle che si stanno svolgendo nella Legislatura in corso, apertasi col risultato elettorale del 4 marzo di quest’anno.</p>
<p>E tuttavia, se fosse stato scritto in questi giorni, oso pensare  che non sarebbe mancato un accenno rispetto al tentativo di stravolgere l’impianto costituzionale che si è consumato nella scorsa Legislatura, e forse anche rispetto allo stravolgimento delle regole dello Stato di Diritto che si sta consumando in quella corrente a iniziativa dei nuovi governanti, inopinatamente catapultati al vertice dello Stato con l’unico conclamato obiettivo di rottamare tutto ciò che un passato giudizioso ci ha consegnato, in una sorta di furia iconoclastica che rischia di gettare, insieme all’acqua sporca delle porcherie che non mancano mai, anche la fragile creatura della nostra <b>Democrazia Liberale</b>.</p>
<p>Ciò che sta avvenendo sotto i nostri occhi, col consenso interessato di alcuni e nell’apparente indifferenza di altri, sembra proprio il tentativo di trasformare la nostra tradizionale società da “inclusiva” a “estrattiva”, estraendone risorse (che neppure ci sono) per destinarle al proprio elettorato, e mettendo in discussione diritti legittimamente acquisiti nel passato all’insegna di un lessico demagogico che, per poterli colpire meglio, li ha definiti “privilegi”.</p>
<p>Senza capire che proprio sulla premessa della stabilità dei diritti acquisiti sono state programmate le esistenze di tante persone e delle loro famiglie, e che, obliterando diritti di oggi, si consentirà ai governanti di domani di fare altrettanto..</p>
<p><strong>Cosicché d’ora in poi nessuno sarà più sicuro di nulla</strong>, la nostra società continuerà a impoverirsi di preziose risorse umane in cerca di lidi meno precari, come ormai sta accadendo da qualche anno, e ci avvieremo sulla strada che dall’Arizona ci porta a Sonora.</p>
<p>Enzo Palumbo</p>
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		<title>Governo pentaleghista, né pregiudizi, né indulgenze</title>
		<link>https://www.fondazioneluigieinaudi.it/governo-pentaleghista-ne-pregiudizi-ne-indulgenze/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enzo Palumbo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2018 20:54:20 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>A partire dalle elezioni del 4 marzo, e ancora più dal primo giugno, quando si è insediato il governo pentaleghista o legastellato, che dir si voglia, c’è una parte dell’opinione pubblica, anche di area liberale, che, pur senza avere votato per alcuno dei due partiti, ha assunto un atteggiamento particolarmente indulgente, sostenendo che si dovrebbe [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>A partire dalle elezioni del 4 marzo, e ancora più dal primo giugno, quando si è insediato <strong>il governo pentaleghista</strong> o legastellato, che dir si voglia, c’è una parte dell’opinione pubblica, anche di area liberale, che, pur senza avere votato per alcuno dei due partiti, ha assunto un atteggiamento particolarmente indulgente, sostenendo che si dovrebbe sospendere il giudizio e dare loro il tempo di governare per poi valutarne l’esito.</p>
<p>Volendo farne una sintesi, le affermazioni ricorrenti sono: che Lega e M5S hanno entrambi vinto le elezioni in polemica coi governi del passato, che <strong>vanno lasciati lavorare</strong> senza pregiudizi, che comunque non possono essere considerati come barbari invasori delle nostre istituzioni e che, semmai, andrebbero criticati i singoli provvedimenti, magari riservando un occhio di riguardo alla Lega, per la sua presunta sintonia con alcune posizioni liberali, e che, infine, non è male che il nuovo governo abbia assunto una posizione polemica nei confronti delle istituzioni europee che non si sono mostrate sufficientemente solidali nella regolamentazione dei flussi migratori.</p>
<p>Quando poi emerge un qualche marchiano errore politico del nuovo governo, c’è subito pronta la cantilena che richiama gli errori di<strong> “quelli di prima”</strong>, con una ripetitività che sta diventando insopportabile per la sua assoluta vacuità, quasi che gli errori del passato, veri o supposti, possano giustificare quelli del presente.</p>
<p>A me sembra che quest’atteggiamento così indulgente e attendista mostri tutti i suoi limiti che nascono da constatazioni essenzialmente fattuali e comportamentali, che non scontano alcun pregiudizio antigovernativo. Intanto, non è vero che i due partiti al governo abbiano vinto le elezioni insieme, essendo ben noto a tutti, e ai loro elettori prima che ad altri, che hanno fatto due diverse e contrapposte campagne elettorali, ognuno dicendo il peggio possibile dell’altro e sulla base di programmi assolutamente diversi e conflittuali.</p>
<p>Chi, durante la scorsa campagna elettorale, avesse chiesto agli elettori dell’uno o dell’altro partito se immaginavano di potere governare insieme sarebbe stato messo subito a tacere con ignominia; e i forti contrasti di questi giorni su rilevanti questioni (grandi opere, condoni fiscali ed edilizi, insediamenti industriali, sicurezza, giustizia) sono emblematici dell’<strong>incompatibilità tra i rispettivi programmi</strong>, anche quando i dissidi finiscono per ricomporsi sull’altare della reciproca convenienza nella quotidiana occupazione di fette di potere pubblico, ormai senza neppure un velo di finzione. Per cui, chi oggi sostiene che questo governo sarebbe stato votato dai rispettivi elettori afferma un clamoroso falso, e meraviglia che questa leggenda metropolitana sia così diffusa anche tra chi, come i liberali, dovrebbe avere un forte senso critico almeno nei confronti delle affermazioni inverosimili.</p>
<p><strong>Quanto al conflitto con “quelli di prima”</strong>, se questo può esser vero per i 5Stelle, che hanno cavalcato negli ultimi anni tutte le proteste contro i passati governi, non lo è certo per la Lega, che invece ha una lunga pratica di responsabilità governative coi suoi tradizionali partner, coi quali si è anche presentata in coalizione il 4 marzo, proponendo agli elettori un governo di centro-destra, poi non potuto realizzare per mancanza di numeri parlamentari; e la circostanza che la Lega, prima di potersi imbarcare nell’avventura coi pentastellati, abbia dovuto attendere il consenso dei suoi due tradizionali alleati la dice lunga sull’assenza di qualsiasi reale divaricazione rispetto al passato. Sta di fatto che Lega e 5Stelle, contro ogni logica aspettativa, hanno finito per stipulare un’<strong>alleanza di governo</strong> firmando un c. d. “contratto” in cui ha trovato posto il peggio delle rispettive posizioni, sulla base di un <strong>mix di populismo, sovranismo, dirigismo e assistenzialismo</strong>, e che ha l’unico scopo di spartirsi le spoglie delle pubbliche istituzioni e le poche risorse disponibili a presunto vantaggio dei rispettivi elettorati, piuttosto che nel generale interesse del Paese.</p>
<p><strong>Insomma, una miscela che dovrebbe apparire indigesta a qualsiasi liberale</strong>. Se questo è l’approccio che il governo pentaleghista rivendica di avere rispetto alla gestione della cosa pubblica, sostenere che bisognerebbe semmai criticare i suoi singoli provvedimenti vuol dire adottare una visione atomistica, quasi che ogni cosa possa valutarsi isolatamente e non per quel che significa nel rapporto con tutto il resto, e in particolare con la strategia che vi presiede. Quando invece ci tocca di ascoltare dichiarazioni e registrare atti e comportamenti chiaramente preordinati a mettere in crisi gli attuali assetti geopolitici, abbandonando la solidarietà occidentale, rompendo l’Europa e precipitandoci nella sfera d’influenza russa: insomma, un complessivo disegno che, sul piano interno, appare insofferente verso la <strong>democrazia liberale</strong> e i suoi equilibri costituzionali, e sul piano internazionale mira a ripudiare la solidarietà dei paesi di democrazia liberale, preferendo quella dei sovranisti orientali, i cui interessi sono per altro assolutamente conflittuali rispetto ai nostri. Purtroppo, sembra non preoccuparsene anche qualche eccellente opinionista, che da ultimo si è distinto nel sostenere che non avverte alcuna tendenza autoritaria, sottovalutando il fatto che atteggiamenti muscolari nei confronti di critici e dissidenti, lessico utilizzato e amicizie internazionali coltivate rivelano una tendenza farsescamente fascistoide che, poco alla volta, si sta trasferendo nel Paese attraverso le violenze verbali che imperversano sul web e fanno apparizione anche in qualche edicola della stazione Termini di Roma.</p>
<p>In tutto ciò non c’è alcun pregiudizio, ma solo la banale constatazione della situazione in cui ci troviamo e dei rischi che stiamo correndo, aggravati dalla perdurante <strong>assenza di una credibile opposizione</strong> che un PD abbandonato dai suoi tradizionali elettori e una Forza Italia in via di dissoluzione non possono più assicurare, mentre qualche barlume di speranza si comincia a intravedere nella società civile rimasta sin qui priva di rappresentanza politica. Per i liberali, sarebbe proprio questo il momento di accantonare qualche indulgenza di troppo, e poi di darsi una mossa per provare a esistere politicamente, prima che sia troppo tardi.</p>
<p>Enzo Palumbo</p>
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