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	<title>Bartolomeo Romano, Autore presso Fondazione Luigi Einaudi</title>
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	<description>Per Studi di Politica, Economia e Storia</description>
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	<title>Bartolomeo Romano, Autore presso Fondazione Luigi Einaudi</title>
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		<title>Il Csm e il manuale Cencelli</title>
		<link>https://www.fondazioneluigieinaudi.it/il-csm-e-il-manuale-cencelli/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bartolomeo Romano]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2020 17:13:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[riFLEssioni]]></category>
		<category><![CDATA[bartolomeo romano]]></category>
		<category><![CDATA[csm]]></category>
		<category><![CDATA[magistratura]]></category>
		<category><![CDATA[palamara]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il recente “caso Palamara” ha proiettato una luce sinistra sul Consiglio Superiore della Magistratura, sulla Associazione Nazionale Magistrati e sulla stessa Magistratura. Ovviamente, non entro nel merito di tali vicende, sulle quali sono in corso complessi procedimenti penali e delicate indagini disciplinari. Da quanto emerso sin qui – nella sua cruda oggettività – potrebbero trarsi spunti di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.fondazioneluigieinaudi.it/il-csm-e-il-manuale-cencelli/">Il Csm e il manuale Cencelli</a> proviene da <a href="https://www.fondazioneluigieinaudi.it">Fondazione Luigi Einaudi</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il recente “caso <strong>Palamara</strong>” ha proiettato una luce sinistra sul Consiglio Superiore della Magistratura, sulla Associazione Nazionale Magistrati e sulla stessa Magistratura. Ovviamente, non entro nel merito di tali vicende, sulle quali sono in corso complessi procedimenti penali e delicate indagini disciplinari. Da quanto emerso sin qui – nella sua cruda oggettività – potrebbero trarsi spunti di carattere generale, in grado di avviare riforme serie. Ho, invece, l’impressione che, more solito, si tenda ad isolare l’untore e ad addossare tutte le responsabilità al malcapitato di turno.</p>
<p><strong>Quando, nel 2010, iniziai il mio percorso quale componente “laico” del CSM</strong> mi ritrovai nella Quinta Commissione, il cuore pulsante del CSM, che si occupa degli incarichi direttivi e semidirettivi, sia dei pubblici ministeri che dei giudici.E qui un primo problema, perché le carriere degli uni e degli altri si incrociano, anche in quello che ho sempre fatto molta fatica a ritenere un “organo di autogoverno” o “governo autonomo della magistratura”, in contrasto con il sistema accusatorio e con l’art. 111 della Costituzione, in virtù della altisonante (ed ingannevole) “cultura della giurisdizione”.</p>
<p>Il secondo problema era che si tendeva a indicare i magistrati più bravi in base a qualità riconosciute, per ciascuno, dal rappresentante della corrente (più elegantemente, del “gruppo” del CSM) alla quale quel magistrato era iscritto. Ancora, spesso capitava che i vari posti per le medesime funzioni, pur se banditi in tempi diversi, finissero per essere decisi contemporaneamente, “a pacchetto”. Lo scopo dichiarato era quello di collocare nei posti giusti, sull’intero territorio nazionale, i migliori; la finalità sottesa, non ostensibile, era quella di <strong>mettere in pratica il manuale Cencelli.</strong></p>
<p>Cosa fare, allora? A mio avviso, occorrerebbe innanzitutto impedire che le correnti, da libere formazioni di pensiero e da organismi eminentemente “culturali”, diventino <strong>macchine elettorali</strong> per l’elezione al CSM, che è organo di rilevanza costituzionale, e dunque <strong>luoghi di gestione del potere e di carrierismo</strong>.</p>
<p>Io penserei ad un sistema misto, con un ampio sorteggio, e poi una votazione tra i sorteggiati. Quanto ai “laici”, eletti dal Parlamento in seduta comune, <strong>gradirei che essi fossero scelti tra professori ordinari in materie giuridiche e avvocati, ma si escludesse</strong> <strong>la possibilità di “pescare” tra parlamentari, ex parlamentari</strong> (ad esempio, sino alla precedente legislatura), e – più in generale – tra rappresentanti delle diverse istituzioni (consiglieri regionali, sindaci, ecc.).</p>
<p>Poi, ma qui il discorso è più lungo e complesso, vorrei che dal processo accusatorio discendesse la separazione delle carriere tra giudici e p.m., con la avvertenza fondamentale che si escludesse con nettezza che i secondi possano dipendere dall’esecutivo. Di qui, ovviamente, la presenza di due diversi Consigli Superiori della Magistratura: uno per i giudici ed uno per i p.m.</p>
<p>Naturalmente, il tema della riforma della giustizia è più ampio di quanto ho avuto modo di esporre in questa sede e richiederebbe riflessioni maggiormente tecniche. Ma credo che, se si affrontassero i punti sopra indicati e le questioni, diverse ma connesse, delle c.d. porte girevoli (magistrati che entrano in politica e poi tornano a fare i magistrati) e della presenza di un numero troppo elevato di “fuori ruolo” (magistrati autorizzati dal CSM a occuparsi di altro, rispetto alle questioni di giustizia), l’immagine della magistratura ne uscirebbe migliorata. Ed in tempi come questi, non mi sembra sia poco.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Articolo pubblicato su <a href="https://www.ilfoglio.it/giustizia/2020/07/06/news/il-csm-e-il-manuale-cencelli-321891/">Il Foglio</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.fondazioneluigieinaudi.it/il-csm-e-il-manuale-cencelli/">Il Csm e il manuale Cencelli</a> proviene da <a href="https://www.fondazioneluigieinaudi.it">Fondazione Luigi Einaudi</a>.</p>
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		<item>
		<title>Il reato di inosservanza dei provvedimenti dell&#8217;Autorità al tempo del Coronavirus</title>
		<link>https://www.fondazioneluigieinaudi.it/il-reato-di-inosservanza-dei-provvedimenti-dellautorita-al-tempo-del-coronavirus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bartolomeo Romano]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2020 16:02:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[riFLEssioni]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Abstract L&#8217;emergenza da Coronavirus in Italia ha comportato l&#8217;adozione di una serie di misure mai prima viste, neppure in tempi di guerra o in presenza di altre epidemie. Mi riferisco soprattutto al decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19, cui sono seguiti [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.fondazioneluigieinaudi.it/il-reato-di-inosservanza-dei-provvedimenti-dellautorita-al-tempo-del-coronavirus/">Il reato di inosservanza dei provvedimenti dell&#8217;Autorità al tempo del Coronavirus</a> proviene da <a href="https://www.fondazioneluigieinaudi.it">Fondazione Luigi Einaudi</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Abstract</strong></p>
<p>L&#8217;emergenza da Coronavirus in Italia ha comportato l&#8217;adozione di una serie di misure mai prima viste, neppure in tempi di guerra o in presenza di altre epidemie.</p>
<p>Mi riferisco soprattutto al decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19, cui sono seguiti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (di qui in poi D.P.C.M.) del 23 febbraio, del 25 febbraio, del 1° marzo, del 4 marzo, dell&#8217;8 marzo (che fa cessare l&#8217;efficacia dei D.P.C.M. del 1° e del 4 marzo 2020), del 9 marzo, e dell&#8217;11 marzo 2020. Ma in materia rilevano anche il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, il decreto legge 9 marzo 2020, n. 14, la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, nonché l&#8217;ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020.</p>
<p>E a tali provvedimenti sono seguite numerose ordinanze adottate dai Presidenti delle Regioni e persino da Sindaci.</p>
<p>Non è questa la sede né il momento per ragionare sulla tempistica e sulla portata dei provvedimenti adottati, anche perché occorrerebbe incrociare competenze giuridiche con specializzazioni mediche di particolare natura (soprattutto, ma non solo, epidemiologiche), né sui tempi e modi della recentissima trasformazione dell&#8217;epidemia in pandemia, appena dichiarata dall&#8217;OMS.</p>
<p>Ma questa è l&#8217;occasione – purtroppo – per ragionare sul ruolo e sulla natura del reato di cui all&#8217;art. 650 c.p. e, cioè, di Inosservanza dei provvedimenti dell&#8217;Autorità.</p>
<p><strong>La contravvenzione di cui all&#8217;art. 650 c.p. quale norma penale in bianco</strong></p>
<p>Come è noto, il reato di cui all&#8217;art. 650 c.p. apre il libro secondo del codice penale e, pertanto, è la prima delle contravvenzioni disciplinate dal legislatore; e certo non a caso.</p>
<p>In particolare, detto articolo è contenuto nel Titolo I (Delle contravvenzioni di polizia), Capo I (Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza), Sezione I (Delle contravvenzioni concernenti l&#8217;ordine pubblico e la tranquillità pubblica), Par. 1 (Delle contravvenzioni concernenti la inosservanza dei provvedimenti di polizia e le manifestazioni sediziose e pericolose), con il seguente testo:</p>
<p>«Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall&#8217;Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d&#8217;ordine pubblico o d&#8217;igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l&#8217;arresto fino a tre mesi o con l&#8217;ammenda fino a euro 206».</p>
<p>Tralasciando in questa sede i pur interessanti profili legati alla individuazione del bene giuridico tutelato, mi sembra invece di particolare interesse l&#8217;inserimento della contravvenzione de qua nella categoria delle c.d. leggi penali in bianco.</p>
<p>Succede che, talvolta, la legge penale, stabilita la sanzione, lasci la fissazione del precetto – o meglio la sua specificazione – agli atti normativi di rango inferiore (regolamenti amministrativi, provvedimenti del giudice, ecc.). Si pensi al riguardo, oltre che all&#8217;art. 650 c.p., che rappresenta l&#8217;ipotesi paradigmatica:</p>
<p>a) all&#8217;art. 28, l. 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. statuto dei lavoratori), Repressione della condotta antisindacale, in base al quale il datore di lavoro che non ottempera al decreto del giudice teso a reprimere il suo comportamento diretto ad impedire o limitare l&#8217;esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del diritto di sciopero, o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione, è punito ai sensi dell&#8217;art. 650 del codice penale;</p>
<p>b) all&#8217;art. 388 c.p., Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, per il quale è punito (tra l&#8217;altro) chi elude l&#8217;esecuzione di un provvedimento del giudice civile, che concerna l&#8217;affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito;</p>
<p>c) all&#8217;art. 329 c.p., Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica, per il quale è punito il militare o l&#8217;agente della forza pubblica, che rifiuta o ritarda indebitamente di eseguire una richiesta fattagli dall&#8217;Autorità competente nelle forme stabilite dalla legge.</p>
<p><strong>Dubbi di costituzionalità</strong></p>
<p>Sebbene parte della dottrina giudichi incostituzionale il ricorso a siffatto modo di costruire la norma penale, l&#8217;orientamento prevalente ritiene ammissibile il ricorso alle c.d. leggi penali in bianco. Ed alla stessa conclusione è pervenuta la Corte costituzionale, sia pur con risalente sentenza (Cortecost. 8 luglio 1971, n. 168), che ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 650 c.p., sollevata in relazione all&#8217;art. 25, comma 2, Cost.</p>
<p>Per ammettere la costituzionalità di norme come l&#8217;art. 650 c.p., tuttavia, occorre comunque valutare con particolare rigore il provvedimento dell&#8217;Autorità che integra e specifica il precetto; provvedimento che deve essere, a sua volta, legalmente adottato e sufficientemente preciso.</p>
<p><strong>Il provvedimento legalmente dato dall&#8217;Autorità</strong></p>
<p>Infatti, per integrare la condotta di cui all&#8217;art. 650 c.p., occorre un provvedimento che si diriga con forza obbligatoria nei confronti del destinatario: dunque, un ordine diretto a una o più persone determinate o determinabili in relazione a contingenze attuali e presenti. A mio avviso, rientrano in siffatta categoria anche i regolamenti, gli statuti e le ordinanze di carattere generale, le ordinanze contingibili e urgenti emanate dal sindaco in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale, ovvero dai rappresentanti dello Stato o delle regioni, in caso di emergenze dello stesso tipo riguardanti più comuni, i provvedimenti adottati dalle Autorità militari per assicurare la difesa militare.</p>
<p>Invece, non ci si può riferire, genericamente, alla violazione di leggi o norme giuridiche ed è irrilevante l&#8217;inosservanza di semplici inviti, o consigli.</p>
<p>Il provvedimento, poi, deve essere formalmente legale, cioè dato, con il rispetto delle formalità eventualmente richieste dalla legge, dall&#8217;Autorità competente, e sostanzialmente legale, cioè adottato in esecuzione di una norma giuridica imperativa per l&#8217;Autorità e nei limiti del potere discrezionale conferitole. Tale provvedimento, poi, deve poi essere adeguatamente motivato.</p>
<p><strong>Le ragioni del provvedimento</strong></p>
<p>Inoltre, il provvedimento deve essere legalmente dato dall&#8217;Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d&#8217;ordine pubblico o d&#8217;igiene. Benché solitamente vi sia, l&#8217;apposizione di un termine per l&#8217;adempimento da parte della pubblica amministrazione non sembra essere necessaria. Una volta consumata la contravvenzione, nessuna importanza hanno la cessazione delle emergenze che determinarono l&#8217;adozione del provvedimento e neppure l&#8217;annullamento dello stesso provvedimento o la revoca dell&#8217;atto.</p>
<p>Tralasciando le ragioni di giustizia, e rimanendo sullo sfondo le ragioni di sicurezza pubblica o d&#8217;ordine pubblico, mi sembra che – in tempi di Covid 19 – i provvedimenti siano stati presi prevalentemente per ragioni di igiene e, dunque, di salute pubblica.</p>
<p>Rincorrere, in tale sede, i vari provvedimenti emessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dai vari Presidenti delle Regioni e da alcuni Sindaci non è possibile, né utile, poiché è mia intenzione fare brevi riflessioni di massima.</p>
<p><strong>I provvedimenti in materia di COVID-19</strong></p>
<p>Pertanto, mi sembra opportuno richiamare il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19, il quale, all&#8217;art. 3, dispone che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è punito ai sensi dell&#8217;articolo 650 del codice penale. E il riferimento è a misure adottate, appunto, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell&#8217;interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonché i Presidenti delle regioni competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una sola regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui riguardino il territorio nazionale.</p>
<p>Peraltro, è curioso che il decreto legge richiami la clausola di consunzione del salvo che il fatto non costituisca più grave reato, che è già contenuta nello stesso art. 650 c.p. e, dunque, è perfettamente inutile ribadirla, almeno sul piano tecnico.</p>
<p><strong>Le condotte contestate</strong></p>
<p>Come anticipato, la contravvenzione prevista dall&#8217;art. 650 c.p. consiste nella inosservanza del provvedimento dell&#8217;Autorità legalmente dato per le ragioni previste. Naturalmente, trattandosi di contravvenzione, la stessa si integra sia a titolo di dolo che se commessa per colpa.</p>
<p>Ma il vero punto è nella precisione dei contorni delle condotte vietate, cosa che non sembra essere del tutto assicurata dai vari provvedimenti sin qui emessi.</p>
<p>Dal sito del Ministero dell&#8217;interno (www.interno.gov.it) emergono, al 12 marzo 2020, dati molto severi e preoccupanti sui controlli di polizia per il contenimento del contagio da Coronavirus. Sono state controllate 130.584 persone e verificati 62.218 esercizi commerciali. Ma soprattutto sono state denunciate per violazione dell&#8217;art. 650 c.p. (in ottemperanza ai D.P.C.M. 8 e 9 marzo 2020) ben 4.275 persone e 369 esercenti.</p>
<p>Numeri molto elevati, che preoccupano quando connessi a prescrizioni incerte, come in materia. Infatti, mi sembra che le prescrizioni indicate, in relazione al reato di cui all&#8217;art. 650 c.p., siano “ballerine” e che sembrino talvolta più consigli che obblighi.</p>
<p>Ad esempio, non si può uscire da casa se non per validi motivi. Ma si può uscire da casa per andare al lavoro, per ragioni di salute o situazioni di necessità. E per provare queste esigenze dovrà essere compilata un&#8217;autodichiarazione che potrà essere resa anche seduta stante sui moduli in dotazione alle forze di Polizia.</p>
<p>Per fare un altro esempio, lo sport e le attività motorie svolte negli spazi aperti sono ammessi nel rispetto della distanza interpersonale di un metro. In ogni caso bisogna evitare assembramenti. Però, abbiamo tutti letto di diciotto ciclisti amatoriali denunziati, in Piemonte, per violazione del decreto Conte, perché usciti dal comune di residenza, sia pur sulla pista ciclabile.</p>
<p>Esempi che alimentano i dubbi anche in chi – come me – ritiene possibile, in linea generale, il ricorso a norme penali in bianco, ma gradirebbe che il provvedimento da rispettare fosse chiaro e netto: come se fosse la stessa legge a fissare i divieti.</p>
<p>Altrimenti, i sospetti di illegittimità e le zone di ombra applicativa saranno prevalenti e mineranno dalle fondamenta il ricorso a norme quali quella di cui all&#8217;art. 650 c.p.</p>
<p><strong>Guida all&#8217;approfondimento</strong></p>
<p>Bricola, La discrezionalità nel diritto penale, Giuffrè, Milano, 1965; Id., Legalità e crisi: l&#8217;art. 25, commi 2 e 3, della Costituzione rivisitato alla fine degli anni ‘70, in La questione criminale, 1980, 193;</p>
<p>Carboni, Norma penale in bianco e riserva di legge: a proposito della legittimità costituzionale dell&#8217;art. 650 cod. pen., in Riv. it. dir. e proc. pen., 1971, 454; Id., L&#8217;inosservanza dei provvedimenti dell&#8217;autorità. Lineamenti dogmatici e storico-costituzionali dell&#8217;art. 650 del codice penale, Giuffrè, Milano, 1970;</p>
<p>De Vero, Inosservanza di provvedimenti di polizia e manifestazioni sediziose e pericolose (Contravvenzioni), in Digesto pen., VII, Utet, Torino, 1993, 77;</p>
<p>G. Leone, Le norme penali in bianco nel nuovo codice penale, in Scritti teorico-pratici sulla nuova legislazione italiana, I, Zanichelli, Bologna, 1932;</p>
<p>M.G. Leone, Dubbi sulla costituzionalità dell&#8217;art. 650 codice penale, in Giur. it., 1970, II, 203;</p>
<p>Moccia, La “promessa non mantenuta”: ruolo e prospettive del principio di determinatezza/tassatività nel sistema penale italiano, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2001;</p>
<p>Noccioli, Inosservanza dei provvedimenti dell&#8217;Autorità, in Enc. dir., IV, Milano, 1959, 399;</p>
<p>Nuvolone, Norme penali e principi costituzionali, in Giur. cost., 1956, 1271;</p>
<p>Pagliaro, Legge penale, in Enc. dir., XXIII, Milano, 1973, 1048;</p>
<p>Palazzo, Il principio di determinatezza nel diritto penale, Cedam, Padova, 1979; Id., Orientamenti dottrinali ed effettività giurisprudenziale del principio di determinatezza-tassatività in materia penale, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1991, 327;</p>
<p>Pecoraro Albani, Riserva di legge &#8211; Regolamento. Norma penale in bianco, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1959, 807 ed in Studi De Marsico, II, Giuffrè, Milano, 1959, 320;</p>
<p>Petrocelli, Norma penale e regolamento, Riv. it. dir. e proc. pen., 1959, 377;</p>
<p>Petrone, La tutela penale degli ordini amministrativi, Giuffrè, Milano, 1980;</p>
<p>B. Romano, Diritto penale, parte generale, 3ª ed., Giuffrè, Milano, 2016, 133;</p>
<p>Sabatini, Provvedimenti di polizia, in Noviss. dig. it., XIV, Torino, 1967, 433; Id., Le contravvenzioni nel codice penale vigente, Vallardi, Milano, 1961, 133;</p>
<p>Siniscalco, Inosservanza dei provvedimenti dell&#8217;Autorità, in Enc. dir., XXI, Milano, 1971, 664;</p>
<p>Spagnolo, Inosservanza dei provvedimenti di polizia (contravvenzioni concernenti l&#8217;), in Enc. giur., XVII, Roma, 1989;</p>
<p>Vigna, Bellagamba, Le contravvenzioni nel codice penale, Giuffrè, Milano, 1974, 283.</p>
<p><em>Contenuto pubblicato sul portale tematico</em> <a href="http://ilpenalista.it/">Il Penalista</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.fondazioneluigieinaudi.it/il-reato-di-inosservanza-dei-provvedimenti-dellautorita-al-tempo-del-coronavirus/">Il reato di inosservanza dei provvedimenti dell&#8217;Autorità al tempo del Coronavirus</a> proviene da <a href="https://www.fondazioneluigieinaudi.it">Fondazione Luigi Einaudi</a>.</p>
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			</item>
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		<title>Il difficile equilibrio tra politica e giustizia penale</title>
		<link>https://www.fondazioneluigieinaudi.it/il-difficile-equilibrio-tra-politica-e-giustizia-penale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bartolomeo Romano]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2020 20:38:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[riFLEssioni]]></category>
		<category><![CDATA[diciotti]]></category>
		<category><![CDATA[immunità]]></category>
		<category><![CDATA[salvini]]></category>
		<category><![CDATA[senato]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il voto della Giunta per le immunità del Senato, che ha approvato l&#8217;autorizzazione a processare Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona perché &#8211; quando era Ministro dell&#8217;Interno &#8211; avrebbe impedito per tre giorni lo sbarco di 116 persone soccorse dalla nave della Marina militare Gregoretti, riapre l&#8217;attenzione sui delicati e complessi rapporti tra vicende [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.fondazioneluigieinaudi.it/il-difficile-equilibrio-tra-politica-e-giustizia-penale/">Il difficile equilibrio tra politica e giustizia penale</a> proviene da <a href="https://www.fondazioneluigieinaudi.it">Fondazione Luigi Einaudi</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Il voto della Giunta per le immunità del Senato, che ha approvato l&#8217;autorizzazione a processare Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona perché &#8211; quando era Ministro dell&#8217;Interno &#8211; avrebbe impedito per tre giorni lo sbarco di 116 persone soccorse dalla nave della Marina militare Gregoretti, riapre l&#8217;attenzione sui delicati e complessi rapporti tra vicende giudiziarie e politica.</p>
<p>Il caso è simile a quello che, circa un anno fa, aveva riguardato la nave Diciotti della guardia costiera italiana, che aveva soccorso 190 persone nelle acque internazionali al largo dell&#8217;isola di Malta, le quali furono autorizzate a sbarcare sei giorni dopo.</p>
<p>Peraltro, in entrambi i casi, mentre la Procura di Catania aveva chiesto l&#8217;archiviazione per Salvini, il Tribunale dei Ministri ha invece chiesto l&#8217;autorizzazione a procedere. Per la Diciotti (in tempi di governo giallo-verde) la Giunta del Senato l&#8217;aveva negata. Per la Gregoretti, invece, in carica il governo giallo-rosso, dopo un braccio di ferro tra chi voleva rinviare il voto, in Giunta (con i voti favorevoli della Lega) è prevalso il sì al processo, nonostante un pareggio (5 a 5) e l&#8217;astensione della maggioranza.</p>
<p>Ora, dunque, la questione dovrà essere discussa, il 17 febbraio, dall&#8217;aula del Senato. Se non ci saranno ricorsi, verrà confermato il risultato del voto in Giunta; a meno che almeno 20 senatori non formulino differenti proposte. La vicenda potrebbe provocare &#8220;ricadute&#8221; politico-elettorali, in primo luogo nelle ormai imminenti elezioni regionali, ed in particolare in quelle dell&#8217;Emilia Romagna, previste per il 26 gennaio. Ma proprio perché sono forti le implicazioni politiche, non voglio entrare nel merito delle singole vicende concrete. Tuttavia, la decisione presa l&#8217;altro ieri rappresenta l&#8217;occasione per riflettere, sia pur in sintesi, sul quadro generale.</p>
<p>Da molti anni, nel nostro Paese, la politica è influenzata, se non addirittura condizionata, da inchieste giudiziarie. Naturalmente, non mi riferisco ai casi legati a sentenze definitive. In tali ipotesi, il giudicato &#8211; salvo il rimedio eccezionale della revisione &#8211; cristallizza l&#8217;accertamento dei fatti e li consegna all&#8217;archivio penale, salve le (sempre possibili) differenti valutazioni sul piano politico-istituzionale. Emblematico, in tal senso, il dibattito su Craxi, nel ventennale della morte ad Hammamet (latitante o esiliato, secondo le differenti letture).</p>
<p>Invece , il profilo più delicato è costituito dall&#8217;eventualità che vicende giudiziarie appena iniziate influiscano decisamente sulla politica e, talvolta, sugli stessi Governi.</p>
<p>Il caso forse più clamoroso riguarda le dimissioni dell&#8217;allora Ministro della Giustizia Mastella, nel 2008, che determinarono la caduta del governo Prodi e la fine della legislatura. Era accaduto che era stata arrestata la moglie di Mastella, allora Presidente del Consiglio Regionale della Campania, proprio mentre il Ministro avrebbe dovuto tenere l&#8217;annuale relazione sullo stato della Giustizia. Per (triste) paradosso, quasi dieci anni dopo il Tribunale di Napoli ha assolto tutti gli imputati con formula piena.</p>
<p>Ma si potrebbe richiamare il famoso invito a comparire della Procura di Milano recapitato nel 1994, durante un G7 a Napoli, a Silvio Berlusconi da poco Presidente del Consiglio. Tale atto accelerò la caduta del governo, benché poi il processo si sia concluso, nel 2001, con piena assoluzione.</p>
<p>E si pensi, più recentemente alla inchiesta fiorentina sulla Fondazione Open, in qualche modo legata alla figura di Matteo Renzi, già segretario del PD e Presidente del Consiglio e oggi fondatore di Italia Viva.</p>
<p>Certo, che i processi accertino se sono stati commessi reati è di fondamentale importanza. Ma è esigenza primaria che la politica possa governare il Paese, soprattutto perché la sovranità appartiene al popolo. Un bilanciamento difficile, ma certo necessario</p>
<p>*Ordinario di Diritto Penale dell&#8217;Università di Palermo</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Articolo pubblicato sul Giornale di Sicilia il 23 gennaio 2020</p>
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